Nella
tarda primavera dello scorso anno la FABI, tramite la propria Commissione
Nazionale Esodati, aveva presentato un “interpello” all’Agenzia
delle Entrate a livello centrale.
L’interpello altro non è che una procedura, regolata per
legge, con cui privati cittadini o, nel nostro caso, un’Organizzazione
di rappresentanza collettiva, richiede formalmente al Fisco di esprimere
il proprio parere su una situazione o una norma fiscale ritenuta di non
chiara interpretazione.
Qual era, nel nostro caso, la materia del contendere ?
La tassazione, a nostro avviso ingiusta, subita dai soli lavoratori del
credito sul riscatto del Fondo pensione quando andavano in “Fondo
esuberi”.
La questione nasceva da un’interpretazione distorta che le Banche
davano di una legge (decreto Legislativo 47/2000).
Quest’ultima disponeva una profonda modifica della tassazione dei
Fondi pensione, per la parte maturata a partire dal 1/1/2001.
Ricostruiamo la sola parte che ci riguarda.
Nel nostro settore i Fondi pensione sono presenti nella pressoché
totalità delle Aziende.
Orbene i lavoratori, quando cessano la propria attività, nella
gran parte dei casi hanno la scelta se - oltre alla pensione INPS - vogliono
usufruire di un’ulteriore “rendita” mensile dal proprio
Fondo pensione od, in alternativa, “monetizzare” facendosi
accreditare subito (“riscattare in capitale” è la terminologia
legale) l’intera cifra accantonata sul Fondo.
Quest’ultima scelta è statisticamente quella finora di gran
lunga più gradita. Ma, d’altro lato, è proprio quella
che la legge di cui sopra aveva teso a scoraggiare.
Si prevedeva infatti che le quote maturate successivamente alla sua entrata
in vigore fossero tassate, se “riscattate”, in modo più
oneroso rispetto alla scelta della rendita mensile.
La logica di fondo era che, di fronte ad un orizzonte dove l’INPS
tendenzialmente riduce le sue prestazioni, si intendeva incoraggiare la
formazione di un reddito mensile aggiuntivo alla pensione INPS piuttosto
che la formazione di una cifra “una tantum”.
Venivano tuttavia salvaguardati da tale penalizzazione alcuni casi: quelli,
cioè, nei quali il lavoratore veniva “espulso”, per
così dire, dal ciclo produttivo. Era previsto quindi che non venissero
penalizzati i lavoratori licenziati per cause indipendenti dalla volontà
delle parti oppure i lavoratori “in mobilità”.
E proprio su questo punto si è creata la materia del contendere.
Le banche, per non assumersi responsabilità, nella grande maggioranza
dei casi hanno preferito prudenzialmente tassare nel modo peggiore il
lavoratore, rifiutando di accettare la tesi per cui gli accordi che portano
al “Fondo esuberi” del credito sono del tutto analoghi a quelli
che portano alla cosiddetta “mobilità lunga” dei settori
coperti (ad esempio l’industria).
Si creava così l’assurdo per cui un lavoratore, con la stessa
“storia” lavorativa, se fosse uscito in prepensionamento da
un’azienda metalmeccanica (Fabbrica Italiana Automobili Canicattì
solo per fare un esempio …) sarebbe stato salvaguardato rispetto
alla stessa situazione che si verificasse in un’Azienda di credito
(Banca Popolare di Canicattì …) per il solo motivo che i
contributi all’INPS erano arrivati da un settore anziché
da un altro.
Si capisce che tale situazione era per noi inaccettabile !
Per misurare l’entità della posta in gioco, citiamo soltanto
una frase da una fonte non sospetta di particolari simpatie sindacali.
“Il Sole 24 Ore” del 4 marzo scorso commenta: “la questione
per i dipendenti non è di poco conto in quanto può determinare
una variazione di tassazione che in alcuni casi supera i 10 punti percentuali”
!
E se negli anni scorsi le cifre in gioco non erano ancora elevate, riguardando
il problema le sole quote successive al 1/1/2001, man mano col passare
del tempo si parlerà di situazioni che diventeranno ragguardevoli.
Ora, in data 2 marzo 2004, è stata pubblicata la risoluzione del
Fisco che accoglie integralmente le osservazioni formulate, che tendevano
a salvaguardare le scelte della totalità dei lavoratori aderenti
al “Fondo esuberi” (tecnicamente Fondo di solidarietà,
di sostegno al reddito e di riconversione professionale).
Le strutture sindacali FABI sono di conseguenza state subito allertate
per verificare che i Fondi pensione si adeguino immediatamente.
Possiamo pertanto dire con orgoglio che la FABI aveva ragione!
Ma vinta una battaglia, pure di valore, tante altre ci si prospettano.
Per citarne una sola, la FABI e la sua Commissione Nazionale Esodati sono
impegnate in prima linea nella contestazione, mossa all’INPS ed
all’A.B.I., sui criteri di calcolo dell’assegno straordinario
degli esodati.
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