Dietro la parola ‘Banca caca rica oca’ con cui, nel numero
precedente, avevamo voluto giocare per introdurre la lettera “G”,
si nasconde un … ‘bancario’ (la lingua inventata prevedeva,
infatti, l’inserimento del suono fisso “ca” dopo ogni
sillaba).
Oggi ci occupiamo dei termini in Contratto che iniziano per “L”,
“M”, “N” ed
“O”, lettere identificate nel codice alfabetico
internazionale rispettivamente dalle parole ‘Lima’, ‘Mike’,
‘November’ e ‘Oscar’.
DIZIONARIO
PER L'USO
Dizionario
per l’uso
Da Lavoratori studenti a Organismi
sindacali aziendali |
L/1 |
Lavoratori studenti |
L/2
|
Lavoro a tempo determinato |
L/3
|
Lavoro a tempo parziale |
L/4 |
Lavoro domenicale |
L/5 |
Lavoro interinale |
L/6 |
Lavoro notturno |
L/7 |
Lavoro straordinario |
L/8 |
Lavoro temporaneo |
L/9 |
Licenziamento |
L/10 |
Livelli retributivi |
L/11 |
Locali sotterranei |
L/12 |
Località turistiche |
M |
M/1 |
Malattia |
M/2 |
Mansioni superiori |
M/3 |
Maternità e congedi parentali |
M/4 |
Missioni |
N |
N/1 |
Nastri orari |
O |
O/1 |
Obblighi delle parti |
O/2 |
Obblighi di leva |
O/3 |
Orario di lavoro |
O/4 |
Orario di sportello |
O/5 |
Orario multiperiodale |
O/6 |
Organismi sindacali aziendali |
L
L/1 Lavoratori studenti
Per le facilitazioni di cui godono i lavoratori studenti si veda il Dizionario
alla lettera A/9 - Agevolazioni e provvidenze per motivi
di studio.
L/2 Lavoro a tempo determinato
Si veda il Dizionario alla lettera C/17 - Contratto a
tempo determinato.
L/3 Lavoro a tempo parziale
Si veda il Dizionario alla lettera C/18 - Contratto a
tempo parziale.
L/4
Lavoro domenicale
Il lavoro domenicale (con la conseguente apertura degli sportelli) è
consentito solo nei casi stabiliti dalla legge. Secondo l’art. 88
del C.C.N.L. esso è possibile, tra l’altro, nelle dipendenze
che operano presso centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini,
mercati, fiere, mostre, congressi, stand, sportelli cambio, posti di confine
o doganali, stazioni ferroviarie, marittime, aeree o autostradali.
A chi lavora nel giorno fissato per il riposo settimanale (solitamente
domenica) spetta, secondo l’art. 92 del Contratto, un riposo compensativo
in un’altra giornata della settimana.
Se il lavoro è limitato alle ore antimeridiane, il riposo compensativo
viene di norma effettuato nelle ore antimeridiane del giorno successivo.
Oltre al riposo compensativo, il lavoratore che lavora nel giorno stabilito
per il riposo (domenica o altro giorno) ha diritto ad un compenso pari
alla paga oraria maggiorata del 25% (la percentuale è del 30% per
i lavoratori appartenenti alla 2ª area professionale, 1º livello
retributivo, addetti a mansioni di commesso).
Se la giornata di domenica non coincide con quella destinata al riposo
settimanale, il lavoratore - per ogni ora di lavoro effettuato in tale
giornata - ha diritto ad un compenso pari al 20% della paga oraria.
Ricordiamo, infine, che il lavoro domenicale per i servizi in parentesi
(gestione delle carte di credito e debito; centri servizi, centrali e
periferici, limitatamente ad attività connesse a fusi orari; banca
telefonica; servizi o reparti, centrali o periferici, di elaborazione
dati anche di tipo consortile) può essere prestato, a norma dell’art.
87, solo da un limitato numero di addetti, strettamente necessari allo
svolgimento delle attività di presidio “stabile”.
L/5 Lavoro interinale (detto anche
lavoro temporaneo)
Si veda in proposito il Dizionario alla lettera C/21
- Contratto di fornitura di lavoro temporaneo.
L/6 Lavoro notturno
È notturno il lavoro prestato tra le ore 22,00 e le ore 6,00.
Per la remunerazione particolare dello stesso, si veda il Dizionario alla
lettera I/1 - Indennità, punto 6).
L/7 Lavoro straordinario
L’argomento è già stato quasi interamente trattato.
Per le prestazioni di lavoro straordinario rese dagli appartenenti alle
aree professionali (art. 91 del C.C.N.L.), e per la relativa regolamentazione,
si veda il Dizionario alla lettera B/2 - Banca delle
ore, strumento che prevede una gestione ‘flessibile’ delle
stesse.
L’azienda può richiedere al lavoratore prestazioni di lavoro
straordinario nel limite massimo di 2 ore al giorno o di 10 ore alla settimana.
Per quanto attiene ai quadri direttivi, ferme restando le caratteristiche
di flessibilità temporale e di autogestione proprie della categoria,
ricordiamo che (ai sensi dell’art. 71 del Contratto) la retribuzione
dei quadri di 1º e 2º livello è commisurata al normale
orario di lavoro della 3ª area professionale, più 10 ore mensili
medie. Quando il lavoro supera in maniera significativa tale limite orario
convenzionale, l’interessato potrà rivolgersi all’azienda
che, valutata la congruità delle prestazioni eccedenti, corrisponderà
una apposita erogazione. In proposito, si veda anche la lettera F/7 -
Forfettizzazione per i quadri direttivi.
Per il 3º e 4º livello retributivo l’azienda, a fronte
di un impegno temporale particolarmente notevole durante l’anno,
valuta la possibilità di corrispondere una apposita erogazione.
Le predette erogazioni possono essere pagate con cadenza annuale, facendole
coincidere con la data prevista per il premio di rendimento.
A proposito di lavoro straordinario … ricordiamo
che la prima voce del nostro Dizionario, la lettera A/1, era dedicata
agli ‘Abusi ed irregolarità in materia di lavoro straordinario’.
L/8 Lavoro temporaneo (detto anche
lavoro interinale)
Si veda il Dizionario alla lettera C/21 - Contratto di
fornitura di lavoro temporaneo.
L/9 Licenziamento
È l’atto unilaterale con il quale l’azienda pone termine
al rapporto di lavoro con un dipendente. Da notare che il termine licenziamento
non compare mai esplicitamente nel Contratto
Le cause che lo rendono possibile (per giusta causa; per giustificato
motivo; per superamento del periodo massimo di conservazione del posto
di lavoro in caso di malattia o infortunio e dell’eventuale periodo
di aspettativa) sono comprese tra quelle più generali di risoluzione
del rapporto di lavoro indicate dall’art. 61 del C.C.N.L (vedi la
lettera C/4 - Cessazione del rapporto di lavoro).
Il preavviso (le cui misure sono riportate nell’all. 6 del Contratto)
spetta solo nel caso in cui il licenziamento sia disposto per giustificato
motivo o per superamento del periodo di comporto e/o di aspettativa.
Nel caso in cui l’azienda abbia ricevuto danni materiali da fatti
che portino al licenziamento per giusta causa, è possibile che
essa attui una compensazione tra quanto dovuto al lavoratore e quanto
ad esso imputabile a titolo di risarcimento (in caso di mancato accordo
tra le parti sull’ammontare del danno, il calcolo dello stesso può
essere effettuato in sede giudiziale, fermo restando però ogni
eventuale maggior diritto dell’azienda).
L/10 Livelli retributivi
I livelli retributivi corrispondono alle diverse posizioni - economiche
e di grado - in cui si articolano sia la categoria dei quadri direttivi
(art. 66 del C.C.N.L.) che quella delle aree professionali (artt. 75,
76, 77 e 78).
Per quanto riguarda la categoria dei quadri direttivi
- le cui connotazioni saranno trattate alla voce specifica -, ricordiamo
che i livelli retributivi in cui essa si suddivide sono quattro.
Relativamente al ruolo di preposto, l’appartenenza ai diversi livelli
è determinata dal numero degli addetti, e cioè:
- 1º livello retributivo per i preposti a succursale da 5 a 6 addetti
compreso il preposto;
- 2º livello retributivo se gli addetti sono 7;
- 3º livello retributivo da 8 a 9 addetti;
- 4º livello retributivo da 10 addetti in su.
Per quanto riguarda le caratteristiche e l’articolazione delle aree
professionali, si veda la corrispondente voce del Dizionario
alla lettera A/16.
Qui ricordiamo solo i livelli in cui si suddivide ciascuna delle 3 aree
professionali:
- 1ª area professionale: livello unico;
- 2ª area professionale: 3 livelli retributivi;
- 3ª area professionale: 4 livelli retributivi.
Per gli aspetti connessi ai passaggi da un livello retributivo all’altro
(inquadramenti), si veda il Dizionario alla lettera A/19
- Assegnazione a mansioni superiori, e alla lettera F/9
- Fungibilità.
L/11 Locali sotterranei
I locali sotterranei sono quelli situati in prevalenza (e cioè
per oltre metà dell’altezza) al di sotto del livello stradale.
Per l’indennità che compete per il lavoro svolto in detti
locali, si veda il Dizionario alla lettera I/1 - Indennità.
L/12 Località turistiche
Presso le agenzie situate in località turistiche l’azienda
può distribuire l’orario di lavoro e di sportello in maniera
tale da includere anche il sabato. Ai fini dell’apertura di sabato,
essa dovrà comunque informare gli organismi sindacali e, a loro
richiesta, si dovrà verificare la sussistenza del requisito di
‘località turistica’ della piazza o della zona interessata.
Il personale che opera in queste dipendenze (fermo restando lo specifico
compenso di cui al punto 8) della lettera I/1 - Indennità)
non può essere utilizzato nella giornata di sabato per più
di 20 volte all’anno, a meno che il suo orario di lavoro non sia
distribuito su 6 giorni per 6 ore al giorno oppure su 4 giorni per 9 ore
al giorno: in questo caso, non opera alcun limite.
M
M/1 Malattia
Tutto ciò che interessa il lavoratore in tema di malattia (comporto,
fasce orarie, ecc.) è stato già trattato in questo Dizionario
alla lettera A/22 - Assenza massima per malattia, ovvero
periodo di comporto. Importante: si veda anche la lettera
C/12 - Comporto per il relativo errata corrige.
M/2 Mansioni superiori
In proposito si consulti il Dizionario alla lettera A/19
- Assegnazione a mansioni superiori e alla lettera F/9
- Fungibilità.
M/3
Maternità e congedi parentali
Il tema della maternità e dei diritti ad essa connessi è
stato già trattato nel Dizionario alle lettere A/23
- Astensione obbligatoria dal lavoro: congedi di maternità e/o
paternità e alla lettera G/8 - Gravidanza e puerperio.
N.B. - Nel nostro Dizionario manca la voce ‘Congedi
parentali’, che in altro punto dello stesso avevamo pur
preannunziato (lettera A/7 - Adozione e affidamento preadottivo). L’involontaria
omissione nasce dal fatto che i congedi parentali facoltativi non rientrano
in realtà tra le tematiche specifiche del Contratto. Sono infatti
il prodotto di importanti provvedimenti legislativi, di cui peraltro la
nostra rivista si è più volte occupata (si vedano, in proposito,
le ‘Schede da conservare’ intitolate Lavoro e vita. Una
legge per la famiglia: la “53” dell’8 marzo 2000, inserite
nel n. 7/2000 de “La Voce dei Bancari”, che trattano anche
dei congedi di maternità e paternità).
M/4 Missioni
Argomento già compiutamente trattato nel Dizionario alla voce D/3
- Diaria.
N
N/1
Nastri orari
Sono le fasce orarie entro cui l’azienda ha la facoltà di fissare
l’orario giornaliero di lavoro.
Esiste un nastro orario standard (compreso tra le 8,00
e le 17,15) che può riguardare tutti i lavoratori e un nastro
orario extra standard (compreso tra le 7,00 e le 19,15) che può
interessare solo una quota non superiore al 13% di tutto il personale in
azienda e al 10% delle succursali.
Eventuali articolazioni di orario che, per effettive esigenze operative,
vadano oltre i predetti nastri orari presuppongono l’intesa - senza
oneri aggiuntivi per l’azienda - con gli organismi sindacali.
I nastri orari non riguardano le succursali con orari speciali operanti
presso mercati, complessi industriali, fiere, mostre, congressi, stand,
sportelli di cambio, posti doganali, stazioni ferroviarie, marittime, aeree
o autostradali.
Quanto alle succursali attive presso centri commerciali, ipermercati e grandi
magazzini, l’orario di lavoro tiene conto delle esigenze di servizio
al pubblico anche oltre il nastro orario extra standard.
[N.B. - Per le attività soggette a specifiche
regolamentazioni ai sensi dell’art. 2 del C.C.N.L., espletate
direttamente o tramite enti autonomi (intermediazione mobiliare, leasing,
factoring, credito al consumo, gestione di carte di credito e debito, centri
servizi, limitatamente ad alcune attività, e gestione amministrativa
degli immobili d’uso), i nastri orari, standard ed extra standard,
sono estesi rispettivamente alle 17,45 il primo e alle 19,30 il secondo.
Quest’ultimo può comunque essere applicato solo a determinate
quote di personale].
O
O/1 Obblighi delle parti
Si veda in proposito il Dizionario alla lettera D/7 - Diritti
e doveri del personale.
O/2 Obblighi di leva
Si veda in proposito il Dizionario alla lettera C/5 -
Chiamata alle armi.
O/3
Orario di lavoro
ORARIO DI LAVORO SETTIMANALE
Dell’orario di lavoro settimanale abbiamo già parlato a proposito
della ‘Banca delle ore’ (lettera B/2 del
Dizionario).
In sintesi: l’orario di lavoro settimanale, che di norma va dal
lunedì al venerdì, è di 37 ore e 30 minuti (40 ore
nel caso di personale di vigilanza e custodia – si veda la relativa
lettera C/29 del Dizionario).
I lavoratori all’inizio di ogni anno possono optare per una riduzione
di 30 minuti (da utilizzare in un unico giorno della settimana o in due
giorni, per 15 minuti al giorno), oppure possono mantenere l’orario
pieno, riversando in ‘banca ore’ la mezz’ora di lavoro
in meno a settimana (per un totale di 23 ore) a cui hanno rinunziato.
L’orario settimanale può essere di 36 ore nei casi in cui
esso sia distribuito su 4 giorni per 9 ore al giorno oppure su 6 giorni
per 6 ore al giorno; oppure quando va dal lunedì pomeriggio al
sabato mattina; e infine quando comprende la domenica o prevede dei turni.
Ricordiamo che per turni si intendono quegli orari di lavoro che iniziano
o terminano fuori dai limiti fissati per l’orario extra standard.
ORARIO DI LAVORO GIORNALIERO
L’azienda fissa l’orario di lavoro di lavoro giornaliero (che
di norma è di 7 ore e 30 minuti) entro le fasce orarie di cui si
è già detto alla lettera N/1 - Nastri orari.
Per le indennità spettanti nei casi in cui l’orario giornaliero
termini oltre le 18,15 oppure oltre le 19,15 si veda quanto già
detto ai punti 4) e 5) della lettera I/1 - Indennità.
Errata corrige: al punto 4) della lettera I/1 abbiamo
indicato in parentesi le articolazioni dell’orario extra standard
e standard (7,00 - 19,30 e 8,00 - 17,45). Precisiamo adesso che tali limiti
orari si riferivano in realtà alle attività soggette a specifiche
regolamentazioni (art. 2 C.C.N.L.), mentre, ordinariamente, i rispettivi
limiti orari sono i seguenti: 7,00 - 19,15 e 8,00 - 17,15. Si veda, in
proposito, la lettera N/1 - Nastri orari.
O/4 Orario di sportello
L’orario di sportello settimanale di cui le aziende possono disporre
è di 40 ore.
Il limite può essere superato quando le succursali operano dentro
centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini, oppure presso mercati,
complessi industriali, fiere, mostre, congressi, stand, sportelli di cambio,
posti doganali, stazioni ferroviarie, marittime, aeree o autostradali.
In queste succursali, come pure in quelle situate in località turistiche,
o anche presso strutture pubbliche o di pubblica utilità, lo sportello
può essere aperto anche il sabato o la domenica (da quest’ultima
evenienza sono esclusi gli sportelli aperti presso complessi industriali).
Chi lavora presso succursali poste in località turistiche non può
lavorare di sabato per più di 20 volte l’anno, a meno che
il suo orario settimanale non sia di 36 ore (vedi le lettere L/12
e O/3).
Per i tempi di adibizione allo sportello si veda il Dizionario alla lettera
A/5.
O/5 Orario multiperiodale
Per esigenze tecniche, organizzative o commerciali l’azienda può,
nel corso dell’anno, distribuire l’orario di lavoro in maniera
tale da prevedere in certi periodi prestazioni ridotte, superando poi,
in altri di maggior lavoro, l’orario settimanale di 37 ore e 30
minuti (36 ore nei casi di distribuzione su 4 o 6 giorni).
Nei periodi di maggior lavoro (non più di 4 mesi per anno), la
prestazione lavorativa non può andare oltre le 9 ore e 30 minuti
al giorno e le 48 ore alla settimana. È inoltre escluso il lavoro
straordinario.
Nei periodi di minor lavoro, la prestazione lavorativa non può
essere inferiore alle 5 ore al giorno e alle 25 ore settimanali.
La retribuzione contrattuale settimanale resta sempre la stessa, sia nei
periodi di maggiore che in quelli di minore lavoro.
L’azienda, nel tenere conto delle esigenze rappresentate dai lavoratori,
dà la precedenza a chi vuole effettuare l’orario multiperiodale,
dal quale sono peraltro esclusi i lavoratori part-time.
Tale orario può in ogni caso essere svolto da non più del
2% del personale dipendente dall’azienda, che deve comunicarne preventivamente
l’adozione agli organismi sindacali (vedi la lettera I/2
- Informativa sindacale).
O/6 Organismi sindacali aziendali
Sono gli organi di coordinamento delle rappresentanze sindacali aziendali
(le cosiddette RSA) che fanno capo alle organizzazioni sindacali che hanno
preso parte alla stipula del Contratto o, quando queste manchino, le RSA
delle unità produttive interessate.
Memorandum |
Numeri
de “La Voce dei bancari” in cui è possibile reperire
le sezioni del Dizionario già pubblicate (gli annali della
rivista, a partire dal 1999, sono disponibili anche in rete, al
sito internet www. Fabi.it):
N. 3/2003: A/1 - A/10 (da ‘Abusi ed irregolarità
in materia di lavoro straordinario’ ad ‘Allontanamento
arbitrario dal servizio’)
N. 4/2003: A/11 - A/20 (da ‘Allontanamento
cautelare dal servizio’ a ‘Assegno ad personam’)
N. 5/2003: A/21 - A/30 (Errata corrige: da ‘Assenze
dal servizio’ a ‘Azioni positive’ )
N. 7/2003: B/1 - B/7 (da ‘Banca dati’
a ‘Buono pasto’)
N. 1/2004: C/1 - C/16 (da ‘Capogruppo’
a ‘Contrattazione integrativa aziendale’)
N. 2/2004: C/17 - C/24 (da ‘Contratto a tempo
determinato’ a ‘Controllo societario’)
N. 3/2004: C/25 - C/30 (da ‘Controversie
collettive’ a ‘ Custodia pegni’); D/1
- D/10 (da ‘Dati personali’ a ‘Donazione
di sangue’)
N. 4/2004: E/1 - E/2 (da ‘Eccedenze di Cassa
a ‘Ex festività’); F/1 - F/9
(da ‘Fatica (personale di)’ a ‘Fungibilità’)
N. 5/2004: G/1 - G/9 (da ‘Garanzie volte
alla sicurezza del lavoro’ a ‘Guardiania’); I/1
- I/5 (da ‘Indennità’ a ‘Intervallo’);
J/1 (‘Job sharing’). |
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