A due nuove lettere - la piccolissima
“E” e la seguente “F”
- è dedicato il numero otto del nostro Dizionario.
Prima di iniziarne la trattazione, una piccola divagazione.
Mentre nel codice alfabetico internazionale la lettera “E”
viene identificata dal sostantivo inglese “echo” (ovvero la
nostra “eco”), alla lettera “F”
tocca un riconoscimento un po’ più f…estoso, accoppiata
com’è alla parola “fox-trot”, danza a ritmo di
ragtime inventata negli Stati Uniti nel 1912 e che si diffuse in Europa
nel primo dopoguerra.
E adesso (è proprio il caso di dirlo)… musica!
DIZIONARIO
PER L'USO
Dizionario
per l’uso
Da Eccedenze di cassa a Funzionari |
E/1 |
Eccedenze di cassa |
E/2
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Ex festività |
F/1
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Fatica (personale di) |
F/2
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Ferie |
F/3
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Festività civili e semifestività |
F/4
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Festività soppresse |
F/5
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Flessibilità |
F/6
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Fondo di solidarietà |
F/7
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Forfettizzazione per i quadri direttivi |
F/8
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Formazione professionale |
F/9
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Fungibilità |
E/1 Eccedenze di cassa
Si veda, in proposito, la lettera C/2.
E/2 Ex festività
I giorni di ex festività, ovvero le cosiddette festività
soppresse, sono cinque, e precisamente: San Giuseppe (19 marzo), l’Ascensione
(39° giorno dopo Pasqua), il Corpus Domini (60° giorno dopo Pasqua),
SS. Pietro e Paolo (29 giugno) e la Festa dell’Unità nazionale
(che cade il 4 novembre).
Ai lavoratori spettano tanti giorni di permesso retribuito quante
sono le ex festività che cadono in giornate lavorative, purché
essi abbiano diritto, per quei giorni, all’intero trattamento economico
(non devono, per es., essere in permesso non retribuito, in aspettativa,
ecc.).
Questi permessi possono essere utilizzati tra il 16 gennaio ed il 14 dicembre
di ogni anno, dando all’azienda un congruo preavviso.
Se il lavoratore intende usufruirne in tre o più giornate consecutive
oppure (in tutto o in parte) in aggiunta ai periodi di ferie, deve darne
specifica segnalazione al momento della predisposizione dei turni di ferie.
I permessi non utilizzati entro l’anno (come pure le eventuali frazioni
inferiori alla giornata) vengono “monetizzati” e pagati entro
la fine di febbraio dell’anno successivo.
F/1
Fatica
(personale di)
Il personale di fatica appartiene alla 1ª area professionale.
DURANTE IL PRIMO ANNO DI LAVORO, il trattamento di ferie
contrattualmente previsto per i bancari è il seguente:
Aree professionali: tanti giorni quanti sono i mesi che
intercorrono fra la data di assunzione e il 31 dicembre dello stesso anno,
considerando come mese intero l’eventuale frazione di mese.
Ai lavoratori disabili rientranti nelle categorie di cui all’art.
1 della L. 12/3/99 n. 68 spettano invece 12 giorni se assunti nel primo
semestre solare e 6 gioni se assunti nel secondo semestre.
Quadri direttivi (ovviamente se assunti direttamente
con tale inquadramento): 2 giorni di ferie per ciascuno dei mesi intercorrenti
fra la data di assunzione e il 31 dicembre dello stesso anno, considerando
come mese intero l’eventuale frazione di mese, con un massimo di
20 giorni.
Ai lavoratori disabili spettano invece 20 giorni se assunti nel primo
semestre solare e 12 giorni se assunti nel secondo semestre solare.
DOPO
IL PRIMO ANNO, il trattamento di ferie è il seguente:
Aree professionali:
• dall’anno successivo all’assunzione e fino
a 5 anni: 20 giorni, eccetto che per i lavoratori appartenenti
alla 3ª Area professionale, 4º livello retributivo ai quali
spettano 22 giorni;
• da oltre 5 e sino a 10 anni di anzianità:
22 giorni lavorativi;
• con oltre 10 anni di anzianità: 25 giorni
lavorativi.
Quadri direttivi: il periodo di ferie annuali è
fissato in 26 giorni per tutta la categoria dei quadri direttivi, indipendentemente
dall’anzianità di servizio.
IMPORTANTE !
In caso di assenza dal servizio, il periodo di ferie spettante viene ridotto
di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza.
Tuttavia, se l’assenza è dovuta a malattia, e questa non
supera i 6 mesi, la riduzione non si applica.
Quando l’assenza per malattia supera i 6 mesi, la riduzione si applica
solo per i mesi eccedenti il numero di 6 (per es., se la malattia si è
protratta per 9 mesi, la riduzione in dodicesimi sarà calcolata
su 3 mesi).
Se l’assenza per malattia dura però l’intero anno la
riduzione in dodicesimi riguarderà tutti i 12 mesi.
L’azienda deve fissare in tempo utile i turni di ferie, che devono
essere confermati ai lavoratori e rispettati (in casi eccezionali possono
essere variati, ma sempre d’intesa tra i lavoratori e l’azienda).
Le ferie possono essere divise dall’azienda in due periodi
solo per particolari esigenze di servizio. Uno dei due periodi non può
però essere inferiore ai 15 giorni lavorativi.
La programmazione dei turni di ferie deve essere effettuata tenendo
conto della situazione familiare dei lavoratori e della loro anzianità
di servizio.
In ogni caso, compatibilmente con le esigenze di servizio, sarà
data precedenza ai lavoratori disabili ai sensi della citata legge n.
68/99.
Il lavoratore in ferie può essere richiamato anticipatamente al
lavoro per urgenti necessità di servizio. L’azienda è
tenuta però a rimborsargli le spese (documentate) derivanti dall’interruzione
delle ferie nonché quelle sostenute per rientrare (di viaggio,
di vitto, di alloggio), come pure quelle relative ad un eventuale ritorno
nella località in cui egli si trovava quando è stato richiamato
al lavoro.
Il rimborso delle spese spetta anche in caso di spostamento - per necessità
di servizio - del turno di ferie già fissato.
F/3 Festività civili e
semifestività
Se le festività civili del 25 aprile, del 1º maggio e del
2 giugno coincidono con la domenica, l’azienda ha la facoltà
di riconoscere al lavoratore, d’intesa con lo stesso, in alternativa
al compenso aggiuntivo, altrettante giornate di permesso retribuito.
Quanto ai giorni semifestivi, si considerano tali: la vigilia di Ferragosto,
la vigilia di Natale, il 31 dicembre e la ricorrenza del Santo Patrono
di ciascuna località.
Solo per il personale che presta normalmente la propria attività
nella giornata di sabato, è considerata semifestiva anche la vigilia
di Pasqua.
F/4 Festività soppresse
Si veda la voce E/2.
F/5 Flessibilità
La Banca delle ore costituisce uno degli strumenti di
flessibilità, e di ciò abbiamo già parlato alla lettera
B/2 del Dizionario.
La presente voce viene pertanto dedicata solo alla trattazione delle flessibilità
individuali, regolate dall’art. 93 del C.C.N.L.
È ivi stabilito che l’azienda può concedere al singolo
lavoratore - su sua richiesta - di posticipare stabilmente il proprio
orario di entrata di 15 minuti, con correlativo spostamento dell’orario
di uscita.
L’azienda può altresì concedere a tutti i lavoratori,
esclusi quelli a contatto diretto con il pubblico, una elasticità
di orario di entrata e di uscita posticipato nell’ambito di 30 minuti.
Quanto ai lavoratori a contatto diretto con il pubblico, è possibile
accordare ad essi un analogo spostamento di orario ma solo in via non
occasionale.
In
caso di adozione, da parte dell’azienda, dell’orario di lavoro
extra standard (cioè quello compreso tra le 7,00 e le 19,30, mentre
l’orario standard è compreso tra le 8,00 e le 17,45), essa
deve tenere conto della richiesta del lavoratore interessato a non modificare
il suo precedente orario di lavoro, oppure, viceversa, di quello che voglia
essere adibito alle mansioni per le quali è stato adottato detto
orario (purché, ovviamente, il lavoratore sia ritenuto idoneo e
abbia l’inquadramento richiesto dal posto resosi disponibile).
La richiesta deve essere motivata (per es., da disagi di carattere obiettivo
dovuti al pendolarismo, da menomazioni fisiche, dalla necessità
di assistere familiari portatori di handicap, o da altre valide argomentazioni).
F/6 Fondo di solidarietà
Il “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione
e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente
dalle imprese di credito” è uno degli strumenti - richiamati
dall’art. 17 del C.C.N.L. - disponibili per far fronte ad eventuali
tensioni occupazionali, derivanti anche da processi di ristrutturazione
e/o riorganizzazione aziendale.
Il relativo regolamento attuativo è stato emanato dal Ministero
del lavoro e della previdenza sociale il 28 aprile del 2000 e porta il
n.158.
F/7 Forfettizzazione per i quadri
direttivi
Relativamente alla prestazione lavorativa resa dai quadri direttivi, l’art.71
del C.C.N.L. si occupa di definire la quota forfettaria del compenso per
lavoro straordinario che può essere riconosciuto ai quadri appartenenti
al 1º e al 2º livello retributivo (rispettivamente Euro 1.110,38
ed Euro 1.162,03).
F/8 Formazione professionale
Si veda, in proposito, la lettera C/28.
F/9 Fungibilità
Il tema della fungibilità - contrattualmente motivata sia da esigenze
aziendali che dalla opportunità di consentire ai lavoratori l’allargamento
delle conoscenze e una maggiore interscambiabilità dei compiti
- è trattato, rispettivamente per le aree professionali e per i
quadri direttivi, agli articoli 75 e 67 del vigente C.C.N.L.
In realtà, e ne abbiamo già ampiamente parlato alla lettera
A/19 del nostro Dizionario, intitolata “Assegnazione a mansioni
superiori” (alla quale si rimanda per la disamina completa dell’argomento),
esiste piena fungibilità di mansioni solo verso il basso, dal momento
che è consentito all’azienda far svolgere compiti di livello
inferiore al lavoratore appartenente ad un livello superiore, senza che
ciò comporti però una diminuzione di stipendio.
Viceversa, la fungibilità verso l’alto corrisponde alla assegnazione
del lavoratore a mansioni superiori. Essa presuppone sempre il riconoscimento
delle relative differenze retributive, se non addirittura l’inquadramento
al livello superiore.
Si richiama, comunque, in sintesi, il contenuto dei citati articoli.
Aree
professionali - Art. 75: L’azienda può richiedere
al lavoratore lo svolgimento di tutte le attività che rientrano
nell’area professionale di appartenenza, senza che ciò comporti
- nel caso in cui egli sia chiamato a svolgere attività di pertinenza
di un livello retributivo più basso di quello nel quale egli è
inquadrato - la riduzione del trattamento economico.
Se, viceversa, vengono affidate al lavoratore attività proprie
di un livello retributivo superiore, egli percepirà - per tutto
il periodo di utilizzo in tali compiti - la relativa differenza di retribuzione.
L’inquadramento nel livello corrispondente all’attività
superiore spetta quando il lavoratore svolge - con continuità e
prevalenza (vd. lettera A/6) - compiti propri di livelli retributivi superiori
nell’ambito della stessa area professionale.
Quadri direttivi - Art. 67 : Nell’ambito della
categoria dei quadri direttivi la piena fungibilità può
essere attuata rispettivamente fra il il 1º e il 2º livello
retributivo e fra il 3º e il 4º livello retributivo.
Per quanto riguarda invece l’assegnazione di un lavoratore alla
categoria dei quadri direttivi, ovvero ai relativi livelli retributivi,
essa diviene definitiva - in caso di posto vacante - quando si protrae
per almeno 5 mesi.
Se la sostituzione riguarda invece lavoratori assenti con diritto alla
conservazione del posto, ricorrono due ipotesi.
1) Se si tratta di un quadro direttivo di 1º livello che abbia sostituito
uno di 2º livello, assente con diritto alla conservazione del posto,
egli acquisirà il relativo livello retributivo solo se cesserà
il rapporto di lavoro dell’assente e comunque dopo 6 mesi dall’inizio
della sostituzione.
2) Se invece si tratta di un quadro di 3º livello che ne sostituisce
uno di 4º livello, assente con diritto alla conservazione del posto
di lavoro, l’inquadramento scatterà più tardi, e cioè
solo dopo che siano passati 5 mesi dalla data di cessazione del rapporto
di lavoro del dipendente sostituito.
In ogni caso il sostituto percepirà, per tutto il periodo della
sostituzione, fino alla eventuale attribuzione del livello oppure fino
al rientro dell’assente, la differenza di retribuzione contrattuale
relativa al livello corrispondente ai compiti effettivamente svolti.
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