I
principi generali
Il decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, dal titolo "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione
e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003 n. 30",
introduce significativi cambiamenti in materia giuslavoristica, nel rispetto
dello Statuto dei Lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300) e delle norme
sulla parità e pari opportunità tra uomini e donne (legge
9 dicembre 1977, n. 903 e legge 10 aprile 1991, n. 125).
Tali cambiamenti si collocano nell’ambito degli orientamenti comunitari
e sono volti ad aumentare i tassi di occupazione ed a promuovere la qualità
e la stabilità del lavoro.
Viene fra l’altro attuato un consistente intervento in tema di lavoro
a tempo parziale (decreto legi-slativo 25 febbraio 2000, n. 61) e viene
altresì abrogata, sostituendola con altre norme di garanzia dei
lavoratori, la legge sul divieto di appalto di manodopera (legge 23 ottobre
1960, n. 1369).
L’intervento normativo in esame non trova applicazione per le pubbliche
amministrazioni e per il loro personale.
Le agenzie
per il lavoro
Il mercato del lavoro è organizzato e disciplinato in modo tale
da realizzare un sistema efficace e coerente di strumenti intesi a garantire
trasparenza ed efficienza del mercato del lavoro e migliorare le capacità
di inserimento professionale dei disoccupati e di quanti sono in cerca
di una prima occupazione, con particolare riferimento alle fasce deboli
del mercato del lavoro. Ciò avviene tramite l’istituzione
di agenzie per il lavoro, costituite nella forma di società di
capitali ovvero cooperativa o consorzio di cooperative, italiana o di
altro Stato membro della Unione europea, registrate in un apposito albo
istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai
fini dello svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione,
ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale.
Sono altresì autorizzate allo svolgimento della attività
di intermediazione le università pubbliche e private, i comuni,
le camere di commercio e gli istituti di scuola secondaria di secondo
grado, statali e paritari, a condizione che svolgano la predetta attività
senza finalità di lucro e le associazioni dei datori di lavoro
e dei prestatori di lavoro più rappre-sentative che siano firmatarie
di contratti collettivi nazionali di lavoro.
Sono vietate comunicazioni, a mezzo stampa, internet, televisione o altri
mezzi di informazione, in qualunque forma effettuate, relative ad attività
di ricerca e selezione del personale, ricollocamento professionale, intermediazione
o somministrazione effettuate in forma anonima e comunque da soggetti,
pubblici o privati, non autorizzati o accreditati all'incontro tra domanda
e offerta di lavoro.
Sono garantite forme di tutela sul mercato con riferimenti ai lavoratori
svantaggiati e disabili.
E’ infine istituita una borsa continua nazionale del lavoro e monitoraggio
statistico a garanzia del-l'effettivo godimento del diritto al lavoro
quale sistema aperto e trasparente di incontro tra domanda e offerta di
lavoro basato su rete di nodi regionali. La borsa continua nazionale del
lavoro e' libe-ramente accessibile da parte dei lavoratori e delle imprese
e deve essere consultabile da un qua-lunque punto della rete.
L'esercizio non autorizzato di tutte le attività inerenti le agenzie
di lavoro, e' punito con ammende per ogni lavoratore occupato e per ogni
giornata di lavoro. E’ inoltre prevista, nei casi più rilevanti
di irregolarità, ivi incluso lo sfruttamento dei minori, la pena
dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda e' aumentata fino al sestuplo.
In aggiunta alla sanzione penale e' disposta la cancellazione dall'albo.
Il contratto
di somministrazione di lavoro
Il contratto di somministrazione di lavoro – che va a sostituire
e ad integrare il “vecchio” lavoro inte-rinale – è
il contratto che può essere concluso dall’utilizzatore (l’azienda),
che si rivolga ad altro soggetto, di seguito denominato somministratore.
Per tutta la durata del rapporto, i lavoratori svol-gono la propria attività
nell'interesse nonché sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore.
Il con-tratto può essere stipulato a termine (ammessa a fronte
di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo)
o a tempo indeterminato (per servizi di consulenza e assistenza nel settore
informatico, per servizi di pulizia, custodia, portineria, economato,
per attività di consulenza direzionale, programmazione delle risorse,
sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca
e selezione del personale, per attività di marketing, analisi di
mercato, organiz-zazione della funzione commerciale, per la gestione di
call-center ed in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi
di lavoro).
E’ vietata la stipula di un contratto di somministrazione di lavoro
per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero,
oppure nelle unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro
i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli
4 e 24 della legge 23.07.1991, n. 223 oppure ancora presso le imprese
che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo
4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche.
Il trattamento economico e normativo non può essere complessivamente
inferiore a quello dei di-pendenti di pari livello dell'utilizzatore,
a parità di mansioni svolte.
Ferme restando le disposizioni specifiche per il lavoro in cooperativa,
ai lavoratori delle società o imprese di somministrazione e degli
appaltatori si applicano tutti i diritti sindacali, i diritti di libertà
e di attività sindacale previsti dalla legge 20 maggio 1970, n.
300, e successive modificazioni.
E’ fatto obbligo all’utilizzatore comunicare alla rappresentanza
sindacale il numero e i motivi del ri-corso alla somministrazione di lavoro
prima della stipula del contratto di somministrazione nonché un
aggiornamento annuale sul numero e i motivi dei contratti di somministrazione
di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei
lavoratori interessati.
Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori di quanto sopra
esposto, il lavoratore può chiedere, mediante ricorso giudiziale,
la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo,
con effetto dall'inizio della somministrazione.
Il contratto di appalto
Il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo
1655 c.c., si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione
dei mezzi
necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare dall'esercizio
del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati
nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore,
del rischio d'impresa.
Così come per il contratto di somministrazione, anche per il contratto
di appalto di servizi il com-mittente imprenditore o datore di lavoro
e' obbligato in solido con l'appaltatore a corrispondere ai lavoratori
i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti.
Viene peraltro abrogato, assieme al divieto di interposizione e di appalto
di manodopera, il principio di parità di trattamento nel caso di
appalto introaziendale.
Il distacco
L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare
un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori
a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività
lavorativa.
Il nuovo decreto offre particolari garanzie al lavoratori in talune disagevoli
situazioni in cui può es-sere disposto il distacco. In particolare,
al mero interesse del datore di lavoro si sostituiscono le “comprovate
ragioni tecniche, organizzative, produttive e sostitutive” se il
distacco viene disposto verso una unità produttiva distante più
di cinquanta chilometri dalla sede originaria del lavoratore.
Inoltre, qualora il provvedimento determini un mutamento di mansioni occorre
il consenso del lavo-ratore per la sua attuazione.
Disposizioni in materia di gruppi di impresa
I gruppi di impresa possono delegare lo svolgimento di taluni adempimenti
alla società capogruppo per tutte le società controllate
e collegate. I consorzi possono svolgere gli adempimenti necessari per
conto dei soggetti consorziati o delegarne l'esecuzione a una società
consorziata.
Per il resto, la disciplina conferma sostanzialmente la tendenziale autonomia
giuridica delle singole società all’interno del gruppo.
Il contratto di lavoro intermittente
Nel contratto di lavoro intermittente, stipulato a tempo determinato o
indeterminato, un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro
che ne può utilizzare la prestazione lavorativa per lo svolgimento
di attività a carattere discontinuo o intermittente secondo le
esigenze individuate dai contratti collettivi o, in via provvisoriamente
sostitutiva, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con apposito
decreto.
E' vietato il ricorso al lavoro intermittente per la sostituzione di lavoratori
che esercitano il diritto di sciopero oppure presso unità produttive
nelle quali si sia proceduto, nei sei mesi precedenti, a li-cenziamenti
collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23.07.1991, n. 223,
che abbiano ri-guardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si
riferisce il contratto di lavoro intermittente ov-vero presso unità
produttive ove sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione
dell'orario.
Il contratto di lavoro ripartito
Nel contratto di lavoro ripartito due lavoratori assumono in solido l'adempimento
di una unica e i-dentica obbligazione lavorativa, nel quale però
ogni lavoratore resta personalmente e direttamente responsabile dell'adempimento
della intera obbligazione lavorativa.
Fatte salve diverse intese tra le parti contraenti o previsioni dei contratti
collettivi, i lavoratori hanno la facoltà di determinare discrezionalmente
e in qualsiasi momento sostituzioni tra di loro, nonché di modificare
consensualmente la collocazione temporale dell'orario di lavoro, nel qual
caso il rischio della impossibilità della prestazione per fatti
attinenti a uno dei coobbligati e' posta in capo all'altro obbligato.
Eventuali sostituzioni da parte di terzi, nel caso di impossibilità
di uno o entrambi i lavoratori coob-bligati, sono vietate e possono essere
ammesse solo previo consenso del datore di lavoro. Salvo diversa intesa
tra le parti, le dimissioni o il licenziamento di uno dei lavoratori coobbligati
comportano l'estinzione dell'intero vincolo contrattuale.
La regolamentazione del lavoro ripartito e' demandata alla contrattazione
collettiva nel rispetto delle previsioni contenute nella legge. In assenza
di contratti collettivi trova applicazione, nel caso di prestazioni rese
a favore di un datore di lavoro, la normativa generale del lavoro subordinato
in quanto compatibile con la particolare natura del rapporto di lavoro
ripartito.
Il lavoratore coobbligato non deve ricevere, per i periodi lavorati, un
trattamento economico e nor-mativo complessivamente meno favorevole rispetto
al lavoratore di pari livello, a parità di mansioni svolte.
Ciascuno dei lavoratori coobbligati ha diritto di partecipare alle riunioni
assembleari di cui all'articolo 20, legge 20.05.1970, n. 300, entro il
previsto limite complessivo di dieci ore annue.
Il contratto di
apprendistato
Il contratto di apprendistato e' definito secondo le seguenti tipologie:
a) contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di
istruzione e formazione, della durata massima non superiore a tre anni
e con la finalità di conseguire di una qualifica profes-sionale;
b) contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento
di una qualificazione attra-verso una formazione sul lavoro e un apprendimento
tecnico-professionale;
c) contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi
di alta formazione.
Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può
assumere con contratto di ap-prendistato non può superare il 100
per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servi-zio presso
il datore di lavoro stesso.
Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto
di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e
formazione i giovani e gli adolescenti che abbiano compiuto quindici anni.
E’ vietato stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe
di cottimo. Inoltre è fatto
divieto al datore lavoro di recedere dal contratto di apprendistato in
assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.
Il contratto di apprendistato professionalizzante
Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto
di apprendistato professionaliz-zante, per il conseguimento di una qualificazione
attraverso una formazione sul lavoro e la acquisi-zione di competenze
di base, tecnico-professionali, i soggetti di età compresa tra
i 18 anni ed i 29 anni.
I contratti collettivi stabiliscono la durata del contratto di apprendistato
professionalizzante che, in ogni caso, non può comunque essere
inferiore a due anni e superiore a sei.
E’ vietato stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe
di cottimo.
E’ possibile sommare i periodi di apprendistato svolti nell'ambito
del diritto-dovere di istruzione e formazione con quelli dell'apprendistato
professionalizzante purché il periodo complessivo non sia inferiore
a due anni e superiore a sei.
E’ fatto divieto al datore di lavoro di recedere dal contratto di
apprendistato in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.
Il contratto di inserimento
Il contratto di inserimento e' un contratto di lavoro diretto a realizzare,
mediante un progetto indivi-duale di adattamento delle competenze professionali
del lavoratore a un determinato contesto la-vorativo, l'inserimento ovvero
il reinserimento nel mercato del lavoro delle seguenti categorie di persone:
a) soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni;
b) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano
privi di un posto di lavoro;
c) lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa
e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
d) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui
il tasso di occupazione femmi-nile determinato sia inferiore almeno del
20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile
superi del 10 per cento quello maschile;
e) persone riconosciute affette da un grave handicap fisico, mentale o
psichico.
Il contratto di inserimento, obbligatoriamente stipulato in forma scritta
pena la nullità dello stesso, ha una durata non inferiore a nove
mesi e non può essere superiore ai diciotto mesi. In caso di as-sunzione
di lavoratori affetti da un grave handicap fisico, mentale o psichico,
la durata massima può essere estesa fino a trentasei mesi.

Tirocini estivi di
orientamento
Si definiscono tirocini estivi di orientamento i tirocini promossi durante
le vacanze estive a favore di un adolescente o di un giovane, regolarmente
iscritto a un ciclo di studi presso l'università o un i-stituto
scolastico di ogni ordine e grado, con fini orientativi e di addestramento
pratico. Il tirocinio estivo di orientamento ha una durata non superiore
a tre mesi e si svolge nel periodo compreso tra la fine dell'anno accademico
e scolastico e l'inizio di quello successivo.
Salvo diversa previsione dei contratti collettivi, non sono previsti limiti
percentuali massimi per l'im-piego di adolescenti o giovani al tirocinio
estivo di orientamento.
Il lavoro a progetto
Tale fattispecie sostituisce i rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa.
Pertanto i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che verranno
instaurati senza l'indi-viduazione di uno specifico progetto o programma
di lavoro o fase di esso saranno considerati rapporti di lavoro subordinato
a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.
In presenza di un progetto sono altresì previsti penetranti obblighi
formali e sostanziali volti a porre un freno alle non infrequenti pratiche
elusive.
Per la prima volta, dunque, la legge regolamenta compiutamente la c.d.
parasubordinazione for-nendo un nucleo minimo di tutele a tutti quei rapporti
che, pur non essendo inquadrabili nel lavoro subordinato, presentano i
caratteri della prevalente personalità della prestazione, della
continuità dell’attività a favore del committente
e di un limitato potere di ingerenza di quest’ultimo in ordine alla
corretta esecuzione della prestazione.
Per contatti: giovani@fabi.it
|
|
|
|