Pensioni      
a cura dell’Esecutivo Nazionale FABIPensionati      
Le pensioni siano adeguate al costo della vita  
 
   

Per opportuna conoscenza segnaliamo alle nostre strutture periferiche la recente Sentenza della Corte Costituzionale n.30 – 23/01/2004, relativa all’annoso problema del potere d’acquisto delle pensioni e del loro rapporto con il costo della vita e delle retribuzioni.
La Suprema Corte era stata chiamata a giudicare questioni di legittimità, sollevate dalla Corte dei Conti, circa talune eccezioni di costituzionalità relative a disposizioni di legge, con riferimento agli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione.
Nelle considerazioni di diritto la Corte, nel ribadire “il principio secondo cui sussiste l’obbligo del legislatore di individuare meccanismi che assicurino la perdurante adeguatezza delle pensioni rispetto alle effettive variazioni del potere d’acquisto della moneta”, ha preso in esame vari provvedimenti legislativi emessi al riguardo negli ultimi anni.
La Corte, nel richiamare le sue precedenti Ordinanze emesse in materia, ha confermato la linea che “impone al legislatore, pur nell’esercizio del suo potere discrezionale di bilanciamento tra le varie esigenze di politica economica e le disponibilità finanziarie, di individuare un meccanismo in grado di assicurare un reale ed effettivo adeguamento dei trattamenti di quiescenza alle variazioni del costo della vita. Con la conseguenza che il verificarsi di irragionevoli scostamenti dell’entità delle pensioni rispetto alle effettive variazioni del potere d’acquisto della moneta, sarebbe indicativo della inidoneità del meccanismo in concreto prescelto ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia mezzi adeguati ad una esistenza libera e dignitosa, nel rispetto dei diritti sanciti dagli articoli 36 e 38 della Costituzione”.
Tuttavia, sulla base di quanto sopra espresso la Corte, purtroppo, ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dai ricorsi, confermando quindi la validità e l’efficacia delle leggi in vigore.
In particolare:
• Decreto Legislativo n.503/1992 di cui alla Legge Delega 23/10/1992 n.421 (modalità di applicazione annuale della perequazione automatica delle pensioni);
• Legge 2712/1997, n.449 art.59, comma 4 (abrogazione della cosiddetta clausola oro, agganciamento delle retribuzioni al pari grado in servizio);
• Legge 23/12/1998 n.448 art. 34 (il meccanismo di rivalutazione delle pensioni si applica una sola volta in funzione dell’importo complessivo dei trattamenti percepiti – a.g.o. e fondi integrativi – mediante l’utilizzo del Casellario centrale pensionati presso l’INPS).
• Legge 8/8/1995, n.335 e successive (modalità di calcolo indice Istat).

In conclusione riteniamo che, al di là della negatività della sentenza circa i ricorsi inoltrati, fra cui anche alcuni della nostra Organizzazione, sia importante sottolineare – quanto meno – il punto più significativo contenuto nelle enunciazioni della Corte Costituzionale, riguardante l’esigenza che il legislatore provveda a porre rimedio all’effettivo scostamento che si è venuto a determinare e che si registra tra i trattamenti pensionistici ed il potere d’acquisto degli stessi.
Non v’è dubbio, comunque, che questa linea non può che rappresentare un valido sostegno all’impegno ed all’iniziativa coerente che contraddistingue FABI/PENSIONATI a tutela dei pensionati bancari e non, per la difesa del potere d’acquisto delle pensioni.