Il
Codice Civile dedica alla figura dell'amministratore di condominio diverse
importanti norme, il che conferma quanto il nostro legislatore consideri
delicata questa professione.
Non a caso le associazioni nazionali più rappresentative degli amministratori
immobiliari chiedono da tempo l'istituzione per legge di un albo professionale.
Si tratta naturalmente di una richiesta dettata da legittime aspirazioni
sostanzialmente sindacali, finalizzate al riconoscimento di una specifica
dignità professionale. Non si deve tuttavia dimenticare che questa
richiesta corrisponde anche ad un interesse generale e non solo di categoria.
Infatti nel nostro Ordinamento gli albi professionali non sono affatto istituiti
per tutelare gli interessi dei professionisti, quanto invece per tutelare
in generale i diritti dei cittadini che a questi ultimi si rivolgono.
Gli ordini ed i collegi professionali, che sono infatti vere e proprie istituzioni
pubbliche, hanno fra l'altro il compito di garantire la correttezza e professionalità
degli iscritti a tutela degli utenti che inevitabilmente, per loro incapacità
tecnico-scientifica, non sono quasi mai in grado di controllare autonomamente
l'idoneità dei professionisti a svolgere un lavoro che è normalmente
molto delicato, complesso e staccato dalla sfera di dominio dei singoli.
La professione dell'amministratore di condominio per parte sua è
delicata come del resto lo sono tutte quelle che gestiscono, in un rapporto
necessariamente fiduciario, gli interessi altrui. Questi interessi sono
nel nostro caso quelli dei proprietari delle singole parti, normalmente
appartamenti, in cui si dividono i fabbricati urbani. In queste realtà
condominiali la proprietà è spesso molto frazionata, con notevoli
parti comuni indivisibili (i cortili, le scale, gli ascensori etc.). A questo
frazionamento consegue l'impossibilità per ciascun condòmino
di intervenire direttamente nella gestione sia delle parti comuni, sia di
molti servizi destinati alle singole unità immobiliari.
Vi è in definitiva nel condominio una situazione simile a quella
che si crea nelle società commerciali più o meno grandi o,
se si vuole, in senso molto più ampio, negli stessi enti pubblici:
la delega ad un singolo per la cura di interessi comuni a più persone
(nulla vieta fra l'altro che amministratore sia uno dei condòmini).
Ecco quindi che l'amministratore di condominio, eletto dall'assemblea, finisce
per somigliare ad un normale manager aziendale, che deve godere della fiducia
dei suoi amministrati e che questa fiducia deve anche saper mantenere.
Vi sono poi casi in cui questo tipo di amministratore gestisce proprietà
altrui più limitate, con pochissimi condòmini, senza le caratteristiche
urbane che ora abbiamo richiamato, ma si tratta di casi circoscritti e che
non hanno rilievo per la generalità dei lettori.
Il Codice Civile prevede (art. 1136 2° e 4° comma) che la maggioranza
da raggiungersi per la nomina dell'amministratore debba essere particolarmente
qualificata. Essa deve rappresentare almeno la maggioranza degli intervenuti
all'assemblea ed almeno la metà del valore dell'edificio.
Questo aggravamento della procedura spesso si traduce in una certa stasi
della volontà assembleare, sopra tutto quando i condòmini
sono divisi in contrapposte fazioni, magari alimentate da piccoli litigi
di vicinato. Non a caso un vecchio proverbio consiglia di ……
andare d'accordo più con i vicini che con i parenti!
Questa situazione paralizza quindi la capacità deliberativa delle
assemblee, anche in danno degli interessi comuni. Infatti di questa litigiosità
talvolta si avvantaggiano gli stessi amministratori uscenti i quali, benché
magari invisi alla generalità dei condòmini, riescono così
ad applicare utilmente un altro proverbio, o più precisamente il
famoso latinetto che recita: divide et impera….
In verità per i casi in cui l'assemblea omette di nominare validamente
l'amministratore la legge (art.1129 comma 1 cod. civ.) prevede un rimedio
abbastanza veloce, vale a dire un rapido ricorso all'autorità giudiziaria,
che provvede poi, udite le parti, a nominare un amministratore provvisorio.
Ma per quanto questo procedimento non soffra normalmente delle solite lentezze
della giustizia, è pur vero che esso in pratica richiede l'assistenza
di un avvocato ed una buona dose di iniziativa di qualche condòmino,
quindi spese e grattacapi. Ecco quindi spiegate le ragioni del frequente
stallo.
Spesso poi i condomini si fanno orientare nella scelta dell'amministratore
da criteri apparentemente ineccepibili, ma assolutamente inadeguati al tipo
di prestazione che deve essere fornita. Un criterio valutativo che alletta
sovente le assemblee è quello della maggiore economicità:
viene così votato il candidato che ha offerto il prezzo più
basso per ciascuna unità immobiliare in cui si suddivide il condominio.
Niente di più sbagliato.
In primo luogo bisogna considerare che l'offerta va ponderata partendo dalla
chiara percezione delle caratteristiche del condominio. Vale a dire che
un condominio di pochi appartamenti non deve pretendere, e neppure accettare,
un prezzo in assoluto troppo basso. Infatti vi sono alcuni costi fissi di
gestione del condominio che prescindono dalle sue dimensioni e, se è
esso è piccolo (dieci-venti alloggi), sarà illusorio e sbagliato
sperare in una spesa individuale pari a quella presente in condominii di
grandi dimensioni e con gli stessi servizi comuni. Per la verità
vi sono anche casi di grandi condominii con forti diseconomie, ma dovute
ad altre ragioni che per brevità dobbiamo qui omettere. Teoricamente,
invece, nei grandi fabbricati si potrà puntare a sconti più
corposi, perché sono lì normalmente possibili maggiori "economie
di scala". In altre parole, se abbiamo scelto di comprare un appartamento
in un piccolo condominio, dovremo assumerci la responsabilità di
questa scelta, considerato anche che per altro verso viviamo in una situazione
caratterizzata da vantaggi specifici: ad esempio, un piccolo condominio
vede normalmente assemblee e situazioni molto meno litigiose e turbolente…
Ma perché, si chiederà qualcuno, non deve essere quello del
massimo ribasso delle competenze dell'amministratore il criterio di scelta
di questo professionista? La risposta è abbastanza semplice: l'amministratore
che pratica prezzi ragionevoli me non troppo bassi è normalmente
più diligente e corretto nell'espletamento del suo mandato. Si deve
quindi diffidare delle offerte apparentemente molto vantaggiose, perché
chi le fa ha inevitabilmente la riserva mentale di rifarsi poi sotto altra
forma.
Si tratta di principi che, per quanto non abbiano una validità assoluta,
sono in fondo applicati anche nell'acquisto quotidiano di semplici beni
di consumo. Comprare le mele più economiche, le penne più
economiche, le scarpe più economiche è una scelta che nella
maggior parte dei casi si rivela alla lunga, o magari anche subito, sconveniente.
Le mele non sono tutte uguali, così le penne etc. e ciò perché
raramente siamo di fronte a beni effettivamente fungibili.
Il criterio
del massimo ribasso potrà essere usato se ad esempio confrontiamo
lo stesso identico bene offerto da più operatori: ed esempio una
vettura nuova di fabbrica, una maglietta di una determinata marca etc. Stesso
discorso si può fare per il denaro. Infatti potremo fare il giro
delle banche della città per scegliere quella che ci concederà
il mutuo al tasso più favorevole, così come potremo fare il
giro delle concessionarie per scegliere la Maserati con il maggior sconto
sul listino (ma se si vuole, come i nostri lettori ben sanno, non tutti
i contratti di mutuo sono uguali, ed in quasi tutte le città esiste
al massimo una sola concessionaria Maserati!). Continuando nello scherzoso
paradosso, ricorderemo anche che non tutti i concessionari di automobili
nuove garantiscono dopo l'acquisto lo stesso livello di assistenza tecnica.
Come si vede, in somma, anche l'acquisto di beni fungibili può richiedere
riflessioni approfondite anziché il semplice raffronto di sconti
e prezzi.
Senza divagare troppo, dobbiamo quindi considerare che un amministratore
non vale l'altro, appunto a causa della natura personalissima, complessa
e non facilmente controllabile della sua prestazione.
Il discorso risulta poi ancor più chiaro se usiamo la pazienza di
leggere i compiti dettati dal Codice Civile per ogni amministratore di condominio.
Senza trascrivere qui le norme testuali, facciamo rinvio ad esempio agli
articoli dal 1129 al 1133, che il lettore potrà facilmente consultare.
E' infatti bene che in ogni casa esista una copia del Codice Civile giacché,
nonostante l'aridità e la non immediata comprensibilità dei
termini tecnico giuridici di alcune norme (il che è dovuto alla necessità
di precisione ed immediatezza del linguaggio), in molti casi questo Codice
può al contrario essere chiaro ed utile strumento per tutti.
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