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di Cristina Minati
Responsabile gestione organizzativa CAAF FABI

 

(FINANZIARIA 2004 - ART. 2, COMMI 15 e 16)




La Finanziaria 2004 (art.2 comma 15 Legge 24/12/03 nr.350 in G.U. 27/12/03 nr.299) ha stabilito che la detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio compete, per le spese sostenute nell’anno 2004, per un ammontare non superiore a _ 60.000,00.- e per una quota pari al 41% degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in 10 quote annuali costanti (salvo che per i contribuenti in età anagrafica avanzata).
Se gli interventi consistessero nella mera prosecuzione di lavori iniziati dopo il 1° gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo di spese ammesse alla detrazione, si tiene conto anche di quelle spese già sostenute negli anni precedenti. Questo significa che le spese che saranno sostenute nel corso del 2004 daranno diritto alla detrazione solo se le spese degli anni precedenti non dovessero superare il nuovo limite di 60mila euro e fino a concorrenza dello stesso limite da riferire a ciascun immobile. Per i medesimi interventi è data facoltà ai comuni di deliberare la riduzione o esenzione della TOSAP (tassa di occupazione spazi e aree pubbliche) durante l’esecuzione dei lavori e di ridurre al 50% gli oneri correlati al costo di costruzione.
Per gli acquirenti o assegnatari di unità immobiliari facenti parte di un edificio complessivamente sottoposto ad intervento di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, la detrazione IRPEF prevista è pari al 41% dell’ammontare forfetario pari al 25% del prezzo di vendita o assegnazione dell’immobile (pur sempre nel limite massimo di _ 60.000,00.-). Per la fruizione di tale agevolazione, è necessario che i lavori siano terminati entro il 31.12.2004, e che l’acquisto o l’assegnazione dell’unità immobiliare avvenga entro il 30.6.2005.
Occorre evidenziare come la maggior aliquota di detrazione IRPEF riconosciuta rispetto al passato, sia finalizzata a compensare l’aumento dell’aliquota IVA applicabile a decorrere dall’1.1.2004 agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle abitazioni che passa dal 10% al 20% (va, peraltro, precisato come in ambito comunitario sia al vaglio un’ipotesi di proroga dell’IVA agevolata per i predetti interventi). •