ASSICURATI
Impiegati, Quadri Direttivi e Dirigenti iscritti alla F.A.B.I. dei
settori creditizio, delle riscossioni ed assicurativo.
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Compagnia si obbliga a tenere indenni gli Assicurati, di quanto
questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili ai sensi
di legge e di contratto a fronte di perdite patrimoniali involontariamente
cagionate a terzi, compreso l’Istituto di appartenenza, in
relazione all’espletamento ed all’adempimento di compiti
di ufficio o di incarichi affidatigli e svolti nella loro qualità
di dipendenti.
La copertura opera per i soli casi di colpa grave così come
stabilito dalle previsioni contrattuali e dall’articolo 5
della Legge n° 190 del 1985
L’assicurazione opera anche nel caso in cui l’Istituto
di Credito, dopo aver risarcito il danno al Terzo, si rivalga sul
Dipendente.
A titolo esemplificativo la garanzia comprende:
– Smarrimento, distruzione, deterioramento di atti, documenti
e titoli non al portatore
– Rischi connessi con la concessione di prestiti, mutui e
fidi
– Attività svolta presso uffici titoli e/o borsini,
operazioni di tesoreria, operazioni con l’estero e di cambio,
bonifici, ritardati pagamenti utenze e tributi, compravendita di
valori mobiliari, taglio cedole, pagamento di titoli trafugati,
mancati richiami e/o proroghe di assegni ed effetti cambiari, ritardo
di storni e segnalazioni di non pagato di assegni, pagamento di
assegni a persone diverse al beneficiario in seguito a presentazione
di documenti contraffatti.
– Danni cagionati a terzi dall’assicurato durante lo
svolgimento delle proprie mansioni, comprese la conduzione dei locali
e delle attrezzature in affidamento.
– La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse la gestione
delle vertenze, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale per
sinistri relativi a controversie a seguito di danni cagionati dall’assicurato
nell’espletamento delle proprie mansioni, conseguenti ad un
fatto non doloso.
INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA
L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento prestate
per la prima volta dall’Assicurato nel corso del periodo di
efficacia dell’Assicurazione a condizione che tali richieste
siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre
2 anni prima dell’adesione del dipendente assicurato alla
presente copertura e per le richieste effettuate entro 12 mesi dalla
cessazione della stessa.
FRANCHIGIE E SCOPERTI
Su tutti i sinistri scoperto del 10%
con franchigia minima di _ 125,00
MASSIMALI DI GARANZIA PER OGNI ASSICURATO |
R.C. Professionale |
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Quadri Direttivi e Dirigenti: |
€ 38.735,00 per sinistro |
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€ 77.469,00 per anno |
Impiegati: |
€ 25.823,00 per sinistro |
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€ 51.646,00 per anno |
Nota Bene:
Se intendi elevare ulteriormente i massimali potrai utilizzare
le apposite schede qui sotto riprodotte. |