(parte
seconda)
5
Di particolare interesse appare inoltre la relazione che va ad intercorrere
fra il lavoratore somministrato e l’impresa utilizzatrice. Al di
là delle varie ricostruzioni offerte dalla dottrina (v. ad. esempio
la teoria del co-employment proposta da TIRABOSCHI e ICHINO,
e criticata in radice da NICCOLAI), è evidente che proprio il momento
della missione rappresenta il cuore della disciplina, poiché siamo
di fronte ad un soggetto diverso dal formale datore di lavoro che esercita
il potere direttivo (mentre il potere disciplinare è esercitato
dall’agenzia, previa segnalazione dell’inadempimento da parte
della impresa cliente).
In particolare, appare di estremo rilievo la disciplina relativa allo
jus variandi, e cioè al potere di modifica delle mansioni
assegnato di fatto all’impresa utilizzatrice.
La nuova legge (riadattando la precedente versione normativa) impone infatti
all’utilizzatrice di avvisare preventivamente l’agenzia nell’ipotesi
di mutamento delle mansioni, gravando altrimenti sulla medesima utilizzatrice
integralmente il rischio del maggior costo dell’operazione complessiva,
dovuto alle differenze retributive per l’adibizione a mansioni superiori,
o per il risarcimento del danno in caso di demansionamento.
Resta fermo, poi, che il mutamento di mansioni costituisce di per sé
un possibile veicolo di illegittimità dell’utilizzazione
dello schema normativo, poiché – come detto – il ricorso
alla somministrazione può avvenire solo per esigenze (temporanee)
di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo: spetterà
all’impresa che fruisce della fornitura dimostrare la presenza delle
ragioni addotte e la persistenza di tali ragioni anche a seguito della
modifica delle mansioni.
Nel caso dello staff-leasing, poi, è ancora più
difficoltoso l’esercizio dello jus variandi, in ragione
della predeterminazione tassativa delle ipotesi in cui si può ricorrere
alla somministrazione a tempo indeterminato: mentre la clausola elastica
ammissiva della somministrazione a termine consente qualche margine di
manovra in materia, la più rigida previsione relativa allo staff
leasing rende assai più complessa la modifica delle mansioni.
6 I lavoratori somministrati –
come anticipato – possono esercitare presso l’impresa utilizzatrice
i diritti di libertà e di attività sindacale (fra cui rientra
anche l’esercizio del diritto di sciopero) e partecipare alle assemblee
del personale (art. 24 comma 2). Ovviamente tale diritto – sancito
peraltro dalla stessa disciplina pattizia del settore del credito (v.
ad esempio art. 25 cit.) – deve essere fatto valere nell’ambito
di situazioni riferibili all’attività svolta da tale tipologia
di prestatori di lavoro.
Anche perché analoghi diritti sindacali possono essere esercitati
nell’ambito delle imprese di somministrazione di manodopera (art.
24, comma 1), prevedendosi altresì uno specifico diritto di riunione
per tutti i dipendenti del medesimo somministratore occupati presso diversi
utilizzatori (art. 24, comma 3).
In questo senso appare apprezzabile il tentativo del legislatore (del
1997 prima e del 2003, poi) di adeguare la disciplina dei diritti sindacali
alla peculiare fattispecie, che trae origine dalla combinazione di tre
distinti rapporti (il contratto di somministrazione fra imprese, il contratto
di lavoro fra lavoratore e agenzia, il rapporto di assegnazione fra lavoratore
e utilizzatrice). La tecnica utilizzata è quella della riarticolazione
delle tutele, con delega alla contrattazione collettiva per la definizione
delle modalità di fruizione dei diritti.
Appare dunque essenziale che proprio le strutture di rappresentanza si
facciano carico di tali differenze strutturali del vincolo e articolino
particolari tutele per rendere concretamente fruibili diritti altrimenti
di difficile godimento.
7
Resta da attendere l’ulteriore tassello per il completamento della
disciplina, vigendo attualmente un sistema misto fra vecchia e nuova legge.
In attesa, infatti, che il decreto ministeriale stabilisca le nuove regole
per la brevettazione delle agenzie di somministrazione, la legge prevede
che restano ancora valide le previsioni contenute nei contratti collettivi
per l’accesso allo schema negoziale.
Le istruzioni fornite dal Ministero del lavoro, come anticipato, paiono
portare a ritenere applicabile la vecchia disciplina sin quando non entrerà
a regime il nuovo sistema autorizzatorio, ma non è ben chiaro il
coordinamento di tale precisazione con la lettera della norma, che provvede
alla abrogazione della l. n. 196 del 1997, artt. 1-13.
Si tratta di un interrogativo di non poco conto, che si spera venga sciolto
quanto prima, ai fini della rimozione delle incertezze applicative che
derivano da tale approssimazione legislativa e dalla lentezza con la quale
il Ministero pone in essere i decreti attuativi.
BIBLIOGRAFIA
ESSENZIALE: |
Fra gli innumerevoli
commenti dedicati all’argomento del lavoro temporaneo e della
somministrazione di lavoro si segnalano: M.T. CARINCI, La
somministrazione di lavoro altrui, in CARINCI (a cura
di), Commentario al d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276,
Ipsoa, Milano, 2004; CHIECO, Somministrazione, comando
e appalto. Le nuove forme di prestazione di lavoro
a favore del terzo, in CURZIO (a cura di), Lavoro
e diritti dopo il decreto legislativo 276/2993, Cacucci,
Bari, 2004; ICHINO, la disciplina della segmentazione
del processo produttivo e dei suoi effetti sul rapporto di lavoro,
AA.VV., Diritto del lavoro e nuove forme di decentramento
produttivo, Atti delle giornate di studio AIDLASS,
Giuffré, Milano, 2000; NICCOLAI, Lavoro temporaneo
e autonomia privata, Giappichelli, Torino, 2003; RICCI,
La somministrazione dopo la riforma, in
DE LUCA TAMAJO-RUSCIANO-ZOPPOLI, Mercato del lavoro.
Riforma e vincoli del sistema, ES, Napoli, 2004; TIRABOSCHI,Somministrazione
di lavoro appalto di servizi e distacco, in TIRABOSCHI
(a cura di), La riforma Biagi del Mercato del lavoro,
Giuffré Milano, 2004; VALLEBONA, La riforma dei
lavori, Cedam, Padova, 2004.
(FINE – la prima parte è stata pubblicata sul
n. 5/2004)
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