Dopo
alcuni mesi di involontario silenzio riprendiamo la nostra conversazione
sulle parole del Contratto partendo dalla lettera C.
C come cortesia, voce assente nel Contratto,
ma molto importante in tutti i rapporti umani e di lavoro. In
questo caso, la cortesia con cui i nostri lettori hanno pazientemente
atteso la continuazione di questo Dizionario, frutto di unideuzza
semplice, ispirata da un proposito di utilità, e che aveva
preso consistenza nel maggio dello scorso anno, con il numero
3/2003 di questa rivista.
Riapriamo, quindi, insieme le pagine, non sempre di facile lettura,
del Contratto, alla ricerca di una chiarezza e certezza dellequilibrio
tra diritti e doveri che possano guidarci nella vita lavorativa
di tutti i giorni.
C/1 Capogruppo
Il termine capogruppo - ovvero azienda che detiene
le partecipazioni di maggioranza in altre società - ricorre
nel Contratto agli articoli 17 e 18, laddove cioè si parla
delle procedure da attivare (ricorso alla L. 223/91) in presenza
di tensioni occupazionali e dei successivi incontri tra azienda
e sindacato.
Gli incontri - richiesti dagli organismi sindacali, dopo avere
ricevuto comunicazione delle motivazioni e degli obiettivi riguardanti
le misure che lazienda intende adottare - possono avvenire
a livello della Capogruppo direttamente o in seconda battuta,
a seconda dei casi.
C/2 Cassa
Gli obblighi e i diritti del personale che svolge il servizio
di cassa sono indicati agli articoli 31, 32 e 41 del C.C.N.L.
Lallegato 5 indica inoltre le misure mensili ed i criteri
relativi allindennità di rischio che ad esso compete.
In generale, rammentiamo che il personale di cassa risponde individualmente
del suo operato, ma non può comunque essere ritenuto responsabile
dellaccettazione di quelle banconote false la cui contraffazione
può essere rilevata solo mediante particolari apparecchiature
o altri mezzi di riconoscimento che lazienda non ha posto
a sua disposizione (si veda in proposito anche la lettera B/5
del nostro dizionarietto).
In particolare, il personale di cassa deve:
a) garantire la consegna delle chiavi per lestrazione dei
valori allapertura dello sportello;
b) denunziare, non oltre la presentazione della situazione giornaliera,
sia le eccedenze che le deficienze che si siano verificate nella
gestione dei valori ad esso affidati;
c) rimborsare, nei termini stabiliti dallazienda, le deficienze
di cassa (lazienda, comunque, dopo avere sentito linteressato,
valuta i singoli casi, tenendo conto anche dellentità
degli ammanchi).
Quanto allindennità di rischio - che ovviamente cessa
quando non vengono più svolte le funzioni che la giustificano
-, ricordiamo che essa non spetta solo quando il dipendente che
svolge attività di cassa si assenti dal servizio per oltre
un mese per motivi non riconducibili né a ferie né
a malattia.
Lindennità di rischio spetta anche nel caso di sostituzione
di dipendenti che svolgono attività di cassa: in questo
caso, lindennità - ovviamente dovuta solo per il
periodo di adibizione a tali mansioni - va commisurata a quella
prevista per il lavoratore sostituito.
***
Al personale necessario per lestrazione di valori lazienda
può richiedere la reperibilità e lintervento,
con normative distinte per il personale appartenente alle tre
aree professionali e al 1° e 2° livello dei quadri direttivi
da un lato, e per i quadri di 3° e 4° livello dallaltro.
Gli interessati appartenenti al primo raggruppamento potranno
assentarsi dalla residenza solo dopo averne dato comunicazione
alla direzione, dando indicazioni sulla loro reperibilità
e comunque obbligandosi ad effettuare gli interventi richiesti.
Per essi la remunerazione della reperibilità è indipendente
dalleffettuazione di eventuali interventi ed è quindi
comunque dovuta. Se poi venisse richiesto lintervento, esso
comporterebbe un ulteriore specifico compenso, che non dà
luogo a compenso per lavoro straordinario solo nel caso dei quadri
di 1° e 2° livello.
Ricordiamo, per inciso, che - nel caso di personale appartenente
ai primi due livelli dei quadri direttivi e/o alle tre aree professionali
- i servizi per i quali lazienda può richiedere la
reperibilità sono molto più ampi, ed eccedono quelli
indicati, a titolo esemplificativo, al 1° comma dellart.
32 del C.C.N.L., cioè: estrazione valori, sistemi di sicurezza,
impianti tecnologici, servizi automatizzati allutenza.
Anche per i quadri di 3° e 4° livello, la cui presenza
è necessaria per lestrazione dei valori, è
prevista la reperibilità, che non comporta però
alcuna remunerazione.
Essi possono prescindere dallobbligo di preventiva segnalazione
allazienda del loro allontanamento dalla residenza indicata
e della loro reperibilità solo in caso di urgenti necessità,
motivando comunque, non appena possibile, la loro assenza.
Lintervento è consentito per fronteggiare emergenze
presso i centri elettronici e i presidi di sicurezza, ed in questo
caso è previsto il relativo compenso.
C/3
Centralinisti
Secondo lart. 95 del Contratto a ciascun addetto ai centralini
telefonici spetta, nel corso della giornata, una pausa di mezzora,
che può essere divisa anche in due periodi.
La pausa non può tuttavia determinare alcuna interruzione
di servizio, sia quando i centralinisti siano più di uno,
potendosi così alternare nella fruizione della pausa, sia
quando loperatore è unico: in questo caso la pausa
è ammessa solo se è possibile che esso sia momentaneamente
sostituito nelle mansioni.
C/4 Cessazione del rapporto
di lavoro
Diverse, e di diversa natura, possono essere - secondo quanto
previsto dallart. 61 del vigente C.C.N.L. - le cause di
cessazione del rapporto di lavoro.
La cessazione può infatti avvenire:
a) quando, in caso di malattia o infortunio, il lavoratore abbia
superato il periodo massimo di conservazione del posto di lavoro,
previsto dallart. 49 del Contratto (si veda in proposito
la lettera A/22 del ns. Dizionario), e leventuale periodo
di aspettativa non retribuita richiesto dal lavoratore prima che
scadano i termini di comporto, nonché quando si verifichi
uninvalidità permanente riconosciuta in base alla
legge sullassicurazione per invalidità e vecchiaia;
b) per raggiunti limiti di età. Lazienda può
cioè risolvere il rapporto di lavoro nei confronti di quei
lavoratori ultrasessantenni in possesso dei requisiti pensionistici,
sempre che gli stessi non optino per la prosecuzione del rapporto
di lavoro ai sensi della vigente normativa di legge in materia;
c) per giustificato motivo, da parte dellazienda, ai sensi
dellart. 3 della L. n. 604 del 15 luglio 1966 recante Norme
sui licenziamenti individuali. Ricordiamo che secondo questo
articolo "Il licenziamento per giustificato motivo con preavviso
è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi
contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti
allattività produttiva, allorganizzazione del
lavoro e al regolare funzionamento di essa";
d) per giusta causa, da parte dellazienda, ai sensi dellart.
2119 C.C.;
e) per giusta causa, da parte del lavoratore, ai sensi dellart.
2119 C.C.
Ai sensi del citato articolo, dunque, sia lazienda che il
lavoratore possono recedere dal contratto (prima della scadenza
del termine, se il contratto è a tempo determinato, oppure
senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato)
qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione,
anche provvisoria, del rapporto di lavoro;
f) per dimissioni (la fattispecie, di cui tratteremo alla voce
specifica, è regolata dallart. 63 del C.C.N.L.);
g) per morte.
C/5
Chiamata alle armi
Secondo lart. 51 del Contratto, sia la chiamata alle armi
per adempiere agli obblighi di leva che il richiamo alle armi
non interrompono il rapporto di lavoro ma lo sospendono fino alla
data di effettiva ripresa del servizio.
Questi periodi di assenza vengono peraltro computati sia ai fini
degli scatti di anzianità che ai fini della maturazione
degli scaglioni previsti per la determinazione dei trattamenti
di ferie, di malattia e di preavviso.
Il lavoratore deve riprendere servizio entro 30 giorni dal congedo
o dallinvio in licenza illimitata. In caso contrario sarà
considerato dimissionario, fatto salvo il caso di forza maggiore.
Il lavoratore chiamato ad assolvere gli obblighi di leva percepirà,
oltre alle competenze maturate fino al giorno di cessazione del
servizio, una somma pari a due mensilità dellultimo
trattamento economico percepito, secondo le misure, diverse a
seconda dellappartenenza alle aree professionali o ai diversi
livelli dei quadri direttivi, indicate nel citato art. 51.
C/6 Chiavi
Degli obblighi di consegna cui sono tenuti i detentori di chiavi
per lestrazione dei valori allapertura dello sportello
s è già detto alla voce Cassa (vedi
supra, lettera C/2).
C/7 Collegio arbitrale
Del Collegio arbitrale si è già detto alla lettera
A/15 del nostro Dizionario, che trattava di Arbitrato
(vedi La Voce dei Bancari, n. 4/2003).
Il rimando, lo ricordiamo, è allart. 9 del C.C.N.L.,
che tratta appunto della conciliazione delle controversie individuali
di lavoro ed arbitrato.
C/8 Collegio di conciliazione
ed arbitrato
Anche di detto organismo si è già parlato trattando
di Arbitrato (lettera A/15), oltre che nellarticolo
intitolato Provvedimenti disciplinari. Genesi della sanzione
e procedura difensiva pubblicato nel n. 5/2001 de La
Voce dei Bancari.
In estrema sintesi, ricordiamo, comunque, che la costituzione,
presso la Direzione provinciale del lavoro, del Collegio di conciliazione
ed arbitrato può essere richiesta dal lavoratore a cui
sia stata applicata una sanzione disciplinare nei 20 giorni successivi,
direttamente o tramite associazione sindacale. Il ricorso a tale
procedura sospende la sanzione fino alla pronunzia da parte del
Collegio, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti,
oltre che da un terzo membro scelto di comune accordo o, in caso
di disaccordo, dallUfficio del lavoro.
C/9 Commesso
Commessi, capi commessi e vice capi commessi appartengono - secondo
il vigente C.C.N.L. - alla seconda area professionale, rispettivamente
al primo (commessi) e al secondo (capi e vice capi commessi) livello
retributivo.
Si veda in proposito anche la lettera A/16 del nostro Dizionario
(la Voce dei Bancari, n. 4/2003) dedicata alle aree
professionali.
C/10 Commissione di conciliazione
Sullargomento consulta la lettera A/15 del nostro Dizionario
(la Voce dei Bancari n. 4/2003).
C/11 Compensazione
È quella che - ai sensi dellart. 64 del Contratto
- si attua tra quanto dovuto al lavoratore e quanto al medesimo
imputabile a titolo di risarcimento danni, in presenza di fatti
che abbiano causato un danno materiale allazienda e che
abbiano portato alla risoluzione, da parte dellazienda,
del rapporto di lavoro per giusta causa.
Qualora le parti non pervenissero ad un accordo diretto sullammontare
del danno, il conteggio potrà essere effettuato in sede
giudiziale.
C/12 Comporto
Il comporto è il periodo massimo di assenza consentito
al lavoratore per non perdere il posto di lavoro e la connessa
retribuzione in caso di malattia.
Ricordiamo che largomento è stato già trattato
nel n. 5/2003 de La Voce dei Bancari, alla lettera
A/22 del nostro Dizionario.
Cogliamo però loccasione per un importante errata
corrige. Infatti, a causa di un refuso di stampa, nello specchietto
relativo al periodo di comporto in caso di normali malattie risultava
erroneamente indicato come pari ad 8 mesi, anziché ai previsti
18 mesi, il periodo di comporto secco spettante a chi possiede
una anzianità di servizio di oltre 20 anni.
C/13 Conciliazione
Anche di questo tema si è già parlato nella più
volte richiamata lettera A/15, alla quale pertanto ancora si rimanda.
C/14
Congedo matrimoniale
In occasione del matrimonio, il lavoratore ha diritto ad un congedo
straordinario retribuito di 15 giorni consecutivi di calendario,
non computabili come ferie.
Il congedo spetta anche nel caso di più matrimoni.
C/15 Contestazioni
Il vigente C.C.N.L. intitola con tale termine lart. 64,
laddove si parla del già trattato tema della compensazione
in caso di risoluzione per giusta causa da parte dellazienda
(si veda la lettera C/11).
Al comma 1 dello stesso art. 64 si afferma il principio più
generale che, in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro,
qualora sorga una contestazione circa la somma spettante al lavoratore
o ai suoi aventi diritto, lazienda deve immediatamente liquidare
la parte non contestata di tale somma, senza pregiudizio per la
parte dei diritti in contestazione.
* * *
Al termine contestazione vogliamo però ricondurre
una fattispecie più ricorrente, ovvero quella legata alle
sanzioni disciplinari e cioè alla loro formale comunicazione
(contestazione, appunto, secondo il linguaggio usuale)
ai lavoratori interessati.
Come noto, infatti, il datore di lavoro non può adottare
alcun provvedimento disciplinare se non ha prima formalmente contestato
laddebito al lavoratore e se non lo ha sentito a sua difesa.
Le contestazioni disciplinari devono essere immediate e tempestive,
chiare e non generiche.
Lazienda non può inoltre intimare un nuovo procedimento
disciplinare per lo stesso fatto già contestato e sanzionato.
(Si veda in proposito il nostro Piccolo vademecum della
difesa contenuto nel n. 5/2001 de La Voce dei Bancari
nelle schede da conservare dedicate ai provvedimenti disciplinari).
C/16 Contrattazione integrativa
aziendale (CIA)
La contrattazione integrativa aziendale è la contrattazione
di secondo livello, specifica per ogni singola azienda.
I contratti integrativi aziendali, ovvero i cosiddetti C.I.A.,
hanno durata quadriennale e le loro richieste di rinnovo devono
essere presentate in tempo utile a consentire lapertura
delle trattative, ovvero due mesi prima della scadenza dei contratti
stessi.
Le eventuali iniziative sindacali potranno essere intraprese solo
tre mesi dopo la data di presentazione delle richieste di rinnovo.
Nessuna delle Parti potrà quindi assumere, prima dei tre
mesi, alcuna iniziativa unilaterale o procedere ad azioni dirette.
Le richieste dei C.I.A. devono risultare conformi ai demandi
stabiliti dal C.C.N.L..
Prima di avviare la contrattazione integrativa, le Parti aziendali
dovranno perciò accertare tale conformità e darne
comunicazione allABI e alle Segreterie nazionali dei Sindacati
che hanno preso parte alla stipula del C.C.N.L.
La procedura per lesperimento di tale fase di verifica potrà
durare - nellambito dei citati tre mesi dalla data di presentazione
delle richieste di rinnovo - un massimo di 30 giorni.
Le materie demandate alla contrattazione integrativa aziendale
sono le seguenti:
- premio aziendale;
- garanzie volte alla sicurezza del lavoro;
- tutela delle condizioni igienico-sanitarie nellambiente
di lavoro.
Nei C.I.A. vengono inoltre inserite le eventuali intese in materia
di inquadramenti.