FISCO
di ARMANDO
SCHIAVONE
dottore
commercialista
PER LA
RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA
La legge finanziaria 2002 ha previsto la proroga dell’agevolazione che concede una detrazione del 36% ai soggetti che effettuano lavori di ristrutturazione edilizia.
Quest’anno l’agevolazione si applica anche nel caso di acquisto di un immobile precedentemente ristrutturato da parte di un’impresa.
La proroga riguarda la possibilità di usufruire della detrazione del 36% da far valere ai fini, e nel limite, del pagamento dell’IRPEF, anche per le spese sostenute nel 2002 per i lavori di ristrutturazione edilizia nel limite di € 77.468,53 (pari a 150 milioni di lire) per unità immobiliare.
A differenza di quanto previsto per le spese sostenute negli anni precedenti, quest’anno tuttavia è obbligatorio suddividere la detrazione spettante in 10 rate annuali; per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2001, che saranno inserite nella dichiarazione da presentare quest’anno, è quindi ancora consentito rateizzare la detrazione in 5 quote.
Un altra particolarità riguarda la modalità di determinazione dell’agevolazione in presenza di lavori che rappresentano la prosecuzione di lavori iniziati prima del 1 gennaio 2002.
In tale ipotesi infatti, ai fini della determinazione del limite di € 77.468,53 (pari a 150 milioni di lire) per unità immobiliare, occorre tener conto anche delle spese sostenute negli anni precedenti; le spese sostenute nel 2002 per i lavori di ristrutturazione iniziati in anni precedenti danno diritto alla detrazione solo nel caso in cui le spese complessivamente sostenute negli anni passati non superano i limiti suddetti; inoltre, in tale ipotesi, si può fruire dell’agevolazione per la parte restante e fino al raggiungimento dei limiti stessi.
Esempio 1
Lavori 2001 L. 100.000.000
Lavori 2002 L.
40.000.000
Per il 2002 l’agevolazione
spetta nel limite di L. 30.000.000 dato dalla seguente differenza:
limite fissato dalla legge L.
150.000.000 - spese sostenute negli anni precedenti L. 120.000.000.
Esempio 2
Lavori 2000 L.
50.000.000
Lavori 2001 L. 100.000.000
Lavori 2002 L.
40.000.000
Per il 2002 l’agevolazione non
spetta in quanto negli anni precedenti si è già raggiunto il limite di L. 150.000.000.
Si ricorda che rientrano tra le spese che danno diritto alla detrazione del 36%, quelle sostenute per:
- la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo nonché di ristrutturazione edilizia eseguiti su parti comuni di edifici condominiali;
- gli interventi di manutenzione straordinaria restauro, risanamento conservativo nonché di ristrutturazione edilizia eseguiti su singole unità immobiliari residenziali (e le relative pertinenze) di qualsiasi categoria catastale;
- la realizzazione di autorimesse o di posti auto;
- l’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetti ascensori o montacarichi;
- le spese per la realizzazione di ogni strumento che, mediante la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità;
- l’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (ad esempio, sistemi di allarme);
- la cablatura degli edifici;
- il contenimento dell’inquinamento acustico;
- il conseguimento di risparmio energetico con particolare riferimento all’installazione di impianti basati sull’impiego di fonti rinnovabili di energia;
- l’adozione di misure antisismiche con particolare riferimento all’adozione di misure per la messa in sicurezza statica sulle parti strutturali degli edifici;
- la prevenzione degli infortuni domestici;
- la redazione della documentazione obbligatoria necessaria per comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché alla realizzazione degli interventi necessari al rilascio di tale documentazione.
Altra novità interessante consiste nell’estensione del beneficio all’ipotesi di acquisto o di assegnazione (effettuata da una cooperativa edilizia), di abitazioni collocate in fabbricati che sono stati prima completamente ristrutturati da imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie.
In tali casi l’agevolazione spetta a condizione che:
- l’acquisto o l’assegnazione sia effettuata entro il 30 giugno 2002 con stipula dei relativi atti a partire dal 1 gennaio 2002, e con effettuazione dei pagamenti nel periodo 1 gennaio 2002 – 30 giugno 2003;
- l’immobile agevolato faccia parte di un edificio interamente soggetto a lavori di restauro o di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia eseguiti entro il 31 dicembre 2002.
In merito a tale ultimo punto va osservato che l’agevolazione spetta anche nell’ipotesi di lavori eseguiti prima del 1 gennaio 2002; in tal caso tuttavia i lavori medesimi devono essere stati interamente realizzati in data successiva al 1 gennaio 1998 (prima giorno di applicazione dell’agevolazione).
Anche nell’ipotesi in questione, ovviamente, la detrazione IRPEF spetta nei confronti dei soggetti che hanno acquistato o ai quali siano state assegnate le unità immobiliari abitative ed è calcolata in base ad un ammontare forfetario pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’immobile, con applicazione, anche in tal caso, dei limiti sopra citati di € 77.468,53 (pari a 150 milioni di lire) per unità immobiliare.
Di conseguenza l’ammontare della detrazione spettante è determinata come segue:
(prezzo di vendita o di assegnazione dell’immobile) * 25% * 36% = detrazione spettante
Qualora il 25% del valore dell’immobile sia superiore a € 77.468,53 (pari a 150 milioni di lire) la detrazione è quindi pari a:
€ 77.468,53 (pari a 150 milioni di lire) * 36% = 27.888,67 (pari a 54 milioni di lire).
X X =
Va infine precisato che:
- non è necessario effettuare il pagamento mediante bonifico (si ricorda che, in genere tale modalità di pagamento costituisce un presupposto fondamentale ai fini dell’applicazione dell’agevolazione), per la parte di prezzo dell’immobile corrisposto a seguito di subentro, tramite accollo, nel contratto di mutuo stipulato dall’impresa;
- al contrario è necessario effettuare il pagamento all’impresa cedente o alla cooperativa tramite bonifico nell’ipotesi in cui l’acquirente contragga a proprio nome un mutuo per l’acquisto dell’immobile;
- per usufruire dell’agevolazione è necessario che l’acquirente, o l’assegnatario dell’immobile, proceda ad effettuare l’apposita comunicazione al Centro operativo di Pescara, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui si fruisce dell’agevolazione (ad esempio, per il 2002 entro il termine di presentazione della dichiarazione che sarà presentata nel 2003);
- l’agevolazione spetta anche per gli importi versati in acconto, a condizione che venga stipulato un compromesso di vendita regolarmente registrato presso l’ufficio delle entrate competente.