di Giacomo Guerriero Responsabile Servizio di Prevenzione ASL RM C      
Il pronto soccorso in azienda
   

La recente emanazione del decreto 15 luglio 2003, n.388 sulla gazzetta ufficiale n. 27 del 3-2-2004 “Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626”, ha evidenziato l’obbligo di rivedere la gestione delle emergenze sanitarie, in ambiente di lavoro, entro il 3-8-2004, data di entrata in vigore del decreto.
In particolare il suddetto decreto prevede l’obbligo per il datore di lavoro, similmente a quello sulla prevenzione incendi, di classificare la propria azienda secondo tre gruppi dipendenti dalla tipologia dell’attività, dal numero di dipendenti occupati e dai fattori di rischio:

Gruppo A
• I sottogruppo) Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica, essendo attività a rischio di incidenti rilevate quali centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari, aziende estrattive ed altre attività minerarie, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;
• II sottogruppo) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno;
• III sottogruppo) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura.

Gruppo B
Aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Gruppo C
Aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Per quanto riguarda le aziende con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, l’INAIL ha pubblicato una prima nota informativa con i comparti in questione quali ad esempio il comparto dei trasporti, facchinaggio, lavorazioni meccaniche, costruzioni edili, impianti, falegnameria e restauro, metalmeccanica.
Pertanto il datore di lavoro insieme con il medico competente, ove previsto, deve identificare la categoria di appartenenza della propria azienda od unità produttiva.
Nel caso l’azienda appartenga al gruppo A, il datore di lavoro deve comunicare tale situazione all’Azienda Unità Sanitaria Locale competente sul territorio in cui si svolge l’attività lavorativa, per la predisposizione degli interventi di emergenza.
Nel caso l’azienda o unità produttiva svolge attività lavorative comprese in gruppi diversi, il datore di lavoro deve classificare la propria attività con l’indice più elevato.
Una volta classificata la propria attività, il datore di lavoro deve verificare la presenza delle attrezzature di pronto soccorso.
Nelle aziende o unità produttive di gruppo A e di gruppo B, il datore di lavoro deve installare, almeno, una cassetta di pronto soccorso ed “un mezzo di comunicazione, idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale”, quale ad esempio il telefono.

La cassetta di pronto soccorso deve essere tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima indicata nell’allegato 1 del decreto.
Gli istituti bancari, rientrando generalmente nella classificazione del gruppo B, devono avere almeno una cassetta di pronto soccorso per ciascuna agenzia e, nel caso di grandi agenzie o delle direzioni generali situati in edifici multipiano di grandi superfici, almeno una per ciascun piano.
Nelle aziende o unità produttive di gruppo C ovvero le piccole aziende senza particolari rischi, il datore di lavoro deve acquistare un pacchetto di medicazione, al posto della cassetta di pronto soccorso, contenente la dotazione minima indicata nell’allegato 2 del decreto.
Il nuovo decreto, infine, prevede la formazione obbligatoria degli addetti al pronto soccorso, designati ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 626/94.
Il D.lgs. 626/94, infatti, prevedeva già l’obbligo, dal 1 gennaio 1997, per tutte le aziende, di designare gli addetti al pronto soccorso, ma nulla precisava sul contenuto e durata dei corsi di formazione obbligatoria, né i requisiti professionali dei docenti.
Il nuovo decreto prevede che gli addetti al pronto soccorso delle aziende del gruppo A, siano formati con un corso di istruzione teorica e pratica della durata di 16 ore, per l’attuazione delle misure di primo intervento interno e per l’attivazione degli interventi di pronto soccorso, mentre per gli addetti del gruppo B e C con corsi di formazione della durata di 12 ore.
Questa formazione dovrà essere svolta ed attestata da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Nello svolgimento della parte pratica della formazione il medico potrà avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato.
Sarà, poi, necessario l’aggiornamento della formazione dei lavoratori designati con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico.
Infine, il nuovo decreto considera validi, in via transitoria, i corsi di formazione per gli addetti al pronto soccorso ultimati entro il 3 agosto 2004, data di entrata in vigore del presente decreto.
Pertanto qualora gli istituti bancari abbiano già svolto la formazione degli addetti con corsi di formazione di qualsiasi durata, questi sono considerati validi, fermo restando l’obbligo di aggiornamento del corso entro tre anni.