La Voce dei Bancari anno LIV – N.1/2002
PENSIONI
a cura dell’ESECUTIVO NAZIONALE FABIPENSIONATI
- 1° gennaio 2002: i lavoratori dipendenti possono
ottenere la pensione di anzianità con 35 anni di contributi e 56 anni di età
compiuti al 30 settembre 2001. Gli operai e i “precoci” con 35 anni di
contributi e 54 anni di età al 30 settembre scorso; i dipendenti pubblici con
35 anni di contributi e 55 anni di età al 30 settembre 2001. Inoltre tutti
coloro che a prescindere dall’età potevano vantare 37 anni di contributi al
30/09/2001.
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1° aprile 2002: i lavoratori
dipendenti possono andare in pensione con 35 anni di contributi e 56 anni di
età entro il 31 dicembre 2001. I dipendenti pubblici con 35 anni di contributi
e 55 anni di età entro il 31 dicembre 2001. Inoltre tutti coloro che, a
prescindere dall’età, possono vantare 37 anni di contribuzione.
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1° luglio 2002: questa uscita
riguarda i lavoratori dipendenti con 35 anni di contributi e 57 anni di età
compiuti entro il 31 marzo 2002.
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1° ottobre 2002: questa finestra
riguarda i lavoratori dipendenti con 35 anni di contributi e 37 anni di età al
30 giugno del 2002.
La
prima finestra del 1° gennaio 2003 interessa, invece, i lavoratori
dipendenti con 35 anni di contribuzione e 57 anni di età al 30 giugno del 2002;
gli operai, i “precoci” e dipendenti pubblici con 35 anni di contributi e 55
anni di età al 30 settembre 2002. Inoltre tutti coloro che, a prescindere
dall’età, possono vantare 37 anni di contributi.
Lavoratori
autonomi: gli artigiani,
i commercianti e i coltivatori diretti maturano il diritto alla pensione di
anzianità con 35 anni di contributi e con il compimento di 58 anni di età.
L’alternativa all’età anagrafica sono i 40 anni di contributi.
Le finestre per i lavoratori
autonomi si articolano in modo diverso e precisamente si aprono sei mesi dopo
la fine del trimestre in cui si raggiungono i requisiti. Infatti, con il 1°
gennaio 2002 possono ottenere la pensione di anzianità coloro che hanno 35 anni
di contributi e 58 anni di età entro il 30 giugno 2001. Ovvero coloro i quali,
a prescindere dall’età, hanno raggiunto i 40 anni di contributi entro il 30 giugno
2001.
ATTENZIONE: come più
volte è stato precisato sia dal Ministero del Lavoro, sia dall’Inps, le
finestre devono intendersi come scadenze, a partire dalle quali è possibile
ottenere la pensione di anzianità e non come date fisse. Pertanto chi si trova
nelle condizioni previste per ottenere la pensione di anzianità, può richiedere
la pensione con le procedure previste, oppure continuare a lavorare e rinviare
la richiesta di pensionamento, facendola decorrere dal mese successivo alla
data della cessazione del rapporto di lavoro.
1° gennaio 2002
q Operai e “precoci” con 35 anni di contributi e 54 di
età al 30/9/2001
q Pubblici con 35 anni di contributi e 55 di età al
30/9/2001
q Dipendenti (tutti) con 37 anni di contributi al
30/9/2001 (non conta l’età)
q Autonomi con 35 anni di contributi e 58 di età entro
il 30/6/2001
q Autonomi con 40 anni di contributi al 30/6/2001 (non
conta l’età)
1° aprile 2002
q Dipendenti con 35 anni di contributi e 56 di età al
31/12/2001
q Operai e “precoci” con 35 anni di contributi e 54 di
età al 31/12/2001
q Dipendenti pubblici con 35 anni di contributi e 55 di
età al 31/12/2001
q Dipendenti (tutti) con 37 anni di contributi al
31/12/2001 (non conta l’età)
q Autonomi con 35 anni di contributi e 58 di età entro
il 30/9/2001
q Autonomi con 40 anni di contributi al 30/9/2001 (non
conta l’età)
1° luglio 2002
q Dipendenti con 35 anni di contributi e 57 di età al
31/3/2002
q Autonomi con 35 anni di contributi e 58 di età entro
il 31/12/2001
q Autonomi con 40 anni di contributi al 31/12/2001 (non
conta l’età)
1° ottobre 2002
q Dipendenti con 35 anni di contributi e 57 di età al
30/6/2002
q Autonomi con 35 anni di contributi e 58 di età entro
il 31/3/2002
q Autonomi con 40 anni di contributi al 31/3/2002 (non
conta l’età)
- Dipendenti con 35 anni di contributi e 57 di età al 30/9/2002