In
precedenti occasioni abbiamo trattato di una delle fondamentali decisioni
davanti alle quali si trova l'assemblea dei proprietari nel corso della
vita condominiale, vale a dire la scelta di colui che dovrà svolgere
il delicato ruolo dell'amministratore. Questo problema si pone teoricamente
ogni anno, poiché è d'uso sia trattato ad ogni chiusura
di esercizio, ma di solito, salvo particolari difficoltà o dimissioni
spontanee dell'amministratore, in queste circostanze si verifica la conferma
di quello in carica.
Il caso più importante di nomina dell'amministratore e di avvio
della vita condominiale si verifica, invece, all'atto della costituzione
del condominio, che da alcuni è stata vista come coincidente con
il verbale della prima assemblea condominiale. In realtà il condominio
si costituisce in un momento anteriore e senza la necessità di
alcun atto costitutivo specifico, precisamente nel momento in cui si passa
dalla proprietà di tutto il fabbricato in capo ad un solo soggetto,
alla proprietà frazionata fra più soggetti. Ciò si
verifica quando anche un solo appartamento viene alienato ad un proprietario
diverso da quello originario ed unico.
Caso tipico è quello in cui il costruttore, che ha realizzato un
grande immobile diviso in più appartamenti, inizia a venderli per
concludere la propria operazione imprenditoriale. All'atto della prima
vendita si instaurerà, quindi, il condominio*.
Questo condominio è retto inizialmente da alcune, ma non tutte,
le regole dettate dal Codice Civile. Ad esempio, fin tanto che i condòmini
non saranno almeno cinque non vi sarà neppure l'obbligo di nominare
un amministratore. Sarà sufficiente l'attività espletata
di fatto, normalmente dal costruttore, il quale potrà ovviamente
far pesare la propria preponderanza in termini di quote di proprietà
rispetto ai pochissimi condòmini intervenuti per primi nella proprietà
comune. Allo stesso modo, fin tanto che i condòmini non saranno
più di dieci, non sarà necessaria neppure la formazione
di un regolamento condominiale.
Su quest'ultimo punto la prassi in realtà è normalmente
diversa, poiché di solito il costruttore, o comunque il proprietario
originario di tutto il fabbricato, ha l'accortezza di formulare un proprio
regolamento condominiale e di farlo accettare a tutti gli acquirenti,
partendo da colui che ha acquistato il primo alloggio. Questo regolamento
ha la natura del così detto regolamento contrattuale, appunto perché
accettato da tutti i primi condòmini fin dai contratti di loro
acquisto della proprietà.
Con tale tipo di regolamento normalmente i costruttori riescono a tutelare
massimamente la propria posizione di venditori, evitando di lasciare occasioni
di contenzioso nei loro confronti da parte dei futuri condòmini.
Ad esempio, il regolamento contrattuale contiene spesso molte norme che
impongono speciali servitù (di passaggio tubazioni, scarico, passaggio
pedonale etc.) a carico delle parti comuni o anche di singoli appartamenti.
E' evidente che in tal caso chi acquista l'immobile non avrà poi
la possibilità di sgravare la proprietà da questi vincoli,
contestandone magari in toto la necessità, né potrà
farlo insieme agli altri condòmini per ciò che riguarda
le parti comuni. Così ad esempio se una determinata parte del cortile,
per quanto comune, resterà vincolata per regolamento a spazio di
transito in favore di una determinata autorimessa, non si potrà
poi pensare di ripristinare una piena godibilità di quella parte
di cortile successivamente, neppure con un'abbondante maggioranza di condòmini
favorevoli. Infatti per aversi la modifica del regolamento contrattuale
è necessaria l'unanimità, in particolare per ciò
che riguarda le sue parti disciplinanti limitazioni e facoltà direttamente
incidenti sulle singole proprietà esclusive.
Come abbiamo scritto in precedenti occasioni, il regolamento contrattuale
dovrà quindi essere attentamente esaminato ogniqualvolta compreremo
un nuovo alloggio, poiché il regolamento può prevedere anche
importantissime limitazioni alla facoltà d'uso del nostro immobile
esclusivo. Ad esempio, in molti condomini prettamente residenziali, i
regolamenti contrattuali si spingono addirittura a vietare l'utilizzo
degli appartamenti per attività commerciali e professionali, fin
anche a vietare le lezioni occasionali di musica od altre attività
similari.
Il regolamento condominiale contrattuale è, quindi, di fondamentale
importanza perché può giungere fino a disporre una deroga
anche rispetto a molte norme dettate in generale dal Codice Civile (non
tutte naturalmente, perché ne esistono alcune esplicitamente od
implicitamente inderogabili, le cosìddette norme imperative,
che sarebbe qui troppo lungo trattare e la cui valutazione è oggetto
di indagine da parte del giurista).
Questo regolamento va poi tenuto ben distinto da quello genericamente
inteso come condominiale, che viene esposto di solito nei vani scale e
che regola aspetti meno importanti del condominio (come l'orario di gioco
in cortile, l'uso di questo per altre attività etc.) e che può
essere modificato a maggioranza, con le quote minime richieste dall'articolo
1138 del Codice Civile (mentre come detto la modifica del regolamento
contrattuale richiede di regola l'unanimità).
Comunque, nella maggior parte dei casi si diviene condòmini di
un fabbricato che è da molto tempo in condominio, che ha già
un proprio amministratore e, quindi, propri regolamenti già definiti.
Oltre ad assumere le informazioni di cui abbiamo ora parlato, è
bene che, quando compriamo un appartamento in condominio, ci attiviamo
al più presto per rendere noto il nostro acquisto all'amministratore.
È un adempimento che spetta anche al venditore, ma comunque questa
informativa è senz'altro utile per noi acquirenti ed è bene
muoversi in autonomia, comunicando almeno gli estremi del contratto, il
notaio che lo ha rogato ed in particolare la data, anche quella eventualmente
diversa in cui siamo venuti in possesso delle chiavi.
Tutto
ciò non ci cautela - purtroppo - da tutti i possibili inconvenienti,
come quello del mancato pagamento delle spese condominiali da parte del
venditore per gli anni precedenti. Infatti, il Codice Civile prevede espressamente
che il nuovo proprietario risponda per le spese dell'anno in corso e per
quello precedente (art. 63 delle Disposizioni di attuazione del Codice
Civile). Pertanto, se ci saremo comportati accortamente, avremo già
preso contatti con l'amministratore ancor prima dell'acquisto, allo scopo
appunto di sapere se la persona in trattativa con noi è stato in
regola con i pagamenti. A questo scopo, per evitare spiacevoli rifiuti
da parte dell'amministratore, basati sulla recente legislazione in materia
di dati riservati, avremo anche provveduto a farci rilasciare il consenso
scritto del venditore alla raccolta di informazioni sul suo comportamento
condominiale (se non avrà nulla da nascondere non negherà
di certo il proprio consenso….).
Nulla vieta, naturalmente, di proseguire nell'acquisto anche se scopriamo
che il venditore ha qualche piccolo scheletro nell'armadio, ma esserne
consapevoli è comunque fondamentale e ci porterà, ad esempio,
ad ottenere un opportuno sconto sul prezzo, che potremo destinare a ripianare
i debiti pregressi.
È vero che, in caso si sia costretti a pagare spese condominiali
relative a periodi del precedente proprietario, è pur sempre possibile
rivalersi su di lui. Tuttavia, si sa bene che a volte chi ha venduto si
è spogliato dell'unica proprietà immobiliare, per cui resta
all'acquirente il rischio di eventuale incapacità patrimoniale
del debitore, per mancanza di cespiti reddituali aggredibili.
Proprio per questo, gli amministratori di condominio sono soliti agire
solo contro il nuovo proprietario, che ha necessariamente, come si suol
dire, "beni al sole" (l'appartamento appena acquistato, naturalmente),
tralasciando invece il vecchio proprietario. Eppure, contro di lui si
potrebbe in teoria procedere per l'intero come nei confronti del nuovo
condòmino.
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