a cura della Segreteria Nazionale Fabi      

Ferie ed orari di lavoro
   

Sul Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale” n.192 del 17 agosto 2004 è stato pubblicato il decreto legislativo 213/2004 in vigore dal
1° settembre 2004.

CHE COSA CAMBIA
Di rilievo è la disposizione contenuta nella lettera d) dell’art.1 che, in materia di Ferie, sostituisce integralmente il comma 1 dell’art.10 del d.lgs.n.66 del 2003.
In particolare la nuova previsione, dopo aver riaffermato che spetta al prestatore di lavoro un “periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane” dispone che “tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva….va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione”.
Vi rammentiamo che il ccnl 11 luglio 1999 già dispone, all’art.46 che “l’Azienda solo per particolari esigenze di servizio, può dividere le ferie in due periodi, uno dei quali non inferiore a 15 giorni lavorativi”.
La nuova disciplina pur mantenendo l’obbligatorietà del periodo minimo e l’impossibilità di sostituirlo con un compenso monetario, fraziona e diluisce il periodo feriale.
Infatti il d.lgs consente di spalmare le quattro settimane di ferie maturate nell’anno in un periodo massimo di 30 mesi (12 + 18) recependo nei fatti una richiesta dei datori di lavoro di maggior flessibilità nella gestione del personale.
Un ulteriore problema nasce poi dall’inciso “consecutive in caso di richiesta del lavoratore” che sembrerebbe dire, al contrario, che in mancanza di richiesta del lavoratore le due settimane possano essere anche fruite non consecutivamente.
L’inciso appare di segno contrario alla giurisprudenza consolidata che censura l’eccessivo frazionamento delle ferie rendendole inidonee alla propria funzione di recupero delle energie psico/fisiche e di cura delle relazioni affettive e sociali dei lavoratori.
Ci corre l’obbligo ricordarVi anche che il fatto che il periodo feriale possa essere ipoteticamente diluito in spezzoni di una settimana è in contrasto con la Convenzione Oil 132/1970 così come ratificata dalla legge 157/1981 che stabilisce che “una delle frazioni di congedo dovrà corrispondere almeno a due settimane ininterrotte di lavoro”.

NESSUNA RICADUTA SUI BANCARI
Tutto ciò considerato, va detto però che il decreto salvaguarda la autonomia della contrattazione collettiva e, quindi, nei settori come il nostro dove vi è una norma che disciplina il diritto dei lavoratori ad un periodo minimo di ferie nell’anno di maturazione(art.46 sopraccitato) non vi potranno essere conseguenze negative.

ATTENZIONE IN FASE DI RINNOVO DEI CONTRATTI!
Se mai in fase di rinnovo contrattuale dovremo stare attenti a rigettare eventuali tentativi dell’Abi a metter mano all’articolato contrattuale vigente.

Per quanto riguarda il nuovo regime sanzionatorio per le aziende che non rispettano la normativa sull’orario di lavoro Vi rimandiamo ad una prossima circolare esplicativa in fase di approfondimento in attesa dell’emanazione di una Circolare interpretativa sulla disciplina degli orari di lavoro a cura del Ministero del Lavoro.