In
questo numero chiudiamo la trattazione della lettera “C”, per
passare poi in rassegna i termini di una nuova lettera, la “D”,
ricca di belle parole e di tante antinomie, giacché spazia dalla
dolcezza al dolore, dal desiderio al disincanto, dalla democrazia alla dittatura
e, per essere più in tema con i nostri prosaici argomenti, dai diritti
ai doveri.
DIZIONARIO
PER L'USO
Dizionario
per l’uso
da Controversie collettive a Custodia pegni |
C/1 |
Capogruppo |
C/16 |
Contrattazione integrativa aziendale |
C/2 |
Cassa (Servizio di cassa e gestione valori) |
C/17 |
Contratto a tempo determinato |
C/3 |
Centralinisti |
C/18 |
Contratto a tempo parziale |
C/4 |
Cessazione del rapporto di lavoro |
C/19 |
Contratto di apprendistato |
C/5 |
Chiamata alle armi |
C/20 |
Contratto di formazione e lavoro |
C/6 |
Chiavi |
C/21 |
Contratto di fornitura di lavoro temporaneo |
C/7 |
Collegio arbitrale |
C/22 |
Contributo alloggio |
C/8 |
Collegio di conciliazione ed arbitrato |
C/23 |
Controllo a distanza |
C/9 |
Commesso |
C/24 |
Controllo societario |
C/10 |
Commissione di conciliazione |
C/25 |
Controversie collettive |
C/11 |
Compensazione |
C/26 |
Controversie individuali di lavoro |
C/12 |
Comporto |
C/27 |
Convinzioni religiose |
C/13 |
Conciliazione |
C/28 |
Corsi di formazione |
C/14 |
Congedo matrimoniale |
C/29 |
Custodia (Personale di vigilanza e custodia) |
C/15 |
Contestazioni |
C/30 |
Custodia pegni |
C/25 Controversie
collettive
L’art. 23 del C.C.N.L. rammenta
che le controversie collettive riguardanti l’interpretazione di
norme contenute nel Contratto possono venire discusse dalle controparti
(sindacati e azienda) per ricercarne l’amichevole definizione.
C/26 Controversie
individuali di lavoro
In proposito si veda la lettera A/15 del presente Dizionario. Si consulti
anche “La Voce dei Bancari”, n. 5/2001 (procedura difensiva
da adottare in caso di provvedimenti disciplinari).
C/27
Convinzioni religiose
L’appendice n. 3 del C.C.N.L. prevede l’esplicita tutela (nell’applicazione
delle norme dettate in materia di orario di lavoro) del diritto dei lavoratori
che ne facciano richiesta a praticare il proprio culto religioso.
C/28 Corsi
di formazione
La formazione rappresenta uno "strumento essenziale per la tutela
dell’occupazione, la mobilità, la crescita e lo sviluppo
delle competenze professionali" (art. 54 del C.C.N.L.).
La previsione contrattuale parla di non meno di 24 ore di formazione retribuita
all’anno, da svolgersi durante il normale orario di lavoro.
Vi è poi un altro pacchetto “inscindibile” di 26 ore,
di cui 8 retribuite da attuarsi in orario di lavoro e 18 non retribuite
da svolgersi fuori orario di lavoro: l’azienda, con riguardo a questa
seconda offerta formativa, dovrà esaminare - su richiesta dei lavoratori
- eventuali situazioni personali o familiari da essi rappresentate (specie
da parte del personale femminile), concordando le soluzioni che ne consentano
l’effettuazione.
La formazione può essere espletata pure mediante autoformazione,
con il supporto di idonea strumentazione, anche informatica.
Corsi di riqualificazione del personale possono essere organizzati dalle
aziende, anche utilizzando le ore di cui sopra, in caso di rilevanti ristrutturazioni
aziendali o di innovazioni tecnologiche.
Le aziende possono infine promuovere ed organizzare altri corsi di addestramento
professionale, per cui la partecipazione da parte del personale è
però facoltativa.
C/29
Custodia
(Personale di vigilanza e custodia)
Il personale che svolge attività di custodia e vigilanza è
inquadrato nella I ª area professionale.
Anche il personale appartenente alla 2ª area professionale, I°
livello retributivo con mansioni di commesso, può comunque essere
adibito a turno ai servizi di custodia diurna, mentre la vigilanza notturna
è consentita solo per la provvisoria sostituzione di lavoratori
adibiti al servizio assenti per riposo settimanale, ferie, malattia o
servizio militare (limitatamente, in questi due ultimi casi, ai primi
tre mesi di assenza).
L’orario di lavoro settimanale del personale di custodia addetto
alla guardiania diurna, nonché quello dei guardiani notturni, è
pari a 40 ore, fatto salvo il diritto - di cui fruiscono come tutti gli
altri lavoratori - a una riduzione dell’orario settimanale di 30
minuti (in un solo giorno alla settimana, ovvero in due giornate, per
15 minuti alla volta), oppure a riversare la differenza complessiva di
23 ore annuali nella banca delle ore.
Quanto all’orario giornaliero, normalmente ripartito in due periodi
determinati dall’azienda in base alle esigenze di servizio, esso
non può superare le 10 ore e 30 minuti.
Per i servizi di vigilanza e custodia è prevista la possibilità
di turnazione, cioè l’azienda può distribuire l’orario
di lavoro, nell’intero arco settimanale, per 24 ore giornaliere.
Solo al personale di custodia addetto alla guardiania notturna spetta
una indennità mensile, le cui misure sono reperibili nell’all.
3 del C.C.N.L..
Per il lavoro prestato nella giornata fissata per il riposo settimanale
(domenica o altro giorno stabilito) spetta un riposo compensativo in un’altra
giornata della settimana.
Il lavoro compiuto nel giorno prestabilito per il riposo dà inoltre
diritto ad un compenso pari alla paga oraria maggiorata del 25% (compenso
che sale al 30% nel caso in cui la prestazione sia stata effettuata da
lavoratori inquadrati nella 2ª area professionale, I° livello
retributivo, adibiti alla custodia diurna nei locali dell’azienda).
Nel caso in cui la domenica non coincida con la giornata destinata al
riposo settimanale, al lavoratore spetta un compenso pari al 20% della
paga oraria.
(Per notizie e problematiche afferenti al personale che svolge il servizio
in argomento si consultino gli artt. 76, 85, 87, 92 e 96 del C.C.N.L.
Nell’all. n. 3 sono contenute le misure inerenti alle indennità
e compensi vari ad esso spettanti).
C/30 Custodia
pegni
Il rinvio al personale che si occupa della custodia dei pegni è
contenuto nell’art. 41 del Contratto, dedicato alle indennità
modali, le cui misure sono riportate negli allegati 3 e 5 del C.C.N.L..
L’indennità di rischio non spetta nel caso in cui il lavoratore
si assenti dal servizio per oltre un mese per motivi non riconducibili
a ferie o malattia.
Inoltre, coloro i quali sostituiscono personale che percepisce indennità
di rischio hanno diritto alla stessa indennità, per tutto il periodo
di adibizione alle mansioni in argomento, nella misura prevista per il
lavoratore sostituito.
DIZIONARIO
PER L'USO
Dizionario
per l’uso
da Dati personali a Donazione di sangue |
D/1 |
Dati personali |
D/2 |
Deficienze di cassa |
D/3 |
Diaria |
D/4 |
Dignità degli uomini e delle donne |
D/5 |
Dimissioni |
D/6 |
Dimora |
D7 |
Diritti e doveri del personale |
D/8 |
Disabili |
D/9 |
Distacco del personale |
D/10 |
D/10 - Donazione di sangue |
D/1 Dati
personali
Il trattamento dei dati personali sensibili,
ai fini della corretta applicazione della L. 675/96 e delle relative disposizioni
dell’Autorità garante, rientra tra i temi oggetto di studio,
approfondimento e valutazione delle ricadute sulle condizioni di lavoro
da parte dell’Osservatorio nazionale. Questo organismo, che ha sede
in Roma, presso l’ABI, è composto da rappresentanti delle
controparti, nel numero massimo di due per ogni organizzazione sindacale
stipulante e nello stesso numero complessivo per l’ABI.
D/2 Deficienze
di cassa
Si veda in proposito la voce “Cassa”, alla lettera C/2.
D/3 Diaria
Per diaria si intende il trattamento economico riconosciuto al lavoratore
per il lavoro svolto fuori sede, nel corso di una missione (disciplinata
dall’art. 52 del C.C.N.L.).
Le misure della diaria - che variano a seconda del grado del lavoratore
e del numero di abitanti delle città presso cui si effettua la
missione (si parte da un trattamento minimo per i centri sino a 200.000
abitanti per arrivare al trattamento massimo previsto per le missioni
svolte in centri con oltre un milione di abitanti) - sono reperibili nell’all.
n. 7 del C.C.N.L..
I trattamenti di missione variano in proporzione alla durata della missione
stessa.
Il personale che effettua meno di 5 giornate di missione nel corso
di un mese di calendario (escludendo dal computo le missioni
“a corto raggio”, quelle cioè in cui la distanza fra
la dimora abituale del lavoratore e il luogo di missione non supera i
25 Km) può chiedere il rimborso a piè di lista delle spese
sostenute per la consumazione dei pasti principali e per il pernottamento,
senza però superare gli importi della diaria, a meno che l’azienda
non autorizzi espressamente il superamento di tali importi in caso di
maggiori spese per il pernottamento.
Il personale che effettua più di 5 giornate di missione
può chiedere il trattamento di diaria, oppure optare per il rimborso
a piè di lista delle spese effettivamente sostenute e adeguatamente
giustificate: in quest’ultimo caso il rimborso non potrà
comunque superare la misura della diaria. Se, viceversa, l’importo
delle spese rimborsabili risulterà inferiore all’importo
della diaria, il lavoratore percepirà una somma residua, a titolo
di diaria, fino al limite massimo previsto per la diaria.
Il personale che effettua almeno 5 giornate di missione nel corso
del mese percepirà per intero il trattamento di diaria
solo nel caso di pernottamento fuori residenza e consumazione dei due
pasti principali. Diversamente, la diaria verrà corrisposta in
ragione di un terzo per ogni pasto principale e per il pernottamento.
Nel caso di missioni di durata superiore alle 10 ore, il trattamento corrisposto
sarà pari ai due terzi della diaria.
Occorre inoltre considerare le seguenti ipotesi:
1) personale appartenente alle aree professionali o al 1°
e 2° livello dei quadri direttivi - missione superiore ai 30 giorni.
In questo caso il trattamento di diaria sarà ridotto del 15% a
partire dal 31° giorno, purché la Direzione comunichi preventivamente
per iscritto al lavoratore che la missione durerà più di
30 giorni.
2) personale appartenente al 3° e 4° livello dei quadri
direttivi - missione superiore ai 45 giorni.
In questo caso la diaria è ridotta del 15% a partire dal 15°
giorno successivo alla comunicazione scritta con cui la Direzione avverte
della durata della missione. Per i primi 45 giorni non si applica comunque
alcuna riduzione.
* * *
Per completare l’argomento, si ricorda che al personale in missione,
oltre al trattamento di cui sopra (diaria e/o rimborso a piè di
lista), spettano anche:
a) il rimborso delle spese effettive di viaggio (in 2ª
classe, seguendo la via più breve, per i lavoratori appartenenti
alle aree professionali e per il 1° e 2° livello dei quadri direttivi.
Se il luogo da raggiungere supera i 150 km il viaggio può essere
effettuato in 1ª classe. Inoltre, se l’azienda autorizza il
viaggio in aereo, il rimborso è pari al costo di un biglietto di
“classe turistica”.
Ai quadri direttivi di 3° e 4° livello spetta il rimborso delle
spese di viaggio in 1ª classe o in aereo, classe turistica, o anche
con altro mezzo preventivamente autorizzato dall’azienda).
b) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del bagaglio;
c) il rimborso di eventuali spese sostenute per eseguire il mandato
ricevuto e nell’interesse dell’azienda.
D/4 Dignità
degli uomini e delle donne
Il nostro Contratto (Appendice n. 3) recepisce quanto in materia di tutela
della dignità degli uomini e delle donne è previsto dalla
Risoluzione del Consiglio dell’Unione Europea del 29/5/90 (sul razzismo
e la xenofobia) e dalla Raccomandazione della Commissione europea del
27/11/91 (sulla tutela della dignità delle donne e degli uomini
sul lavoro).
I comportamenti tenuti ad ogni livello di responsabilità nella
organizzazione aziendale debbono, quindi, essere sempre improntati a reciproca
correttezza, evitando in particolare:
• condotte offensive a connotazione sessuale;
• atti o comportamenti irriguardosi che causino disagio nella persona
a cui sono rivolti e che possono influenzare, in maniera implicita o esplicita,
le decisioni riguardanti il rapporto di lavoro e lo sviluppo professionale;
• qualsiasi discriminazione in relazione ad orientamenti che rientrano
nella sfera personale.
D/5 Dimissioni
Le dimissioni sono una delle sette cause di risoluzione del rapporto di
lavoro indicate dall’art. 61 del C.C.N.L..
All’atto della cessazione del rapporto di lavoro l’azienda
rilascia al lavoratore un certificato dove vengono indicate la durata
del rapporto di lavoro, le mansioni prestate e l’inquadramento ricoperto,
oltre che una copia del conto di liquidazione.
Le dimissioni devono essere presentate per iscritto con un mese di preavviso,
a meno che non sia stato concordato un altro termine.
Il lavoratore dimissionario percepirà l’intero trattamento
economico fino alla scadenza dei termini del preavviso.
L’azienda può far cessare il rapporto di lavoro nel giorno
stesso delle dimissioni, o in altro giorno compreso entro la scadenza
del preavviso, corrispondendo però al lavoratore l’intero
trattamento economico dovuto fino alla scadenza del preavviso.
L’indennità di mancato preavviso, che di solito non compete
in caso di dimissioni volontarie, spetta invece se il lavoratore si dimette
per giusta causa, ai sensi dell’art. 2119 C.C.
In questo caso, l’indennità di preavviso sarà pari
a quella che competerebbe al lavoratore se la risoluzione del rapporto
di lavoro fosse stata promossa dall’azienda per giustificato motivo
(secondo le misure previste al punto 3 dell’all. n. 6 del C.C.N.L.),
oltre al seguente trattamento:
• 4 mensilità, con anzianità fino a 10 anni di effettivo
servizio;
• 6 mensilità, se l’anzianità supera i 10 anni
di effettivo servizio.
È escluso ovviamente dal suddetto trattamento chi sia già
in possesso dei requisiti pensionistici.
D/6 Dimora
La dimora abituale coincide con la residenza del lavoratore. Il concetto
è richiamato nell’art. 52 del C.C.N.L. che tratta di missioni
e diaria.
D/7 Diritti
e doveri del personale
Il C.C.N.L. dedica espressamente un intero capitolo, il 5°, ai diritti-doveri
del personale, ponendoli – già nel titolo – in immediata
correlazione con i “provvedimenti disciplinari”. Delle varie
fattispecie trattate negli articoli connessi al tema abbiamo già
parlato o parleremo nelle singole voci alfabetiche. Qui ci limitiamo ad
elencare gli obblighi delle parti (lavoratori e azienda) di cui tratta
il primo articolo, cioè l’art. 30.
Il personale - nell’esplicazione della propria attività di
lavoro - deve tenere una condotta costantemente informata ai princìpi
di disciplina, dignità e moralità. Inoltre, esso deve dare
all’azienda una collaborazione attiva ed intensa, osservandone le
direttive e rispettando le norme del Contratto. Deve altresì osservare
il segreto d’ufficio.
Il personale deve giustificare le proprie assenze dal servizio senza ritardo
ed è tenuto a comunicare con sollecitudine all’azienda ogni
mutamento di residenza e domicilio.
Il personale non può allontanarsi arbitrariamente dal servizio,
fare operazioni di borsa su strumenti finanziari derivati, entrare o trattenersi
nei locali dell’azienda fuori del normale orario di lavoro salvo
che per ragioni di servizio. E ancora, esso non può svolgere attività
contrarie agli interessi dell’azienda o incompatibili con i doveri
d’ufficio. Inoltre, qualora intenda prestare a terzi la propria
opera, deve ottenere una preventiva autorizzazione da parte dell’azienda.
Non può, infine, accettare nomine o incarichi che comportino funzioni
incompatibili con la sua posizione di bancario, compresa la partecipazione
ad organismi collegiali tributari, a meno che tale partecipazione non
sia obbligatoria per legge.
L’azienda deve porre il lavoratore nella condizione di conoscere
le procedure di lavoro da essa predisposte per le specifiche mansioni
che egli di volta in volta è chiamato a svolgere.
L’illustrazione delle procedure deve avvenire durante il normale
orario di lavoro (escluso l’orario di sportello), attraverso apposite
riunioni da svolgersi nell’ambito dei servizi o uffici alle cui
attività le procedure si riferiscono.
D/8
Disabili
Il tema delle provvidenze per i disabili è tra quelli richiamati
nell’Appendice n. 3 del Contratto.
Si tratta di un contributo annuale di Euro 103,29 che (fatte salve eventuali
più favorevoli condizioni aziendali) viene riconosciuto a ciascun
figlio (o persona equiparata a carico del lavoratore) che, a causa di
una grave minorazione fisica o psichica, risulti portatore di handicap
ai fini dell’apprendimento. La provvidenza viene corrisposta - previa
presentazione di idonea certificazione medica attestante il sussistere
delle condizioni richieste - entro il mese di giugno e comunque non oltre
il compimento del ventiseiesimo anno di età del portatore di handicap.
D/9 Distacco
del personale
In presenza di particolari situazioni (per es. tensioni occupazionali,
dovute anche a processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione), le
aziende possono disporre il distacco di propri dipendenti, il cui rapporto
di lavoro continuerà ad essere disciplinato dalla normativa vigente
presso l’azienda distaccante.
D/10
Donazione di sangue
Importante previsione di legge, non richiamata nel Contratto, di cui però
vogliamo fare menzione, con l’auspicio che molti bancari donino
il loro sangue… anche al di fuori della banca.
La legge n. 584 del 13/7/67, art. 1, riconosce una giornata di riposo,
interamente retribuita e valida ai fini previdenziali, ai lavoratori dipendenti
che donino gratuitamente il sangue..
Affinché tale diritto venga riconosciuto è però necessario
donare almeno 250 grammi di sangue.
La giornata di riposo viene computata in 24 ore a partire dal momento
in cui il lavoratore si è assentato dal lavoro per il prelievo
del sangue.
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