Con l’emanazione
del Decreto legislativo n. 195 del 23 giugno 2003, che modifica il D.lgs.
19 settembre 1994, n. 626, sono stati individuati i requisiti professionali
necessari per coloro che intendono svolgere la funzione di addetto o responsabile
dei servizi di prevenzione e protezione delle aziende.
Nella precedente
stesura del D.lgs. 626/94, infatti, il datore di lavoro aveva l'obbligo
di designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione
per la propria azienda, selezionandolo in base alle sole attitudini e
capacità che dovevano essere adeguate allo svolgimento di tale
funzione, avendo frequentato corsi formativi specifici oppure per la propria
esperienza nella materia.
Nulla era precisato sul titolo di studio che il Responsabile e gli addetti
dei servizi di prevenzione e protezione dovevano possedere e sulla tipologia
e durata dei corsi di formazione che dovevano essere frequentati.
La Comunità Europea ha, però, condannato l’Italia
per aver male recepito le direttive europee in materia di prevenzione
infortuni, e ha prescritto una rapida modifica del testo per il recepimento
delle osservazioni fatte.
Il nuovo decreto D.lgs. 195/03, conformemente a quanto prescritto, stabilisce
che il responsabile e gli addetti del servizio di prevenzione e protezione
debbano avere un titolo di studi non inferiore al diploma di istruzione
secondaria superiore con facoltà del datore di lavoro di scegliere,
sotto la propria responsabilità penale, i collaboratori in relazione
al suo effettivo fabbisogno sia in termini quantitativi che qualitativi.
Il decreto prevede, inoltre, che sia il responsabile che gli addetti del
servizio di prevenzione e protezione, seguano dei corsi di formazione
propedeutici all’attività che dovranno svolgere e di aggiornamento
periodico con cadenza almeno quinquennale.
I corsi dovranno essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo
di lavoro e delle attività lavorative che vi si svolgono.
Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio di prevenzione
e protezione, oltre al corso valido anche per gli addetti, sarà
obbligatorio frequentare corsi specifici in materia di ergonomia, di organizzazione
e gestione delle attività tecnico amministrative, di tecniche di
comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.
Il decreto, però, non dà indicazioni in dettaglio degli
argomenti e sulla durata di tali corsi, demandando per la definizione
degli indirizzi e dei requisiti minimi dei corsi, compresi quelli di aggiornamento,
la Conferenza Stato – Regioni oltre alla possibilità di individuare
altri soggetti formatori.
I corsi, poi, dovranno avere un modulo didattico per la verifica dell’apprendimento
finale e potranno essere organizzati dalle Regioni e Province autonome,
Università, ISPESL, INAIL, Associazioni Sindacali dei datori di
lavoro e associazioni sindacali, quali la FABI.
I responsabili e gli addetti sono tenuti comunque a conseguire entro un
anno dal 13 agosto 2003, data di entrata in vigore del decreto, un attestato
di frequenza ai corsi di formazione.
La Circolare del Ministero del Lavoro n. 39 del 3 dicembre 2003 ha, poi,
precisato che il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo n.195, termine entro il quale RSPP e addetti SPP sono
tenuti a frequentare i corsi, deve essere rispettato nell'ipotesi in cui
i corsi siano stati effettivamente attivati.
Pertanto, qualora entro il predetto anno non si sia ancora provveduto
all'individuazione degli indirizzi e dei requisiti minimi dei corsi e,
conseguentemente, all'attivazione degli stessi, il termine di un anno
è da intendersi dall’emanazione delle linee guida e, conseguentemente,
dall’attivazione dei corsi iniziali.
In attesa dell’attivazione dei corsi, coloro che vogliono svolgere
l’attività di RSPP o addetto SPP , in possesso del titolo
di studio, dovranno frequentare un corso di formazione organizzato da
enti e organismi pubblici o da altri soggetti ritenuti idonei dalle regioni
rispondente ai contenuti minimi di formazione di cui all'art. 3 del D.M.
16 gennaio 1997.
Il decreto, infine, prevede in via transitoria che possano svolgere l'attività
di addetto o di responsabile del servizio di prevenzione e protezione,
anche coloro che non hanno il diploma di studi secondario,
ma che dimostrino di svolgere l'attività medesima, professionalmente
o alle dipendenze di un datore di lavoro, da almeno sei mesi dal 13 agosto
2003, data di entrata in vigore del D.Lgs. 195/03.
E’
da precisare che la funzione deve essere svolta da almeno sei mesi e deve
essere ancora in corso di svolgimento.
Tale requisito deve essere dimostrato dagli atti aziendali quali ad esempio,
formale nomina, comunicazione ex art.8, comma 11, del d.Lgs.626/94, indicazione
della funzione svolta nel documento di valutazione dei rischi, contratto,
lettera di incarico, o tramite ogni altra documentazione atta a dimostrare
il periodo di attività richiesta.
Il decreto ha, poi, esentato dalla frequenza ai corsi di formazione, gli
addetti dei servizi che sono in possesso di laurea triennale in "Ingegneria
della Sicurezza e Protezione" o di "Scienze della Sicurezza
e Protezione" o di "Tecnico della Prevenzione nell'ambiente
e nei luoghi di lavoro".
Il decreto, però, esenta dal frequentare il corso di formazione,
solo gli addetti e non i responsabili che abbiano tale titolo di studio.
Dovranno, poi, essere chiarite con ulteriore circolare le motivazioni
per le quali l’esenzione alla partecipazione dei corsi non sia stata
estesa anche a coloro che sono in possesso della laurea quinquennale.
Infine, per quanto riguarda i datori di lavoro che svolgono anche l’attività
di responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'art.
10 del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626, il nuovo decreto precisa che possono
continuare a svolgere l’attività di RSPP, senza necessità
di frequentare ulteriori corsi di formazione.
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