di Giacomo Guerriero Responsabile Servizio di Prevenzione ASL RM C      
   

Con l’emanazione del Decreto legislativo n. 195 del 23 giugno 2003, che modifica il D.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, sono stati individuati i requisiti professionali necessari per coloro che intendono svolgere la funzione di addetto o responsabile dei servizi di prevenzione e protezione delle aziende.
Nella precedente stesura del D.lgs. 626/94, infatti, il datore di lavoro aveva l'obbligo di designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione per la propria azienda, selezionandolo in base alle sole attitudini e capacità che dovevano essere adeguate allo svolgimento di tale funzione, avendo frequentato corsi formativi specifici oppure per la propria esperienza nella materia.
Nulla era precisato sul titolo di studio che il Responsabile e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione dovevano possedere e sulla tipologia e durata dei corsi di formazione che dovevano essere frequentati.
La Comunità Europea ha, però, condannato l’Italia per aver male recepito le direttive europee in materia di prevenzione infortuni, e ha prescritto una rapida modifica del testo per il recepimento delle osservazioni fatte.
Il nuovo decreto D.lgs. 195/03, conformemente a quanto prescritto, stabilisce che il responsabile e gli addetti del servizio di prevenzione e protezione debbano avere un titolo di studi non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore con facoltà del datore di lavoro di scegliere, sotto la propria responsabilità penale, i collaboratori in relazione al suo effettivo fabbisogno sia in termini quantitativi che qualitativi.
Il decreto prevede, inoltre, che sia il responsabile che gli addetti del servizio di prevenzione e protezione, seguano dei corsi di formazione propedeutici all’attività che dovranno svolgere e di aggiornamento periodico con cadenza almeno quinquennale.
I corsi dovranno essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e delle attività lavorative che vi si svolgono.
Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, oltre al corso valido anche per gli addetti, sarà obbligatorio frequentare corsi specifici in materia di ergonomia, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative, di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.
Il decreto, però, non dà indicazioni in dettaglio degli argomenti e sulla durata di tali corsi, demandando per la definizione degli indirizzi e dei requisiti minimi dei corsi, compresi quelli di aggiornamento, la Conferenza Stato – Regioni oltre alla possibilità di individuare altri soggetti formatori.
I corsi, poi, dovranno avere un modulo didattico per la verifica dell’apprendimento finale e potranno essere organizzati dalle Regioni e Province autonome, Università, ISPESL, INAIL, Associazioni Sindacali dei datori di lavoro e associazioni sindacali, quali la FABI.
I responsabili e gli addetti sono tenuti comunque a conseguire entro un anno dal 13 agosto 2003, data di entrata in vigore del decreto, un attestato di frequenza ai corsi di formazione.
La Circolare del Ministero del Lavoro n. 39 del 3 dicembre 2003 ha, poi, precisato che il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n.195, termine entro il quale RSPP e addetti SPP sono tenuti a frequentare i corsi, deve essere rispettato nell'ipotesi in cui i corsi siano stati effettivamente attivati.
Pertanto, qualora entro il predetto anno non si sia ancora provveduto all'individuazione degli indirizzi e dei requisiti minimi dei corsi e, conseguentemente, all'attivazione degli stessi, il termine di un anno è da intendersi dall’emanazione delle linee guida e, conseguentemente, dall’attivazione dei corsi iniziali.
In attesa dell’attivazione dei corsi, coloro che vogliono svolgere l’attività di RSPP o addetto SPP , in possesso del titolo di studio, dovranno frequentare un corso di formazione organizzato da enti e organismi pubblici o da altri soggetti ritenuti idonei dalle regioni rispondente ai contenuti minimi di formazione di cui all'art. 3 del D.M. 16 gennaio 1997.
Il decreto, infine, prevede in via transitoria che possano svolgere l'attività di addetto o di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, anche coloro che non hanno il diploma di studi secondario, ma che dimostrino di svolgere l'attività medesima, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, da almeno sei mesi dal 13 agosto 2003, data di entrata in vigore del D.Lgs. 195/03.
E’ da precisare che la funzione deve essere svolta da almeno sei mesi e deve essere ancora in corso di svolgimento.
Tale requisito deve essere dimostrato dagli atti aziendali quali ad esempio, formale nomina, comunicazione ex art.8, comma 11, del d.Lgs.626/94, indicazione della funzione svolta nel documento di valutazione dei rischi, contratto, lettera di incarico, o tramite ogni altra documentazione atta a dimostrare il periodo di attività richiesta.
Il decreto ha, poi, esentato dalla frequenza ai corsi di formazione, gli addetti dei servizi che sono in possesso di laurea triennale in "Ingegneria della Sicurezza e Protezione" o di "Scienze della Sicurezza e Protezione" o di "Tecnico della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro".
Il decreto, però, esenta dal frequentare il corso di formazione, solo gli addetti e non i responsabili che abbiano tale titolo di studio.
Dovranno, poi, essere chiarite con ulteriore circolare le motivazioni per le quali l’esenzione alla partecipazione dei corsi non sia stata estesa anche a coloro che sono in possesso della laurea quinquennale.
Infine, per quanto riguarda i datori di lavoro che svolgono anche l’attività di responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626, il nuovo decreto precisa che possono continuare a svolgere l’attività di RSPP, senza necessità di frequentare ulteriori corsi di formazione.