Stato sociale      
a cura dell’Esecutivo Nazionale FABIPensionati      
Erogazione dell'assegno per il secondo figlio  
 
I QUESITI PIÙ RICORRENTI
Ministero del Welfare - News Famiglia
Bonus per il secondo figlio - ex art.21- DL.n.269/03.

   

si elencano di seguito i quesiti più ricorrenti in materia di erogazione dell'assegno per il secondo figlio, ex legge n.269/03 –art.21- con le relative risposte, messe a punto dalla Direzione Generale Tematiche Familiari – Servizio Famiglia – con funzionari dell'Ufficio Legislativo, della Direzione Generale Comunicazione e del Centro di Contatto di questa Amministrazione nonché dell'INPS e dell'ANCI.

1. Se la madre muore al momento del parto, si ritiene che l'assegno possa essere erogato, in sua vece, al padre, previa verifica dei requisiti in capo alla madre (cittadinanza italiana o comunitaria e due figli).
2. Se il bambino è riconosciuto solo dal padre, l'assegno non può essere erogato; infatti il diritto alla concessione dell'assegno è in capo alla madre e se la stessa non ne è titolare, non può trasferirlo al padre;
3. Se la madre è minorenne e non può riconoscere il bambino, previa verifica del possesso dei requisiti in capo alla madre, l'assegno può essere erogato al padre, se ha riconosciuto il bambino e lo ha iscritto nel proprio nucleo anagrafico.
4. Se la madre ha avuto un figlio nato vivo, ma deceduto poco dopo la nascita, si ritiene che l'assegno debba essere erogato, poiché, nella fattispecie, è predisposto l'atto di nascita e viene effettuata l'iscrizione all'anagrafe del bambino.
5. Se il bambino nasce morto, a seguito di interruzione di gravidanza dopo il compimento della 28à settimana, non sembra che l'assegno possa essere erogato alla madre, in quanto in questi casi, si forma l'atto di nascita, contestualmente all'atto di morte, ma non si procede all'iscrizione anagrafica.
6. In caso di adozione nazionale, si ritiene che il comune debba far riferimento alla data di passaggio in giudicato della sentenza di adozione, ex art. 25 della legge n.184/1983, allo scopo di escludere l'affidamento preadottivo, non contemplato dalla legge in esame.
7. In caso di adozione internazionale, si ritiene che il comune debba far riferimento alla data di passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale italiano, che rende efficace quella del Tribunale straniero, ex legge n.184/1983; anche in questa fattispecie, occorre evitare di ricadere nell'affidamento preadottivo, che non è contemplato dalla legge in esame.
8. Il termine, indicato dalla legge di dieci giorni, per trasmettere i dati anagrafici delle interessate all'INPS, è indicatorio e non perentorio; quando al Comune non risulta l'esistenza di due figli in capo alla richiedente, il termine può essere superato, per poter effettuare le verifiche d'ufficio.
9. Se il primo figlio non risulta alla stato anagrafico, è responsabilità della madre dimostrarne l'esistenza, anche ricorrendo alla autocertificazione.

Ai fini della sussistenza del requisito della cittadinanza italiana o comunitaria, si ritiene che tale requisito debba essere posseduto al momento del parto o della adozione; a tale proposito, dal 1° maggio 2004, per le cittadine dei seguenti Stati, entrati a far parte della UE: Malta, Cipro, Slovenia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Polonia, Estonia, Lituania, Lettonia ,che avranno il secondo figlio o adotteranno un bambino, scatterà il diritto all'assegno.

Ai fini della sussistenza del requisito della cittadinanza italiana o comunitaria, si ritiene che tale requisito debba essere posseduto al momento del parto o della adozione; a tale proposito, dal 1° maggio 2004, per le cittadine dei seguenti Stati, entrati a far parte della UE: Malta, Cipro, Slovenia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Polonia, Estonia, Lituania, Lettonia ,che avranno il secondo figlio o adotteranno un bambino, scatterà il diritto all'assegno.