La Voce dei Bancari  anno LIII – N.8/2001 

SCHEDE DA CONSERVARE

 

MALATTIA

Tutto ciò che bisogna sapere

 

AVVISO – GIUSTIFICAZIONE

 

§         L’Azienda deve essere tempestivamente avvisata per le vie brevi che l’assenza è dovuta a malattia

§         Nel caso di malattia sopravvenuta fuori domicilio, occorre comunicare il temporaneo recapito

§         La malattia interrompe il periodo di ferie solo nel caso in cui l’Azienda venga informata immediatamente a mezzo telefono, fax oppure e.mail.

§         Bisogna inviare all’Azienda il certificato medico entro due giorni (48 ore dal relativo rilascio)

§         Ogni assenza per malattia deve essere giustificata con la presentazione del certificato medico

§         Nel caso di malattia di breve durata (di norma un giorno), qualora non sia stato possibile essere visitati dal medico, è possibile autocertificare l’assenza, attenendosi comunque a quanto previsto ai primi due punti

§          

Casella di testo: fac-simile autocertificazione

Al  Responsabile
…………………………

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………

matricola…………….. unità operativa ………………………………………………………
DICHIARA

di essersi assentato dal servizio il giorno ………………………… per malattia.


data……………………….
			………………………………
                                                                                                                         firma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROLLO DOMICILIARE

 

§         Il dipendente ha l’obbligo di trovarsi presso il proprio domicilio nelle fasce orarie dei controlli:

            mattino: dalle ore 10 alle ore 12   -    pomeriggio dalle ore 17 alle ore 19

§         L’ASL provvede ad effettuare le visite di controllo domiciliare anche nei giorni di sabato e domenica

§         L’ASL provvede ad effettuare le visite di controllo domiciliare anche per chi è in malattia per infortunio

      sul lavoro (licenza INAIL)

 

COME GIUSTIFICARE L’ASSENZA AL CONTROLLO

§         L’assenza dal domicilio del lavoratore, oppure la mancata presenza alla visita di controllo ambulatoriale è giustificata  nei casi di forza maggiore;

-concomitanza di viste mediche che non potevano essere effettuate in ore diverse da quelle delle fasce orarie di reperibilità;

-necessità, imprescindibile ed indifferibile, di trovarsi in altro luogo  per evitare gravi conseguenze per sé o per i propri familiari

 

 

SANZIONI

 

Se il lavoratore risulta assente alle visite di controllo, senza giustificato motivo, il trattamento economico si riduce nelle seguenti misure:

CONTROLLO

SANZIONE

ESEMPIO

1ª VISITA

*salario dei primi 10 giorni di malattia

- certificato di malattia dal 1° al 30 marzo

- assente al controllo del 5 marzo

= trattenuto tutto  il salario dal 1° al 10 marzo

2ª VISITA

*salario per i primi 10 giorni di malattia

+ il 50% del salario fino alla conclusione della malattia oppure a nuova visita di controllo

- certificato di malattia dal 1° al 30 marzo

- assente al controllo del 5 marzo

- assente anche al controllo del 17 marzo

= trattenuto tutto  il salario dal 1° al 10 marzo

= trattenuto il 50% del salario dall’11 al 30 marzo

3ª VISITA

*salario dal primo all’ultimo giorno di malattia

- certificato di malattia dal 1° al 30 marzo

- assente al controllo del 5 marzo

- assente anche al controllo del 17 marzo

- assente anche al controllo del 25 marzo

= trattenuto tutto  il salario dal 1° al 30 marzo

N.B.: *la sanzione viene applicata anche qualora il successivo accertamento ambulatoriale confermi lo stato di malattia.

           *Sono esclusi dalla sanzione i periodi di ricovero ospedaliero e quelli accertati dalla visita di controllo

 

 

COMPORTO

Il comporto è il periodo durante il quale l’Azienda deve conservare il posto di lavoro e l’intero trattamento economico

 

PERIODO DI ASSENZA MASSIMA CONSENTITA

Occorre primariamente chiarire che:

§         il  “Comporto secco” è riferito ad un unico episodio morboso;

§         Il “Comporto per sommatoria” è il cumulo di assenze riferito a più episodi morbosi di diversa natura


 

 

 

ANZIANITÀ

COMPORTO SECCO

- unica malattia -

COMPORTO PER SOMMATORIA

- più malattie -

 

 

mesi

malattie oncologiche

cure per TBC

mesi

malattie oncologiche

cure per TBC

 

fino a 5 anni

6

12

8

12

da oltre 5 anni e fino a 10 anni

8

12

10

15

da oltre 10 anni e fino a 15 anni

12

18

14

21

da oltre 15 anni e fino a 20 anni

15

22,5

18

24

oltre i 20 anni

18

24

22

24

Quadri direttivi di 3° e 4° livello con anzianità superiore a 25 anni

22

30

24

30

 

Nota bene: Ai fini del comporto non si terrà conto delle assenze per il tempo strettamente necessario al lavoratore per sottoporsi al trattamento di dialisi.

 

CALCOLO DEL PERIODO DI COMPORTO

            Per sapere di quanti giorni di comporto possiamo usufruire dobbiamo sommare anche le assenze per malattia, infortunio o per cure termali verificatesi nei 48 mesi precedenti l’inizio della malattia in atto.

Pertanto non basta, come comunemente si crede, tornare al lavoro per alcuni giorni per fare scattare di nuovo tutto il periodo di comporto, ma si devono sommare  sempre anche le assenze dei 48 mesi precedenti l’inizio dell’ultima malattia..

 

ESEMPIO    Calcolo di un collega con 6 anni di anzianità di servizio (8 mesi di comporto secco oppure 10 mesi di comporto per sommatoria) che si è ammalato di nuovo  il 1° settembre 2001 e che ha accumulato assenze precedenti per lo stesso evento morboso –COMPORTO SECCO-

 

1.      Dobbiamo considerare anche le assenze effettuate dal collega nei 48 mesi precedenti l’inizio della malattia in atto, quindi del periodo 31 agosto 2001 fino, a ritroso, al 1° settembre 1997;:

·                 dal 19 agosto al 30 ottobre 1997, si devono considerare solo 2 mesi di assenza (poiché si deve escludere il periodo 19 – 31 agosto, perché antecedente il 48° mese l’inizio dell’ultima malattia in data 1 settembre 2001)

·                 dal 1° giugno  al 30 giugno =  1 mese di assenza

·                 TOTALE ASSENZE nei 48 mesi precedenti 3 mesi

·                 Avendo il collega diritto ad un periodo di comporto di 8 mesi, l’ultimo periodo di malattia può proseguire per altri 5 mesi e cioè fino al 31 gennaio  2002

 

N.B.: 1. Fino alla data di scadenza del CCNL –31/12/2001- l’applicazione dei nuovi calcoli di comporto NON potrà determinare per  il lavoratore conseguenze meno favorevoli rispetto a quelle che sarebbero derivate in base alla pregressa disciplina.

2. Nei confronti del personale già destinatario dei contratti collettivi ACRI in servizio al 1° novembre 1999 ed in aspettativa non retribuita per malattia alla data di redazione del testo coordinato del presente contratto, la durata dell’aspettativa stessa è di 12 mesi.

 

 

ASPETTATIVA PER MALATTIA

 

            Prima della scadenza del periodo di comporto, il lavoratore che non sia ancora ristabilito può chiedere il collocamento in aspettativa non retribuita per la durata massima di 4 mesi.

            La durata di più periodi di aspettativa non retribuita non potrà superare il periodo di 6 mesi in un quinquennio.

            Il periodo di aspettativa non comporta, per alcun effetto, il decorso dell’anzianità.