ESTRATTO DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI 1.10.2004 / 30.9.2005
Polizza Responsabilità Civile Bancari
 

ASSICURATI
Impiegati, Quadri Direttivi e Dirigenti iscritti alla F.A.B.I. dei settori creditizio, delle riscossioni ed assicurativo.

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Compagnia si obbliga a tenere indenni gli Assicurati, di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili ai sensi di legge e di contratto a fronte di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compreso l’Istituto di appartenenza, in relazione all’espletamento ed all’adempimento di compiti di ufficio o di incarichi affidatigli e svolti nella loro qualità di dipendenti.
La copertura opera per i soli casi di colpa grave così come stabilito dalle previsioni contrattuali e dall’articolo 5 della Legge n° 190 del 1985
L’assicurazione opera anche nel caso in cui l’Istituto di Credito, dopo aver risarcito il danno al Terzo, si rivalga sul Dipendente.
A titolo esemplificativo la garanzia comprende:
– Smarrimento, distruzione, deterioramento di atti, documenti e titoli non al portatore
– Rischi connessi con la concessione di prestiti, mutui e fidi
– Attività svolta presso uffici titoli e/o borsini, operazioni di tesoreria, operazioni con l’estero e di cambio, bonifici, ritardati pagamenti utenze e tributi, compravendita di valori mobiliari, taglio cedole, pagamento di titoli trafugati, mancati richiami e/o proroghe di assegni ed effetti cambiari, ritardo di storni e segnalazioni di non pagato di assegni, pagamento di assegni a persone diverse al beneficiario in seguito a presentazione di documenti contraffatti.
– Danni cagionati a terzi dall’assicurato durante lo svolgimento delle proprie mansioni, comprese la conduzione dei locali e delle attrezzature in affidamento.
– La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale per sinistri relativi a controversie a seguito di danni cagionati dall’assicurato nell’espletamento delle proprie mansioni, conseguenti ad un fatto non doloso.

INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA
L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento prestate per la prima volta dall’Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell’Assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre 2 anni prima dell’adesione del dipendente assicurato alla presente copertura e per le richieste effettuate entro 12 mesi dalla cessazione della stessa.

FRANCHIGIE E SCOPERTI
Su tutti i sinistri scoperto del 10%
con franchigia minima di _ 125,00

MASSIMALI DI GARANZIA PER OGNI ASSICURATO
R.C. Professionale  
Quadri Direttivi e Dirigenti: 38.735,00 per sinistro
  77.469,00 per anno
Impiegati: 25.823,00 per sinistro
  51.646,00 per anno

Nota Bene:
Se intendi elevare ulteriormente i massimali potrai utilizzare
le apposite schede qui sotto riprodotte.
 
> Polizza Responsabilità Civile Professionale
   DIPENDENTI SETTORE CREDITO E RISCOSSIONI
   Impiegati


Parliamo di responsabilità civile del bancario...
Cosa è utile sapere:
1. L’articolo 5 della Legge 13.5.1985 n. 190 prevede espressamente che: “Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare il quadro intermedio contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni contrattuali. La stessa assicurazione deve essere stipulata dal datore di lavoro in favore di tutti i propri dipendenti che, a causa del tipo di mansioni svolte, sono particolarmente esposti al rischio di responsabilità civile verso terzi.”
2. I CCNL di settore (art. 35 vigente CCNL ABI; art. 43 vigente CCNL BCC), richiamandosi alla norma di legge appena citata, regolamentano la materia della responsabilità civile verso terzi connessa allo svolgimento dell’attività professionale, circoscrivendo peraltro l’ambito di quella imputabile al lavoratore alla sola casistica della colpa grave (oltre, ovviamente, a quella del dolo)
3. La colpa grave può essere legittimamente imputata dal datore di lavoro al proprio dipendente al quale, ovviamente, è garantita la facoltà di impugnare la decisione aziendale
4. Solo il giudice, valutando anche e soprattutto il principio giuridico della diligenza dovuta nell’adempimento, potrà sentenziare sul livello di colpa, confermando la colpa grave imputata dall’azienda al dipendente ovvero considerando come colpa lieve quella a carico del lavoratore; lo stesso giudice sarà chiamato anche a misurare – proprio in tema di consistenza della colpa – la prevalenza della norma di legge rispetto a quelle contrattuali (vedi punti 1. e 2.)
5. Le polizze assicurative del tipo RCProfessionale (tra queste anche quella messa gratuitamente a disposizione dei propri iscritti da parte della FABI), proprio in ragione della previsione di legge di cui al punto 1., possono operare solo in secondo rischio: ciò significa che il danno patrimoniale deve essere assunto a proprio carico dall’Azienda ove si rilevino gli estremi dell’art.5 della Legge 190/85, ovvero quelli più ristretti fissati dai CCNL di settore
6. Le polizza RCProfessionale “donata” dalla FABI ai propri associati, pone a carico della Compagnia di assicurazione anche le spese legali (per un importo fino ad un quarto del massimale assicurato. Esempio: massimale RCProfessionale euro 129.115,00 = spese legali a carico della Compagnia: maxeuro 32.278,75) relative alla difesa, laddove il lavoratore sia chiamato in giudizio dal proprio datore di lavoro;
7. Il tema RCProfessionale è fortemente dibattuto; se ne occupa con adeguata cognizione anche una apposita area del sito Internet della Biverbroker srl, l’interlocutore FABI per le polizze agli iscritti (www.biverbroker.it, selezionando il pulsante “forum”).
Provate a consultarlo: ne scoprirete delle belle, ricordando sempre che il forum è, per definizione, uno spazio interattivo che, conseguentemente, potrete liberamente arricchire – senza remore, soggezioni e/o falsi pudori – con le vostre preziose domande!



Tutto ciò premesso, invitiamo i nostri iscritti che fossero richiesti di rispondere di danni patrimoniali discendenti dalla propria prestazione professionale
a) A coinvolgere immediatamente il sindacato aziendale o territoriale nella vicenda che li riguarda, affinché venga accertato se l’azienda ha correttamente ottemperato alle disposizioni di legge e di contratto in tema di responsabilità civile verso terzi;

b) A pretendere dall’azienda che le contestazioni di addebito siano circostanziate e formulate per iscritto;

c) A non rendersi disponibili al pagamento di alcuna somma prima che si sia compiutamente esaurito l’iter della pratica, diffidando nel contempo l’azienda dal disporre unilateralmente l’addebito di eventuali danni sul proprio conto corrente personale;

d) A fare professione di dignità, senza timori reverenziali nei confronti del datore di lavoro, sapendo di avere al proprio fianco un Sindacato in grado di tutelarli pienamente prima che una copertura assicurativa che, con altrettanta serietà, sarà in grado – laddove ne siano confermati i presupposti – di garantire la copertura prevista dal contratto di polizza.