di Grazia Sanfilippo
(con la supervisione del Dipartimento Organizzazione)
     
Le parole del contratto Dizionario per l'uso n. 8
   

A due nuove lettere - la piccolissima “E” e la seguente “F” - è dedicato il numero otto del nostro Dizionario.
Prima di iniziarne la trattazione, una piccola divagazione.
Mentre nel codice alfabetico internazionale la lettera “E” viene identificata dal sostantivo inglese “echo” (ovvero la nostra “eco”), alla lettera “F” tocca un riconoscimento un po’ più f…estoso, accoppiata com’è alla parola “fox-trot”, danza a ritmo di ragtime inventata negli Stati Uniti nel 1912 e che si diffuse in Europa nel primo dopoguerra.
E adesso (è proprio il caso di dirlo)… musica!

DIZIONARIO PER L'USO
Dizionario per l’uso
Da Eccedenze di cassa a Funzionari
E/1
Eccedenze di cassa
E/2
Ex festività
F/1
Fatica (personale di)
F/2
Ferie
F/3
Festività civili e semifestività
F/4
Festività soppresse
F/5
Flessibilità
F/6
Fondo di solidarietà
F/7
Forfettizzazione per i quadri direttivi
F/8
Formazione professionale
F/9
Fungibilità

E/1 Eccedenze di cassa
Si veda, in proposito, la lettera C/2.

E/2 Ex festività
I giorni di ex festività, ovvero le cosiddette festività soppresse, sono cinque, e precisamente: San Giuseppe (19 marzo), l’Ascensione (39° giorno dopo Pasqua), il Corpus Domini (60° giorno dopo Pasqua), SS. Pietro e Paolo (29 giugno) e la Festa dell’Unità nazionale (che cade il 4 novembre).
Ai lavoratori spettano tanti giorni di permesso retribuito quante sono le ex festività che cadono in giornate lavorative, purché essi abbiano diritto, per quei giorni, all’intero trattamento economico (non devono, per es., essere in permesso non retribuito, in aspettativa, ecc.).
Questi permessi possono essere utilizzati tra il 16 gennaio ed il 14 dicembre di ogni anno, dando all’azienda un congruo preavviso.
Se il lavoratore intende usufruirne in tre o più giornate consecutive oppure (in tutto o in parte) in aggiunta ai periodi di ferie, deve darne specifica segnalazione al momento della predisposizione dei turni di ferie.
I permessi non utilizzati entro l’anno (come pure le eventuali frazioni inferiori alla giornata) vengono “monetizzati” e pagati entro la fine di febbraio dell’anno successivo.

F/1 Fatica
(personale di)

Il personale di fatica appartiene alla 1ª area professionale.

DURANTE IL PRIMO ANNO DI LAVORO, il trattamento di ferie contrattualmente previsto per i bancari è il seguente:
Aree professionali: tanti giorni quanti sono i mesi che intercorrono fra la data di assunzione e il 31 dicembre dello stesso anno, considerando come mese intero l’eventuale frazione di mese.
Ai lavoratori disabili rientranti nelle categorie di cui all’art. 1 della L. 12/3/99 n. 68 spettano invece 12 giorni se assunti nel primo semestre solare e 6 gioni se assunti nel secondo semestre.
Quadri direttivi (ovviamente se assunti direttamente con tale inquadramento): 2 giorni di ferie per ciascuno dei mesi intercorrenti fra la data di assunzione e il 31 dicembre dello stesso anno, considerando come mese intero l’eventuale frazione di mese, con un massimo di 20 giorni.
Ai lavoratori disabili spettano invece 20 giorni se assunti nel primo semestre solare e 12 giorni se assunti nel secondo semestre solare.

DOPO IL PRIMO ANNO, il trattamento di ferie è il seguente:
Aree professionali:
• dall’anno successivo all’assunzione e fino a 5 anni: 20 giorni, eccetto che per i lavoratori appartenenti alla 3ª Area professionale, 4º livello retributivo ai quali spettano 22 giorni;
• da oltre 5 e sino a 10 anni di anzianità: 22 giorni lavorativi;
• con oltre 10 anni di anzianità: 25 giorni lavorativi.

Quadri direttivi: il periodo di ferie annuali è fissato in 26 giorni per tutta la categoria dei quadri direttivi, indipendentemente dall’anzianità di servizio.

IMPORTANTE !
In caso di assenza dal servizio, il periodo di ferie spettante viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza.
Tuttavia, se l’assenza è dovuta a malattia, e questa non supera i 6 mesi, la riduzione non si applica.
Quando l’assenza per malattia supera i 6 mesi, la riduzione si applica solo per i mesi eccedenti il numero di 6 (per es., se la malattia si è protratta per 9 mesi, la riduzione in dodicesimi sarà calcolata su 3 mesi).
Se l’assenza per malattia dura però l’intero anno la riduzione in dodicesimi riguarderà tutti i 12 mesi.
L’azienda deve fissare in tempo utile i turni di ferie, che devono essere confermati ai lavoratori e rispettati (in casi eccezionali possono essere variati, ma sempre d’intesa tra i lavoratori e l’azienda).
Le ferie possono essere divise dall’azienda in due periodi solo per particolari esigenze di servizio. Uno dei due periodi non può però essere inferiore ai 15 giorni lavorativi.
La programmazione dei turni di ferie deve essere effettuata tenendo conto della situazione familiare dei lavoratori e della loro anzianità di servizio.
In ogni caso, compatibilmente con le esigenze di servizio, sarà data precedenza ai lavoratori disabili ai sensi della citata legge n. 68/99.
Il lavoratore in ferie può essere richiamato anticipatamente al lavoro per urgenti necessità di servizio. L’azienda è tenuta però a rimborsargli le spese (documentate) derivanti dall’interruzione delle ferie nonché quelle sostenute per rientrare (di viaggio, di vitto, di alloggio), come pure quelle relative ad un eventuale ritorno nella località in cui egli si trovava quando è stato richiamato al lavoro.
Il rimborso delle spese spetta anche in caso di spostamento - per necessità di servizio - del turno di ferie già fissato.

F/3 Festività civili e semifestività
Se le festività civili del 25 aprile, del 1º maggio e del 2 giugno coincidono con la domenica, l’azienda ha la facoltà di riconoscere al lavoratore, d’intesa con lo stesso, in alternativa al compenso aggiuntivo, altrettante giornate di permesso retribuito.
Quanto ai giorni semifestivi, si considerano tali: la vigilia di Ferragosto, la vigilia di Natale, il 31 dicembre e la ricorrenza del Santo Patrono di ciascuna località.
Solo per il personale che presta normalmente la propria attività nella giornata di sabato, è considerata semifestiva anche la vigilia di Pasqua.

F/4 Festività soppresse
Si veda la voce E/2.

F/5 Flessibilità
La Banca delle ore costituisce uno degli strumenti di flessibilità, e di ciò abbiamo già parlato alla lettera B/2 del Dizionario.
La presente voce viene pertanto dedicata solo alla trattazione delle flessibilità individuali, regolate dall’art. 93 del C.C.N.L.
È ivi stabilito che l’azienda può concedere al singolo lavoratore - su sua richiesta - di posticipare stabilmente il proprio orario di entrata di 15 minuti, con correlativo spostamento dell’orario di uscita.
L’azienda può altresì concedere a tutti i lavoratori, esclusi quelli a contatto diretto con il pubblico, una elasticità di orario di entrata e di uscita posticipato nell’ambito di 30 minuti.
Quanto ai lavoratori a contatto diretto con il pubblico, è possibile accordare ad essi un analogo spostamento di orario ma solo in via non occasionale.

In caso di adozione, da parte dell’azienda, dell’orario di lavoro extra standard (cioè quello compreso tra le 7,00 e le 19,30, mentre l’orario standard è compreso tra le 8,00 e le 17,45), essa deve tenere conto della richiesta del lavoratore interessato a non modificare il suo precedente orario di lavoro, oppure, viceversa, di quello che voglia essere adibito alle mansioni per le quali è stato adottato detto orario (purché, ovviamente, il lavoratore sia ritenuto idoneo e abbia l’inquadramento richiesto dal posto resosi disponibile).
La richiesta deve essere motivata (per es., da disagi di carattere obiettivo dovuti al pendolarismo, da menomazioni fisiche, dalla necessità di assistere familiari portatori di handicap, o da altre valide argomentazioni).

F/6 Fondo di solidarietà
Il “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito” è uno degli strumenti - richiamati dall’art. 17 del C.C.N.L. - disponibili per far fronte ad eventuali tensioni occupazionali, derivanti anche da processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale.
Il relativo regolamento attuativo è stato emanato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale il 28 aprile del 2000 e porta il n.158.

F/7 Forfettizzazione per i quadri direttivi
Relativamente alla prestazione lavorativa resa dai quadri direttivi, l’art.71 del C.C.N.L. si occupa di definire la quota forfettaria del compenso per lavoro straordinario che può essere riconosciuto ai quadri appartenenti al 1º e al 2º livello retributivo (rispettivamente Euro 1.110,38 ed Euro 1.162,03).

F/8 Formazione professionale
Si veda, in proposito, la lettera C/28.

F/9 Fungibilità
Il tema della fungibilità - contrattualmente motivata sia da esigenze aziendali che dalla opportunità di consentire ai lavoratori l’allargamento delle conoscenze e una maggiore interscambiabilità dei compiti - è trattato, rispettivamente per le aree professionali e per i quadri direttivi, agli articoli 75 e 67 del vigente C.C.N.L.
In realtà, e ne abbiamo già ampiamente parlato alla lettera A/19 del nostro Dizionario, intitolata “Assegnazione a mansioni superiori” (alla quale si rimanda per la disamina completa dell’argomento), esiste piena fungibilità di mansioni solo verso il basso, dal momento che è consentito all’azienda far svolgere compiti di livello inferiore al lavoratore appartenente ad un livello superiore, senza che ciò comporti però una diminuzione di stipendio.
Viceversa, la fungibilità verso l’alto corrisponde alla assegnazione del lavoratore a mansioni superiori. Essa presuppone sempre il riconoscimento delle relative differenze retributive, se non addirittura l’inquadramento al livello superiore.
Si richiama, comunque, in sintesi, il contenuto dei citati articoli.
Aree professionali - Art. 75: L’azienda può richiedere al lavoratore lo svolgimento di tutte le attività che rientrano nell’area professionale di appartenenza, senza che ciò comporti - nel caso in cui egli sia chiamato a svolgere attività di pertinenza di un livello retributivo più basso di quello nel quale egli è inquadrato - la riduzione del trattamento economico.
Se, viceversa, vengono affidate al lavoratore attività proprie di un livello retributivo superiore, egli percepirà - per tutto il periodo di utilizzo in tali compiti - la relativa differenza di retribuzione.
L’inquadramento nel livello corrispondente all’attività superiore spetta quando il lavoratore svolge - con continuità e prevalenza (vd. lettera A/6) - compiti propri di livelli retributivi superiori nell’ambito della stessa area professionale.
Quadri direttivi - Art. 67 : Nell’ambito della categoria dei quadri direttivi la piena fungibilità può essere attuata rispettivamente fra il il 1º e il 2º livello retributivo e fra il 3º e il 4º livello retributivo.
Per quanto riguarda invece l’assegnazione di un lavoratore alla categoria dei quadri direttivi, ovvero ai relativi livelli retributivi, essa diviene definitiva - in caso di posto vacante - quando si protrae per almeno 5 mesi.
Se la sostituzione riguarda invece lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, ricorrono due ipotesi.
1) Se si tratta di un quadro direttivo di 1º livello che abbia sostituito uno di 2º livello, assente con diritto alla conservazione del posto, egli acquisirà il relativo livello retributivo solo se cesserà il rapporto di lavoro dell’assente e comunque dopo 6 mesi dall’inizio della sostituzione.
2) Se invece si tratta di un quadro di 3º livello che ne sostituisce uno di 4º livello, assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro, l’inquadramento scatterà più tardi, e cioè solo dopo che siano passati 5 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro del dipendente sostituito.

In ogni caso il sostituto percepirà, per tutto il periodo della sostituzione, fino alla eventuale attribuzione del livello oppure fino al rientro dell’assente, la differenza di retribuzione contrattuale relativa al livello corrispondente ai compiti effettivamente svolti.