Pensioni
di reversibilità
Con l’adeguamento delle pensioni, dall’1/1/2004 sono stati
aggiornati anche i limiti di reddito per le pensioni di reversibilità
ai superstiti e gli assegni di invalidità.
Con la Riforma Dini (Legge n.335/95) la normativa è stata modificata:
risultano immutate le aliquote a favore dei superstiti, ma sono state
decurtate le rendite in presenza di determinati redditi del superstite
o dei superstiti.
Tale penalizzazione agisce sostanzialmente per tre scaglioni di reddito,
aggiornati ogni anno in base all’inflazione programmata. Essi sono
i seguenti:
• per i redditi annui fino a euro 16.075,02 non è prevista
nessuna riduzione;
• per i redditi superiori a tre volte il minimo (16.075,02 euro)
la pensione di reversibilità viene ridotta del 25%;
• per i redditi superiori a quattro volte il minimo (21.433,36 euro)
la pensione viene ridotta del 40%;
• per i redditi superiori a euro 26.791,70 la pensione viene ridotta
del 50%.
I redditi da valutare sono quelli soggetti all’Irpef; sono esclusi
il TFR (liquidazione), reddito della casa di abitazione, arretrati soggetti
a tassazione separata. Inoltre sono esclusi dai tagli le pensioni ai superstiti
per i nuclei familiari con minori, studenti o inabili.
Attenzione: le riduzioni di cui sopra si applicano alle rendite di reversibilità
ai superstiti liquidate dal 1° settembre 1995 in poi, data di entrata
in vigore della riforma Dini. Tuttavia per quelle con decorrenza anteriore
a tale data, dal 1996 sono state soggette alla sterilizzazione degli aumenti
di scala mobile. Ciò fino a totale assorbimento della quota non
dovuta.
Aliquote per gli aventi diritto: rimangono generalmente
invariate le normative per i familiari superstiti aventi diritto alla
prestazione. Le percentuali per questi familiari sono le seguenti:
• 60% per il solo coniuge;
• 80% per il coniuge con un figlio o per due figli;
• 100% per il coniuge con due o più figli o tre figli.
Se mancano sia il coniuge, sia i figli, spetta il 15% al genitore (30%
per due genitori). In assenza del coniuge, dei figli e dei genitori, il
15% va a ogni fratello a carico, fino a concorrenza del 100%.
Settore pubblico: le stesse norme sopraindicate valgono anche per il settore
pubblico.
Assegni di invalidità
Analoghe regole valgono per le pensioni di invalidità.
Nel 2004 l’assegno di invalidità viene corrisposto nella
misura ridotta al 75% del suo ammontare se il titolare ha redditi da lavoro
di importo superiore a euro 21.433,36: viene ridotta nella misura del
50% se il reddito supera euro 26.791,70.
PENSIONE
DI REVERSIBILITÀ |
Limiti di reddito |
|
REDDITO
PERSONALE |
RIDUZIONE
DELLA PENSIONE |
Fino a euro 16.075,02 |
nessuna |
Oltre 16.075,02 fino a 21.433,36 |
25% |
Oltre 21.433,36 fino a 26.791,70 |
40% |
Oltre 26.791,70 |
50% |
ASSEGNO
DI INVALIDITÀ |
Limiti di reddito |
|
REDDITO DA LAVORO |
RIDUZIONE
ASSEGNO |
Fino a euro 21.433,36 |
nessuna |
Oltre 21.433,36 fino a 26.791,70 |
25% |
Oltre 26.791,70 |
50% |
PER OGNI NECESSITÀ DI CARATTERE PREVIDENZIALE O PENSIONISTICO, GLI
ISCRITTI POSSONO AVVALERSI GRATUITAMENTE DELLA CONVENZIONE STIPULATA DALLA
FABI CON IL PATRONATO ACLI . LA CONVENZIONE È VALIDA SU TUTTO IL
TERRITORIO NAZIONALE: BASTA ESIBIRE LA TESSERA FABI VALIDA PER L’ANNO
IN CORSO. |
|
|
|