PENSIONI
a cura dell’ESECUTIVO NAZIONALE FABIPENSIONATI
Pensioni
di reversibilità ai superstiti
Nuovi limiti
di reddito
In relazione a diverse richieste di chiarimenti
pervenuteci dai lettori, precisiamo che la normativa di riferimento per le
pensioni di reversibilità ai superstiti è quella contenuta nell’art. 1, comma
41, della legge 8 agosto 1995, n.335, tabella F (Riforma Dini).
In particolare la quota spettante al
superstite subisce le decurtazioni legate al reddito del beneficiario ed
articolate in tre fasce. Tali importi sono aggiornati annualmente in base
all’inflazione previsionale, accertata dall’Istat, che per il 2002 com’è noto è
stata fissata al 2,7%.
La scala mobile incide sui minimi
presi a riferimento per l’individuazione degli scaglioni sopra citati. In
pratica la pensione viene decurtata del 25% per chi ha redditi superiori a 3
volte il minimo annuo dell’Inps (nel 2002 è di 15.314,91 euro), del 40% se lo
supera 4 volte (20.419,88 euro) e del 50% se lo supera 5 volte (25.524,85
euro).
I redditi da valutare sono quelli
soggetti all’Irpef (al netto dei contributi previdenziali e assistenziali),
esclusi il trattamento di fine rapporto, il reddito della casa di abitazione,
gli arretrati soggetti a tassazione separata e la pensione ai superstiti. Sono
escluse le pensioni ai superstiti a favore dei nuclei familiari con minori,
studenti o inabili.
Restano invariate le normative, le
condizioni e le percentuali spettanti ai superstiti:
-60% per il solo coniuge;
-80% per il coniuge con un figlio o
per due figli;
-100% per il coniuge con 2 o più
figli o per 3 figli.
Se mancano sia il coniuge, sia i
figli, spetta il 15% al genitore (30% per due genitori). Mancando il coniuge, i
figli e i genitori, il 15% va a ogni fratello a carico, fino al 100%.