di Grazia Sanfilippo
(con la supervisione del Dipartimento Organizzazione)
     
Le parole del contratto dizionario per l'uso n. 7
   
In questo numero chiudiamo la trattazione della lettera “C”, per passare poi in rassegna i termini di una nuova lettera, la “D”, ricca di belle parole e di tante antinomie, giacché spazia dalla dolcezza al dolore, dal desiderio al disincanto, dalla democrazia alla dittatura e, per essere più in tema con i nostri prosaici argomenti, dai diritti ai doveri.

DIZIONARIO PER L'USO
Dizionario per l’uso
da Controversie collettive a Custodia pegni
C/1
Capogruppo
C/16
Contrattazione integrativa aziendale
C/2
Cassa (Servizio di cassa e gestione valori)
C/17
Contratto a tempo determinato
C/3
Centralinisti
C/18
Contratto a tempo parziale
C/4
Cessazione del rapporto di lavoro
C/19
Contratto di apprendistato
C/5
Chiamata alle armi
C/20
Contratto di formazione e lavoro
C/6
Chiavi
C/21
Contratto di fornitura di lavoro temporaneo
C/7
Collegio arbitrale
C/22
Contributo alloggio
C/8
Collegio di conciliazione ed arbitrato
C/23
Controllo a distanza
C/9
Commesso
C/24
Controllo societario
C/10
Commissione di conciliazione
C/25
Controversie collettive
C/11
Compensazione
C/26
Controversie individuali di lavoro
C/12
Comporto
C/27
Convinzioni religiose
C/13
Conciliazione
C/28
Corsi di formazione
C/14
Congedo matrimoniale
C/29
Custodia (Personale di vigilanza e custodia)
C/15
Contestazioni
C/30
Custodia pegni


C/25 Controversie collettive
L’art. 23 del C.C.N.L. rammenta che le controversie collettive riguardanti l’interpretazione di norme contenute nel Contratto possono venire discusse dalle controparti (sindacati e azienda) per ricercarne l’amichevole definizione.


C/26 Controversie individuali di lavoro
In proposito si veda la lettera A/15 del presente Dizionario. Si consulti anche “La Voce dei Bancari”, n. 5/2001 (procedura difensiva da adottare in caso di provvedimenti disciplinari).

C/27 Convinzioni religiose
L’appendice n. 3 del C.C.N.L. prevede l’esplicita tutela (nell’applicazione delle norme dettate in materia di orario di lavoro) del diritto dei lavoratori che ne facciano richiesta a praticare il proprio culto religioso.

C/28 Corsi di formazione
La formazione rappresenta uno "strumento essenziale per la tutela dell’occupazione, la mobilità, la crescita e lo sviluppo delle competenze professionali" (art. 54 del C.C.N.L.).
La previsione contrattuale parla di non meno di 24 ore di formazione retribuita all’anno, da svolgersi durante il normale orario di lavoro.
Vi è poi un altro pacchetto “inscindibile” di 26 ore, di cui 8 retribuite da attuarsi in orario di lavoro e 18 non retribuite da svolgersi fuori orario di lavoro: l’azienda, con riguardo a questa seconda offerta formativa, dovrà esaminare - su richiesta dei lavoratori - eventuali situazioni personali o familiari da essi rappresentate (specie da parte del personale femminile), concordando le soluzioni che ne consentano l’effettuazione.
La formazione può essere espletata pure mediante autoformazione, con il supporto di idonea strumentazione, anche informatica.
Corsi di riqualificazione del personale possono essere organizzati dalle aziende, anche utilizzando le ore di cui sopra, in caso di rilevanti ristrutturazioni aziendali o di innovazioni tecnologiche.
Le aziende possono infine promuovere ed organizzare altri corsi di addestramento professionale, per cui la partecipazione da parte del personale è però facoltativa.

C/29 Custodia
(Personale di vigilanza e custodia)
Il personale che svolge attività di custodia e vigilanza è inquadrato nella I ª area professionale.
Anche il personale appartenente alla 2ª area professionale, I° livello retributivo con mansioni di commesso, può comunque essere adibito a turno ai servizi di custodia diurna, mentre la vigilanza notturna è consentita solo per la provvisoria sostituzione di lavoratori adibiti al servizio assenti per riposo settimanale, ferie, malattia o servizio militare (limitatamente, in questi due ultimi casi, ai primi tre mesi di assenza).
L’orario di lavoro settimanale del personale di custodia addetto alla guardiania diurna, nonché quello dei guardiani notturni, è pari a 40 ore, fatto salvo il diritto - di cui fruiscono come tutti gli altri lavoratori - a una riduzione dell’orario settimanale di 30 minuti (in un solo giorno alla settimana, ovvero in due giornate, per 15 minuti alla volta), oppure a riversare la differenza complessiva di 23 ore annuali nella banca delle ore.
Quanto all’orario giornaliero, normalmente ripartito in due periodi determinati dall’azienda in base alle esigenze di servizio, esso non può superare le 10 ore e 30 minuti.
Per i servizi di vigilanza e custodia è prevista la possibilità di turnazione, cioè l’azienda può distribuire l’orario di lavoro, nell’intero arco settimanale, per 24 ore giornaliere.
Solo al personale di custodia addetto alla guardiania notturna spetta una indennità mensile, le cui misure sono reperibili nell’all. 3 del C.C.N.L..
Per il lavoro prestato nella giornata fissata per il riposo settimanale (domenica o altro giorno stabilito) spetta un riposo compensativo in un’altra giornata della settimana.
Il lavoro compiuto nel giorno prestabilito per il riposo dà inoltre diritto ad un compenso pari alla paga oraria maggiorata del 25% (compenso che sale al 30% nel caso in cui la prestazione sia stata effettuata da lavoratori inquadrati nella 2ª area professionale, I° livello retributivo, adibiti alla custodia diurna nei locali dell’azienda).
Nel caso in cui la domenica non coincida con la giornata destinata al riposo settimanale, al lavoratore spetta un compenso pari al 20% della paga oraria.
(Per notizie e problematiche afferenti al personale che svolge il servizio in argomento si consultino gli artt. 76, 85, 87, 92 e 96 del C.C.N.L. Nell’all. n. 3 sono contenute le misure inerenti alle indennità e compensi vari ad esso spettanti).

C/30 Custodia pegni
Il rinvio al personale che si occupa della custodia dei pegni è contenuto nell’art. 41 del Contratto, dedicato alle indennità modali, le cui misure sono riportate negli allegati 3 e 5 del C.C.N.L..
L’indennità di rischio non spetta nel caso in cui il lavoratore si assenti dal servizio per oltre un mese per motivi non riconducibili a ferie o malattia.
Inoltre, coloro i quali sostituiscono personale che percepisce indennità di rischio hanno diritto alla stessa indennità, per tutto il periodo di adibizione alle mansioni in argomento, nella misura prevista per il lavoratore sostituito.




DIZIONARIO PER L'USO
Dizionario per l’uso
da Dati personali a Donazione di sangue
D/1
Dati personali
D/2
Deficienze di cassa
D/3
Diaria
D/4
Dignità degli uomini e delle donne
D/5
Dimissioni
D/6
Dimora
D7
Diritti e doveri del personale
D/8
Disabili
D/9
Distacco del personale
D/10
D/10 - Donazione di sangue

D/1 Dati personali
Il trattamento dei dati personali sensibili, ai fini della corretta applicazione della L. 675/96 e delle relative disposizioni dell’Autorità garante, rientra tra i temi oggetto di studio, approfondimento e valutazione delle ricadute sulle condizioni di lavoro da parte dell’Osservatorio nazionale. Questo organismo, che ha sede in Roma, presso l’ABI, è composto da rappresentanti delle controparti, nel numero massimo di due per ogni organizzazione sindacale stipulante e nello stesso numero complessivo per l’ABI.

D/2 Deficienze di cassa
Si veda in proposito la voce “Cassa”, alla lettera C/2.

D/3 Diaria
Per diaria si intende il trattamento economico riconosciuto al lavoratore per il lavoro svolto fuori sede, nel corso di una missione (disciplinata dall’art. 52 del C.C.N.L.).
Le misure della diaria - che variano a seconda del grado del lavoratore e del numero di abitanti delle città presso cui si effettua la missione (si parte da un trattamento minimo per i centri sino a 200.000 abitanti per arrivare al trattamento massimo previsto per le missioni svolte in centri con oltre un milione di abitanti) - sono reperibili nell’all. n. 7 del C.C.N.L..
I trattamenti di missione variano in proporzione alla durata della missione stessa.
Il personale che effettua meno di 5 giornate di missione nel corso di un mese di calendario (escludendo dal computo le missioni “a corto raggio”, quelle cioè in cui la distanza fra la dimora abituale del lavoratore e il luogo di missione non supera i 25 Km) può chiedere il rimborso a piè di lista delle spese sostenute per la consumazione dei pasti principali e per il pernottamento, senza però superare gli importi della diaria, a meno che l’azienda non autorizzi espressamente il superamento di tali importi in caso di maggiori spese per il pernottamento.
Il personale che effettua più di 5 giornate di missione può chiedere il trattamento di diaria, oppure optare per il rimborso a piè di lista delle spese effettivamente sostenute e adeguatamente giustificate: in quest’ultimo caso il rimborso non potrà comunque superare la misura della diaria. Se, viceversa, l’importo delle spese rimborsabili risulterà inferiore all’importo della diaria, il lavoratore percepirà una somma residua, a titolo di diaria, fino al limite massimo previsto per la diaria.
Il personale che effettua almeno 5 giornate di missione nel corso del mese percepirà per intero il trattamento di diaria solo nel caso di pernottamento fuori residenza e consumazione dei due pasti principali. Diversamente, la diaria verrà corrisposta in ragione di un terzo per ogni pasto principale e per il pernottamento. Nel caso di missioni di durata superiore alle 10 ore, il trattamento corrisposto sarà pari ai due terzi della diaria.

Occorre inoltre considerare le seguenti ipotesi:
1) personale appartenente alle aree professionali o al 1° e 2° livello dei quadri direttivi - missione superiore ai 30 giorni.
In questo caso il trattamento di diaria sarà ridotto del 15% a partire dal 31° giorno, purché la Direzione comunichi preventivamente per iscritto al lavoratore che la missione durerà più di 30 giorni.
2) personale appartenente al 3° e 4° livello dei quadri direttivi - missione superiore ai 45 giorni.
In questo caso la diaria è ridotta del 15% a partire dal 15° giorno successivo alla comunicazione scritta con cui la Direzione avverte della durata della missione. Per i primi 45 giorni non si applica comunque alcuna riduzione.

* * *

Per completare l’argomento, si ricorda che al personale in missione, oltre al trattamento di cui sopra (diaria e/o rimborso a piè di lista), spettano anche:
a) il rimborso delle spese effettive di viaggio (in 2ª classe, seguendo la via più breve, per i lavoratori appartenenti alle aree professionali e per il 1° e 2° livello dei quadri direttivi. Se il luogo da raggiungere supera i 150 km il viaggio può essere effettuato in 1ª classe. Inoltre, se l’azienda autorizza il viaggio in aereo, il rimborso è pari al costo di un biglietto di “classe turistica”.
Ai quadri direttivi di 3° e 4° livello spetta il rimborso delle spese di viaggio in 1ª classe o in aereo, classe turistica, o anche con altro mezzo preventivamente autorizzato dall’azienda).
b) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del bagaglio;
c) il rimborso di eventuali spese sostenute per eseguire il mandato ricevuto e nell’interesse dell’azienda.

D/4 Dignità degli uomini e delle donne
Il nostro Contratto (Appendice n. 3) recepisce quanto in materia di tutela della dignità degli uomini e delle donne è previsto dalla Risoluzione del Consiglio dell’Unione Europea del 29/5/90 (sul razzismo e la xenofobia) e dalla Raccomandazione della Commissione europea del 27/11/91 (sulla tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro).
I comportamenti tenuti ad ogni livello di responsabilità nella organizzazione aziendale debbono, quindi, essere sempre improntati a reciproca correttezza, evitando in particolare:
• condotte offensive a connotazione sessuale;
• atti o comportamenti irriguardosi che causino disagio nella persona a cui sono rivolti e che possono influenzare, in maniera implicita o esplicita, le decisioni riguardanti il rapporto di lavoro e lo sviluppo professionale;
• qualsiasi discriminazione in relazione ad orientamenti che rientrano nella sfera personale.

D/5 Dimissioni
Le dimissioni sono una delle sette cause di risoluzione del rapporto di lavoro indicate dall’art. 61 del C.C.N.L..
All’atto della cessazione del rapporto di lavoro l’azienda rilascia al lavoratore un certificato dove vengono indicate la durata del rapporto di lavoro, le mansioni prestate e l’inquadramento ricoperto, oltre che una copia del conto di liquidazione.
Le dimissioni devono essere presentate per iscritto con un mese di preavviso, a meno che non sia stato concordato un altro termine.
Il lavoratore dimissionario percepirà l’intero trattamento economico fino alla scadenza dei termini del preavviso.
L’azienda può far cessare il rapporto di lavoro nel giorno stesso delle dimissioni, o in altro giorno compreso entro la scadenza del preavviso, corrispondendo però al lavoratore l’intero trattamento economico dovuto fino alla scadenza del preavviso.
L’indennità di mancato preavviso, che di solito non compete in caso di dimissioni volontarie, spetta invece se il lavoratore si dimette per giusta causa, ai sensi dell’art. 2119 C.C.
In questo caso, l’indennità di preavviso sarà pari a quella che competerebbe al lavoratore se la risoluzione del rapporto di lavoro fosse stata promossa dall’azienda per giustificato motivo (secondo le misure previste al punto 3 dell’all. n. 6 del C.C.N.L.), oltre al seguente trattamento:
• 4 mensilità, con anzianità fino a 10 anni di effettivo servizio;
• 6 mensilità, se l’anzianità supera i 10 anni di effettivo servizio.

È escluso ovviamente dal suddetto trattamento chi sia già in possesso dei requisiti pensionistici.

D/6 Dimora
La dimora abituale coincide con la residenza del lavoratore. Il concetto è richiamato nell’art. 52 del C.C.N.L. che tratta di missioni e diaria.

D/7 Diritti e doveri del personale
Il C.C.N.L. dedica espressamente un intero capitolo, il 5°, ai diritti-doveri del personale, ponendoli – già nel titolo – in immediata correlazione con i “provvedimenti disciplinari”. Delle varie fattispecie trattate negli articoli connessi al tema abbiamo già parlato o parleremo nelle singole voci alfabetiche. Qui ci limitiamo ad elencare gli obblighi delle parti (lavoratori e azienda) di cui tratta il primo articolo, cioè l’art. 30.
Il personale - nell’esplicazione della propria attività di lavoro - deve tenere una condotta costantemente informata ai princìpi di disciplina, dignità e moralità. Inoltre, esso deve dare all’azienda una collaborazione attiva ed intensa, osservandone le direttive e rispettando le norme del Contratto. Deve altresì osservare il segreto d’ufficio.
Il personale deve giustificare le proprie assenze dal servizio senza ritardo ed è tenuto a comunicare con sollecitudine all’azienda ogni mutamento di residenza e domicilio.
Il personale non può allontanarsi arbitrariamente dal servizio, fare operazioni di borsa su strumenti finanziari derivati, entrare o trattenersi nei locali dell’azienda fuori del normale orario di lavoro salvo che per ragioni di servizio. E ancora, esso non può svolgere attività contrarie agli interessi dell’azienda o incompatibili con i doveri d’ufficio. Inoltre, qualora intenda prestare a terzi la propria opera, deve ottenere una preventiva autorizzazione da parte dell’azienda. Non può, infine, accettare nomine o incarichi che comportino funzioni incompatibili con la sua posizione di bancario, compresa la partecipazione ad organismi collegiali tributari, a meno che tale partecipazione non sia obbligatoria per legge.
L’azienda deve porre il lavoratore nella condizione di conoscere le procedure di lavoro da essa predisposte per le specifiche mansioni che egli di volta in volta è chiamato a svolgere.
L’illustrazione delle procedure deve avvenire durante il normale orario di lavoro (escluso l’orario di sportello), attraverso apposite riunioni da svolgersi nell’ambito dei servizi o uffici alle cui attività le procedure si riferiscono.

D/8 Disabili
Il tema delle provvidenze per i disabili è tra quelli richiamati nell’Appendice n. 3 del Contratto.
Si tratta di un contributo annuale di Euro 103,29 che (fatte salve eventuali più favorevoli condizioni aziendali) viene riconosciuto a ciascun figlio (o persona equiparata a carico del lavoratore) che, a causa di una grave minorazione fisica o psichica, risulti portatore di handicap ai fini dell’apprendimento. La provvidenza viene corrisposta - previa presentazione di idonea certificazione medica attestante il sussistere delle condizioni richieste - entro il mese di giugno e comunque non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età del portatore di handicap.

D/9 Distacco del personale
In presenza di particolari situazioni (per es. tensioni occupazionali, dovute anche a processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione), le aziende possono disporre il distacco di propri dipendenti, il cui rapporto di lavoro continuerà ad essere disciplinato dalla normativa vigente presso l’azienda distaccante.

D/10 Donazione di sangue
Importante previsione di legge, non richiamata nel Contratto, di cui però vogliamo fare menzione, con l’auspicio che molti bancari donino il loro sangue… anche al di fuori della banca.
La legge n. 584 del 13/7/67, art. 1, riconosce una giornata di riposo, interamente retribuita e valida ai fini previdenziali, ai lavoratori dipendenti che donino gratuitamente il sangue..
Affinché tale diritto venga riconosciuto è però necessario donare almeno 250 grammi di sangue.
La giornata di riposo viene computata in 24 ore a partire dal momento in cui il lavoratore si è assentato dal lavoro per il prelievo del sangue.