La recente emanazione
del decreto 15 luglio 2003, n.388 sulla gazzetta ufficiale n. 27 del 3-2-2004
“Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale,
in attuazione dell’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626”, ha evidenziato l’obbligo di rivedere
la gestione delle emergenze sanitarie, in ambiente di lavoro, entro il
3-8-2004, data di entrata in vigore del decreto.
In particolare il suddetto decreto prevede l’obbligo per il datore
di lavoro, similmente a quello sulla prevenzione incendi, di classificare
la propria azienda secondo tre gruppi dipendenti dalla tipologia dell’attività,
dal numero di dipendenti occupati e dai fattori di rischio:
Gruppo A
• I sottogruppo) Aziende o unità produttive con attività
industriali, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica, essendo
attività a rischio di incidenti rilevate quali centrali termoelettriche,
impianti e laboratori nucleari, aziende estrattive ed altre attività
minerarie, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;
• II sottogruppo) Aziende o unità produttive con oltre cinque
lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con
indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro,
quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio
precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno;
• III sottogruppo) Aziende o unità produttive con oltre cinque
lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura.
Gruppo B
Aziende o unità produttive con tre o più
lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Gruppo C
Aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori
che non rientrano nel gruppo A.
Per quanto riguarda le aziende con indice infortunistico di inabilità
permanente superiore a quattro, l’INAIL ha pubblicato una prima
nota informativa con i comparti in questione quali ad esempio il comparto
dei trasporti, facchinaggio, lavorazioni meccaniche, costruzioni edili,
impianti, falegnameria e restauro, metalmeccanica.
Pertanto il datore di lavoro insieme con il medico competente, ove previsto,
deve identificare la categoria di appartenenza della propria azienda od
unità produttiva.
Nel caso l’azienda appartenga al gruppo A, il datore di lavoro deve
comunicare tale situazione all’Azienda Unità Sanitaria Locale
competente sul territorio in cui si svolge l’attività lavorativa,
per la predisposizione degli interventi di emergenza.
Nel caso l’azienda o unità produttiva svolge attività
lavorative comprese in gruppi diversi, il datore di lavoro deve classificare
la propria attività con l’indice più elevato.
Una volta classificata la propria attività, il datore di lavoro
deve verificare la presenza delle attrezzature di pronto soccorso.
Nelle aziende o unità produttive di gruppo A e di gruppo B, il
datore di lavoro deve installare, almeno, una cassetta di pronto soccorso
ed “un mezzo di comunicazione, idoneo ad attivare rapidamente il
sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale”, quale ad
esempio il telefono.
La cassetta
di pronto soccorso deve essere tenuta presso ciascun luogo di lavoro,
adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile
con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima indicata nell’allegato
1 del decreto.
Gli istituti bancari, rientrando generalmente nella classificazione del
gruppo B, devono avere almeno una cassetta di pronto soccorso per ciascuna
agenzia e, nel caso di grandi agenzie o delle direzioni generali situati
in edifici multipiano di grandi superfici, almeno una per ciascun piano.
Nelle aziende o unità produttive di gruppo C ovvero le piccole
aziende senza particolari rischi, il datore di lavoro deve acquistare
un pacchetto di medicazione, al posto della cassetta di pronto soccorso,
contenente la dotazione minima indicata nell’allegato 2 del decreto.
Il nuovo decreto, infine, prevede la formazione obbligatoria degli addetti
al pronto soccorso, designati ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 626/94.
Il D.lgs. 626/94, infatti, prevedeva già l’obbligo, dal 1
gennaio 1997, per tutte le aziende, di designare gli addetti al pronto
soccorso, ma nulla precisava sul contenuto e durata dei corsi di formazione
obbligatoria, né i requisiti professionali dei docenti.
Il nuovo decreto prevede che gli addetti al pronto soccorso delle aziende
del gruppo A, siano formati con un corso di istruzione teorica e pratica
della durata di 16 ore, per l’attuazione delle misure di primo intervento
interno e per l’attivazione degli interventi di pronto soccorso,
mentre per gli addetti del gruppo B e C con corsi di formazione della
durata di 12 ore.
Questa formazione dovrà essere svolta ed attestata da personale
medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza
del Servizio Sanitario Nazionale. Nello svolgimento della parte pratica
della formazione il medico potrà avvalersi della collaborazione
di personale infermieristico o di altro personale specializzato.
Sarà, poi, necessario l’aggiornamento della formazione dei
lavoratori designati con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla
capacità di intervento pratico.
Infine, il nuovo decreto considera validi, in via transitoria, i corsi
di formazione per gli addetti al pronto soccorso ultimati entro il 3 agosto
2004, data di entrata in vigore del presente decreto.
Pertanto qualora gli istituti bancari abbiano già svolto la formazione
degli addetti con corsi di formazione di qualsiasi durata, questi sono
considerati validi, fermo restando l’obbligo di aggiornamento del
corso entro tre anni.
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