“BANCA CACA RICA OCA ” …
No, non siamo impazziti. È solo per introdurre la settima lettera
del nostro Dizionario che abbiamo deciso di rivolgere un invito a giocare
un po’ con le parole.
Memori di quella lingua inventata, il “gaca rica balca dica”
di cui parla Giampaolo Dossena nel suo Dizionario dei giochi con le
parole, vorremmo infatti sapere in quanti (“bancari”,
ovviamente!) riusciranno a decrittare questa strana e prosaicissima parola
- “banca caca rica oca” -, svelando il piccolo trucco linguistico
da cui nasce.
La soluzione del gioco… alla prossima puntata, sperando che siano
in molti a contraddire quella “Serietà, giacca e cravatta,
pochi grilli per la testa, nessun giochino o trastullo. In una parola
credito” che, a detta di un altro sapiente giocatore di parole (Stefano
Bartezzaghi, nel suo Anno Sabbatico), sarebbe tipica dei rappresentanti
di quella “concezione” del lavoro chiamata “bancaria”.
E mentre lasciamo che Bartezzaghi divaghi piacevolmente, scambiando il
Ponte dei Maschi sulla Senna con il Monte dei Paschi in quel di Siena,
ricordiamo che anche nel codice alfabetico internazionale la lettera “G”
contiene un richiamo indiretto al gioco, essendo identificata dalla parola
“golf”, che, come ogni sport, dovrebbe evocare intenti ludici
oltre che agonistici.
Qualunque sia il gioco prescelto, il divertirsi giocando resta, infatti,
una delle poche libertà perenni concesse al nostro spirito.
Per quanto riguarda la lettera fantasma, ovvero quella “H”
assente da questo Dizionario, ricordiamo solo - per dovere di cronaca
- che nel codice alfabetico internazionale essa è individuata dalla
parola “hotel”, mentre le successive lettere “I”
e “J” si riconoscono rispettivamente attraverso
le parole “India” e “Juliett”.
E adesso torniamo alle cose serie.
DIZIONARIO
PER L'USO
Dizionario
per l’uso
Da Garanzie volte alla sicurezza del lavoro
a Job sharing |
G/1 |
Garanzie volte alla sicurezza del lavoro |
G/2
|
Gestione valori |
G/3
|
Giorni festivi e semifestivi |
G/4
|
Giudizio professionale |
G/5
|
Giusta causa |
G/6
|
Giustificato motivo |
G/7
|
Gratifica natalizia o tredicesima mensilità |
G/8
|
Gravidanza e puerperio |
G/9
|
Guardiania |
***
|
I/1
|
Indennità |
I/2 |
Informativa sindacale |
I/3 |
Infortunio |
I/4 |
Inquadramento |
I/5 |
Intervallo |
*** |
J/1 |
Job sharing |
G/1 Garanzie volte alla sicurezza
del lavoro
Quella delle garanzie per la sicurezza del lavoro costituisce una delle
tre materie affidate alla Contrattazione integrativa aziendale (vd. il
nostro Dizionario alla lettera C/16 - Contrattazione
integrativa aziendale).
G/2 Gestione valori
Argomento da ricondurre alla trattazione (lettera C/2
- Cassa) del servizio di cassa e gestione valori.
G/3 Giorni festivi e semifestivi
Anche qui un rimando ad una lettera già trattata, ovvero la F/3
- Festività civili e semifestività.
G/4 Giudizio professionale
Il giudizio o valutazione professionale si basa su diversi elementi. Secondo
l’art. 56 del C.C.N.L. essi sono: le competenze professionali, i
precedenti professionali, la padronanza del ruolo, le attitudini e le
potenzialità professionali, le prestazioni.
Ognuno di questi elementi si fonda sui contenuti determinati da ogni azienda,
in relazione alla propria organizzazione, per specifiche figure professionali
e sulla base dei propri obiettivi strategici.
Il successivo
art. 57 stabilisce poi che il giudizio, attribuito annualmente ed accompagnato
da una sintetica motivazione, deve essere comunicato al lavoratore per
iscritto entro il primo quadrimestre dell’anno successivo a quello
a cui si riferisce.
Se il lavoratore si assenta dal servizio (per malattia, infortunio, gravidanza
e puerperio, servizio militare) per un lasso di tempo tale da non consentire
all’azienda una sua idonea valutazione professionale, occorrerà
fare riferimento - per tutto ciò che attiene agli automatismi,
al premio aziendale e all’ex premio di rendimento - all’ultimo
giudizio conseguito dall’interessato.
Quando il giudizio complessivo è negativo non vengono erogati né
il premio aziendale né l’eventuale quota del premio di rendimento
eccedente lo standard di settore.
In caso di giudizio negativo, il lavoratore potrà chiedere ed ottenere
il cambio di mansioni e, compatibilmente con le esigenze di servizio,
essere trasferito ad altro ufficio.
Il lavoratore che non ritiene equo il giudizio attrribuitogli (in quanto
non rispondente alla prestazione da lui resa) può presentare ricorso
alla Direzione aziendale entro 15 giorni dalla comunicazione scritta.
La procedura prevede che l’azienda, una volta sentito il lavoratore
entro 30 giorni dal ricorso, comunichi le sue determinazioni nei successivi
60 giorni.
Il lavoratore può comunque farsi assistere, in tutte le fasi, da
un dirigente sindacale (ovviamente di una delle organizzazioni che abbiano
preso parte alla stipula del Contratto), a cui conferirà mandato.
G/5 Giusta causa
La “giusta causa” - regolata dall’art. 2119 del Codice
civile - è una delle 7 cause di risoluzione del rapporto di lavoro
indicate dal Contratto (si veda, in proposito, l’art. 61 nonché
il Dizionario alla lettera C/4 - Cessazione del rapporto
di lavoro).
Ad essa possono appellarsi, per chiedere ed ottenere l’eventuale
cessazione del rapporto di lavoro, sia il lavoratore che l’azienda.
G/6 Giustificato motivo
È un’altra delle 7 cause di cessazione del rapporto di lavoro.
Può essere invocata solo dall’azienda, ai sensi dell’art.
3 della L. n. 604 del 15/7/66, già richiamato nella lettera C/4
del presente Dizionario.
G/7
Gratifica natalizia o tredicesima mensilità
La gratifica natalizia viene pagata ogni anno entro il 20 dicembre.
Nel calcolo entrano tutte le voci di trattamento economico per le quali
sia prevista l’erogazione per tredici mesi.
Quando il lavoro inizia o cessa in corso d’anno, la tredicesima
spetta in misura proporzionale ai mesi di servizio effettivamente prestato,
considerando come mese intero l’eventuale frazione.
Inoltre, se il lavoratore è assente dal servizio senza diritto
al trattamento economico, la gratifica natalizia spetta solo nella misura
di tanti dodicesimi quanti sono i mesi per i quali è stato eventualmente
corrisposto il trattamento economico.
G/8 Gravidanza e puerperio
La lavoratrice in congedo per gravidanza e puerperio ha diritto, a norma
dell’art. 50 del C.C.N.L., a 5 mesi di astensione obbligatoria dal
lavoro interamente retribuita (si veda, in proposito, il Dizionario alla
lettera A/23 - Astensione obbligatoria dal lavoro: congedi
di maternità e/o paternità).
Se durante il periodo di assenza per maternità sono intervenuti
mutamenti organizzativi o sono state realizzate in azienda nuove attività,
la lavoratrice ha diritto - quando rientra in servizio - ad un aggiornamento
professionale che ne faciliti il reinserimento.
G/9 Guardiania
Vedi lettera C/29 (Custodia - Personale di vigilanza
e custodia).
I/1 Indennità
Diverse sono le indennità riconosciute dall’azienda ai lavoratori
in relazione a particolari oneri o disagi da essi sostenuti nell’esercizio
delle loro mansioni.
Ricordiamo innanzitutto le cosiddette “indennità
modali”, richiamate dall’art. 41 del C.C.N.L., ovvero:
1) Indennità di rischio: spetta al personale incaricato
del servizio di cassa e della custodia dei pegni (vd. lettera C/2 - Cassa);
2) Indennità per lavoro svolto in locali sotterranei,
ovvero in locali situati in prevalenza (e cioè per oltre metà
dell’altezza) al di sotto del livello stradale: spetta sia al personale
appartenente alle aree professionali che ai quadri direttivi;
3) Concorso spese tramviarie: spetta mensilmente a tutto
il personale - esclusi i quadri direttivi di 3º e 4º livello
- che presta servizio in centri con popolazione superiore ai 200.000 abitanti.
Sono previste poi le seguenti altre indennità:
4) Indennità di turno diurno: ai sensi degli artt.
86 e 87 del C.C.N.L. spetta - per ciascun giorno in cui effettui tale
orario - al personale appartenente alle aree professionali nel caso in
cui l’orario giornaliero termini oltre le 19,15 (oppure oltre le
19,30 per le attività soggette a specifiche regolamentazioni ai
sensi dell’art. 2 del C.C.N.L., e cioè: attività di
intermediazione mobiliare, leasing, factoring, credito al consumo, gestione
di carte di credito e debito, centri servizi, limitatamente ad alcune
attività, e gestione amministrativa degli immobili d’uso).
Ricordiamo che per turni si intendono quelle articolazioni di orario che
iniziano o terminano fuori dell’orario extra standard (7,00 –
19,30 ; orario standard: 8,00 – 17,45). Si veda, in proposito, anche
la lettera F/2 - Flessibilità.
5) Indennità giornaliera oltre le ore 18,15: ai
sensi dell’art. 86 del C.C.N.L. spetta - per ciascun giorno in cui
effettui tale orario - al personale appartenente alle aree professionali
il cui lavoro giornaliero termini oltre le ore 18,15 ed entro le 19,15
(19,30 per le attività soggette a specifiche regolamentazioni).
6) Indennità di turno notturno: ai sensi degli
artt. 71 e 87 del C.C.N.L. spetta - per ciascuna notte in cui lo effettui
- al personale appartenente sia alle aree professionali che ai quadri
direttivi la cui attività lavorativa sia resa fra le ore 22,00
e le ore 6,00.
L’indennità viene erogata in misura intera se il lavoro,
in tale fascia oraria, è durato oltre 2 ore.
Se invece la prestazione notturna non ha superato le 2 ore, l’indennità
viene erogata per metà.
7) Indennità per vigilanza notturna: ai sensi
dell’art. 76 del C.C.N.L. spetta mensilmente al personale appartenente
alla 1ª area professionale addetto alla guardiania notturna.
Secondo quanto previsto poi dagli artt. 77 e 96, essa può inoltre
essere corrisposta al personale appartenente alla 2ª area professionale,
1º livello retributivo, addetto a mansioni di commesso quando esso
venga adibito alla vigilanza notturna in sostituzione provvisoria degli
addetti al servizio assenti per riposo settimanale, ferie, malattia o
leva militare (in questi ultimi due casi, limitatamente ai primi 3 mesi
di assenza).
8)
Indennità agli addetti al sabato alla consulenza e nelle succursali
presso località turistiche o centri commerciali, ipermercati e
grandi magazzini: spetta sia al personale appartenente alle aree
professionali che ai quadri direttivi, esclusi quelli di 3º e 4º
livello.
N.B. - Le misure delle indennità di cui al punto 1) sono riportate
nell’allegato 5 del Contratto. Quelle di cui ai punti 2), 4), 5),
6), 7) e 8) nell’allegato 3. Quelle di cui al punto 3) nell’allegato
4.
9) Indennità di reperibilità: spetta, secondo
l’art. 32 del C.C.N.L., a chi - appartenente alle aree professionali
e ai primi due livelli dei quadri direttivi - svolge particolari servizi
per i quali l’azienda preveda la reperibilità. È,
per esempio, il caso del personale addetto all’estrazione dei valori,
oppure ai sistemi di sicurezza, al presidio di impianti tecnologici, ai
servizi automatizzati per l’utenza.
10) Indennità per intervento: spetta - secondo
quanto previsto dallo stesso art. 32 (che riporta anche le misure dell’indennità
stessa per ogni intervento effettuato) - ai quadri direttivi di 3º
e 4º livello ai quali l’azienda richieda, quando non sono in
servizio, di intervenire presso i centri elettronici ed i presidi di sicurezza
per fronteggiare situazioni tecniche operative di emergenza.
Tra le indennità è da includere anche quella
per il mancato preavviso, dovuta - ai sensi dell’art.
63 del Contratto - in caso di risoluzione del rapporto di lavoro sia su
iniziativa dell’azienda per giustificato motivo, sia su iniziativa
del lavoratore per giusta causa (vedi anche lettera D/5
- Dimissioni).
Quanto all’indennità di vacanza contrattuale
(art. 7 del C.C.N.L.), essa rappresenta un elemento provvisorio della
retribuzione, commisurato al tasso di inflazione programmato, riconosciuto
ai lavoratori dopo tre mesi dalla data di scadenza del Contratto e comunque
dopo tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo
se successiva alla scadenza del contratto.
Ricordiamo, infine, incidentalmente, che a partire dal 1º gennaio
2000 sono confluite nella voce stipendio alcune delle indennità
previste dai precedenti Contratti ABI ed ACRI del 1994 e 1995, ovvero:
• Indennità di ex scala mobile, indennità di mensa,
indennità direttiva o di funzione, indennità di rappresentanza,
indennità di carica, relativamente ai quadri direttivi.
• Indennità di ex scala mobile, indennità di mensa,
indennità di carica, relativamente alle aree professionali.
I/2
Informativa sindacale
È la comunicazione dovuta dall’azienda agli organismi sindacali
in numerose circostanze, per consentire agli stessi l’esercizio
delle loro facoltà di verifica, controllo, valutazione ed eventuale
intervento.
È contrattualmente prevista nei seguenti casi:
a) distacco di gruppi di lavoratori (art. 15);
b) appalti di opere e servizi o di attività complementari e/o accessorie
ad imprese o enti esterni all’area contrattuale (art. 16);
c) tensioni occupazionali, anche conseguenti a riorganizzazioni e/o ristrutturazioni,
comprese le fusioni (artt. 14, 17, 18);
d) articolazione dell’orario di lavoro e di sportello (artt. 19,
88) e adozione dei turni in casi diversi da quelli previsti dall’art.
87;
e) applicazione dell’orario multiperiodale, cioè distribuzione,
in determinati periodi dell’anno, dell’orario settimanale
in periodi di maggiore o minore lavoro rispetto agli standard contrattuali
(art. 90);
f) adozione di nuove flessibilità nell’utilizzo del personale
e rimozione di normative obsolete (art. 21);
g) formazione professionale, per gli aspetti attinenti ai programmi, ai
criteri, alle finalità, ai tempi e alle modalità dei corsi
(art. 54);
h) lavoro straordinario, per la rilevazione del numero complessivo di
ore mensilmente effettuate (art. 91);
i) part-time, per la individuazione delle posizioni di lavoro escluse
dal rapporto a tempo parziale (art. 26);
j) determinazione del sistema incentivante e dei relativi obiettivi (art.
43);
k) indirizzi, princìpi e criteri che si intendono adottare per
lo sviluppo professionale del personale e per la sua valutazione (art.
58);
l) previsione di nuovi percorsi professionali per la formazione di figure
ritenute strategiche ai fini aziendali (art. 55).
A parte i casi di cui sopra, l’azienda, su richiesta anche di un
solo sindacato, fornisce annualmente un’informativa completa su
un’ampia serie di argomenti, dettagliatamente elencati dall’art.
10 del C.C.N.L.
Sempre su iniziativa delle organizzazioni sindacali, hanno luogo, inoltre,
entro 15 giorni dalla data della richiesta stessa, degli incontri semestrali,
nel corso dei quali vengono prospettati problemi relativi ai carichi e
ai ritmi di lavoro, agli organici, alle condizioni igienico-ambientali
dei luoghi di lavoro e alla tutela fisica dei lavoratori.
I/3 Infortunio
Per il periodo di assenza massima consentita in caso di infortunio, si
veda il Dizionario alla lettera A/22 - Assenza massima
per malattia.
Qui ricordiamo solo che in caso di infortunio sul lavoro l’azienda
detrae, dal trattamento economico dovuto al lavoratore, tutte le somme
che egli ha diritto a riscuotere da parte dell’Istituto assicuratore.
I/4 Inquadramento
Il tema degli inquadramenti è stato già ampiamente trattato
alle seguenti voci:
lettera A/19 - Assegnazione a mansioni superiori (con specifica delle
diverse fattispecie inerenti ai quadri direttivi e alle aree professionali),
e lettera F/9 - Fungibilità.
I/5 Intervallo
È la pausa di lavoro, pari ad un’ora, che spetta al personale
per la colazione.
L’intervallo (che non compete nei giorni semifestivi) viene di norma
attuato tra le ore 13,25 e le ore 14,45, ferma restando la possibilità
(motivata da ben precise circostanze ed esigenze) di consentirne l’effettuazione
in una diversa fascia oraria, compresa tra le 12,00 e le 14,40.
D’intesa con i sindacati, l’azienda può inoltre ridurre
o protrarre la durata dell’intervallo, rispettivamente fino a mezz’ora
e fino a due ore.
J/1 Job sharing
Termine inglese che troviamo all’art. 17 del C.C.N.L., citato tra
gli strumenti cui è possibile fare ricorso quando si verificano
tensioni occupazionali, scaturite anche da eventuali processi di ristrutturazione
e/o riorganizzazione, per non disperdere il patrimonio umano e professionale
presente in azienda.
Nel job sharing (job = “ lavoro” e sharing,
derivato da to share = “dividere”) lo svolgimento
del lavoro in un certo orario è affidato in condivisione a due
o più lavoratori, lasciando a loro la determinazione del rispettivo
tempo di lavoro.
Un lavoro che richiederebbe un impegno a tempo pieno viene così
diviso fra più persone impiegate con orario ridotto.
|
|
|
|