Ritorniamo sullo spinoso argomento della
tassazione degli immobili. La Finanziaria 2004 ha infatti incrementato
del 10% i parametri (moltiplicatori) per il calcolo del valore catastale
di un immobile ma solo ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e
catastali. Tale aumento dei valori catastali incide però solo sulle
compravendite tra privati. Nulla cambia, invece, per gli acquisti soggetti
a Iva, che interessano quasi sempre immobili di nuova costruzione o in
via di edificazione. Vediamo nel dettaglio cosa succede: il nuovo valore
catastale, per le abitazioni e per tutti gli immobili dei gruppi catastali
B e C, negozi esclusi, si ottiene moltiplicando la rendita catastale,
rivalutata del 5%, per 110 (il moltiplicatore prima era 100). Per gli
uffici e per gli immobili del gruppo catastale D la rendita rivalutata
va ora moltiplicata per 55 (anziché per 50). Per i negozi, il parametro
è salito da 34 a 37,4. Infine per i terreni, il reddito dominicale
rivalutato al 25% va moltiplicato per 82,5, anziché, come prima,
per 75. Per effetto di questa nuova norma otteniamo per l’ennesima
volta una notevole complicazione fiscale con la creazione di due valori
catastali diversi, mentre in precedenza esisteva un unico valore catastale.
Il primo, più elevato, a fini dell'imposta di registro ipotecarie
e catastali, sia per i trasferimenti a titolo oneroso sia per quelli a
titolo gratuito (successioni e donazioni di immobili). Il secondo valore,
minore del 10%, rimane fermo, invece, ai fini Iva e per il calcolo dell'Ici.
E’ importante precisare che il valore catastale ai fini del calcolo
dell’Ici rimane invariato. Altro argomento da tenere ben presente
quando acquistiamo o vendiamo un immobile è il prezzo da dichiarare.
L'incremento del valore catastale non dovrebbe avere ripercussioni sulla
tassazione dei trasferimenti immobiliari. Infatti l'articolo 51 del Testo
unico impone di denunciare nei passaggi di proprietà il “valore
venale in comune commercio” (in pratica il reale prezzo di vendita
o di acquisto) di un immobile e non il suo valore catastale (che è
di gran lunga inferiore rispetto a quello di mercato). Ai fini Iva, sempre
secondo la legge, l'importo da denunciare nel rogito è pari a quello
effettivamente corrisposto. Succede però che è sufficiente
denunciare nel rogito notarile il “valore catastale” per essere
al riparo da eventuali rettifiche fiscali del prezzo, in base all'articolo
52 del Testo unico dell'imposta di registro. E così i contribuenti
si "fermano" poco sopra quella soglia. La Finanziaria 2004,
innalzando del 10% il moltiplicatore utilizzato ai fini della preclusione
del potere di rettifica del valore dichiarato degli immobili, finisce
perciò - in concreto - per innalzare la relativa tassazione. E’
bene però porre particolare attenzione sul prezzo di acquisto o
di vendita dichiarato nel rogito notarile. Esistono infatti dei rischi
nel dichiarare nel rogito notarile il valore catastale dell’immobile
e non il corrispettivo realmente pagato; l'atteggiamento comune non tiene
infatti conto dei divieti e delle relative sanzioni, contenuti nelle norme.
Il valore di mercato dell'immobile o il prezzo effettivamente pagato potrebbero,
ad esempio, risultare in una causa civile, perché un acquirente
può trovare vizi tali nella casa acquistata da voler contestare
il prezzo realmente versato. Oppure un compratore di un immobile in costruzione,
coinvolto nel fallimento del costruttore, può tentare di avere
indietro quanto pagato. In questi casi il Fisco, se informato, può
ricorrere alla sanzione prevista dall'articolo 72 del Testo unico per
“occultazione del corrispettivo”, pari da due a quattro volte
la differenza tra l'imposta dovuta e quella applicata.
Prima
Casa o Abitazione Principale? |
Prima
casa e abitazione principale sono considerati sinonimi. Non è
così per il Fisco. Con prima casa si intende, infatti, la prima
casa in proprietà (o usufrutto, nuda proprietà o uso),
anche se non ci si vive. L'abitazione principale, invece, deve essere
necessariamente la dimora abituale del contribuente e/o dei suoi familiari.
Il concetto di prima casa è unitariamente definito nelle imposte
sui trasferimenti (registro, Iva, ipotecarie e catastali) e richiamato
ai fini delle successioni e donazioni. Il concetto di abitazione principale,
invece, è valido per le imposte sulla proprietà (redditi,
Ici). |
Calcolo
del valore catastale delle abitazioni |
IMMOBILI
|
Registro
e ipocatastali |
Per
Iva e Ici |
Abitazioni
(gruppo A, tranne A/10)
|
Rendita catastale
x 1,05 x 110
|
Rendita Catastale
x 1,05 x 100
|
I
tributi da applicare |
Principali
imposte sulle compravendite di abitazioni |
Tipo di acquisto |
Imposta di
registro |
Iva |
Imposte ipotecarie
e catastali |
Prima casa venduta da privato |
3% valore
denunciato |
0 |
258,23 euro |
Casa senza agevolazioni
venduta da privato |
7% valore denunciato |
0 |
3% valore denunciato |
Prima casa venduta
a impresa soggetta a Iva |
129,11 euro |
4% valore denunciato |
258,23 euro |
Altra casa senza agevolazioni
e non di lusso venduta da impresa soggetta a Iva |
129,11 euro |
10% valore denunciato |
258,23 euro |
Casa di lusso venduta da
impresa soggetta a Iva |
129,11 euro |
20% valore denunciato |
258,23 euro |
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