Per
opportuna conoscenza segnaliamo alle nostre strutture periferiche la recente
Sentenza della Corte Costituzionale n.30 – 23/01/2004, relativa
all’annoso problema del potere d’acquisto delle pensioni e
del loro rapporto con il costo della vita e delle retribuzioni.
La Suprema Corte era stata chiamata a giudicare questioni di legittimità,
sollevate dalla Corte dei Conti, circa talune eccezioni di costituzionalità
relative a disposizioni di legge, con riferimento agli articoli 3, 36
e 38 della Costituzione.
Nelle considerazioni di diritto la Corte, nel ribadire “il principio
secondo cui sussiste l’obbligo del legislatore di individuare meccanismi
che assicurino la perdurante adeguatezza delle pensioni rispetto alle
effettive variazioni del potere d’acquisto della moneta”,
ha preso in esame vari provvedimenti legislativi emessi al riguardo negli
ultimi anni.
La Corte, nel richiamare le sue precedenti Ordinanze emesse in materia,
ha confermato la linea che “impone al legislatore, pur nell’esercizio
del suo potere discrezionale di bilanciamento tra le varie esigenze di
politica economica e le disponibilità finanziarie, di individuare
un meccanismo in grado di assicurare un reale ed effettivo adeguamento
dei trattamenti di quiescenza alle variazioni del costo della vita. Con
la conseguenza che il verificarsi di irragionevoli scostamenti dell’entità
delle pensioni rispetto alle effettive variazioni del potere d’acquisto
della moneta, sarebbe indicativo della inidoneità del meccanismo
in concreto prescelto ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia
mezzi adeguati ad una esistenza libera e dignitosa, nel rispetto dei diritti
sanciti dagli articoli 36 e 38 della Costituzione”.
Tuttavia, sulla base di quanto sopra espresso la Corte, purtroppo, ha
dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale
sollevate dai ricorsi, confermando quindi la validità e l’efficacia
delle leggi in vigore.
In particolare:
• Decreto Legislativo n.503/1992 di cui alla Legge Delega 23/10/1992
n.421 (modalità di applicazione annuale della perequazione automatica
delle pensioni);
• Legge 2712/1997, n.449 art.59, comma 4 (abrogazione della cosiddetta
clausola oro, agganciamento delle retribuzioni al pari grado in servizio);
• Legge 23/12/1998 n.448 art. 34 (il meccanismo di rivalutazione
delle pensioni si applica una sola volta in funzione dell’importo
complessivo dei trattamenti percepiti – a.g.o. e fondi integrativi
– mediante l’utilizzo del Casellario centrale pensionati presso
l’INPS).
• Legge 8/8/1995, n.335 e successive (modalità di calcolo
indice Istat).
In conclusione riteniamo che, al di là della negatività
della sentenza circa i ricorsi inoltrati, fra cui anche alcuni della nostra
Organizzazione, sia importante sottolineare – quanto meno –
il punto più significativo contenuto nelle enunciazioni della Corte
Costituzionale, riguardante l’esigenza che il legislatore provveda
a porre rimedio all’effettivo scostamento che si è venuto
a determinare e che si registra tra i trattamenti pensionistici ed il
potere d’acquisto degli stessi.
Non v’è dubbio, comunque, che questa linea non può
che rappresentare un valido sostegno all’impegno ed all’iniziativa
coerente che contraddistingue FABI/PENSIONATI a tutela dei pensionati
bancari e non, per la difesa del potere d’acquisto delle pensioni.
|
|
|
|