pensioni

a cura dell’Esecutivo Nazionale FABIPensionati

 

La Gazzetta Ufficiale n.283 del 5 dicembre 2003 ha pubblicato il Decreto interministeriale, emanato di concerto dai Ministri dell’Economia e del Lavoro, in cui è stato fissato il parametro relativo all’indice Istat per gli aumenti pensionistici. La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione automatica delle pensioni (scala mobile) è stata fissata al 2,5%, con effetto dal 1° gennaio 2004, salvo conguaglio da effettuarsi l’anno successivo.
I nuovi importi per l’anno 2004 sono calcolati - in via previsionale - come di seguito illustrato.

TRATTAMENTI MINIMI
L’importo mensile lordo, per tredici mensilità, delle pensioni minime a carico dell’assicurazione generale obbligatoria (a.g.o.) dei dipendenti e delle gestioni dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, coloni, mezzadri, artigiani, commercianti), dal 1° gennaio 2004 è pari a 412,18 euro – 5.358,34 euro l’anno (402,12 euro nel 2003).

ASSEGNI SOCIALI
L’importo mensile lordo, per tredici mensilità, del nuovo assegno sociale introdotto dalla legge n. 335/95 (riforma Dini) dal 1° gennaio 2004 è stato fissato in euro 367,97 – euro 4.783,61 l’anno (358,99 euro nel 2003). L’assegno spetta ai cittadini italiani con oltre 65 anni, effettivamente residenti nel territorio italiano, sprovvisti di redditi personali o coniugali entro i limiti stabiliti dalla legge.

PENSIONI SOCIALI

Le vecchie pensioni sociali, di cui beneficiano gli ultrasessantacinquenni che hanno raggiunto l’età prima del dicembre ’95, salgono a euro 303,25 – 3.942,25 euro annui (295,85 euro nel 2003).

TRATTAMENTI SUPERIORI AL MINIMO
Per le pensioni superiori al minimo dell’Inps e per tutte le pensioni a carico dei fondi esclusivi o sostitutivi dell’assicurazione generale obbligatoria I.v.s. - (invalidità vecchiaia superstiti) – (Stato, Inpdap, ecc.) l’aumento per la variazione del costo della vita, secondo la legge 388/2000 (Finanziaria 2001) scatta secondo le seguenti fasce decrescenti ed inversamente proporzionali:
• per intero al 100% sull’importo di pensione fino a tre volte il trattamento minimo del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti;
• viene poi ridotto al 90% per le fasce di pensione di importo fino a cinque volte il trattamento minimo;
• ulteriore riduzione al 75% per le fasce di pensione eccedente cinque volte il trattamento minimo.

INDENNITA’ INTEGRATIVA SPECIALE
Le percentuali di variazione (2,5%), per le pensioni alle quali si applica la disciplina dell’indennità integrativa speciale delle amministrazioni pubbliche (legge 324/59 e successive modificazioni), sono determinate a parte sull’indennità integrativa speciale, se spetta, e sulla pensione. •