
Sul Supplemento ordinario alla “Gazzetta
Ufficiale” n.192 del 17 agosto 2004 è stato pubblicato il
decreto legislativo 213/2004 in vigore dal
1° settembre 2004.
CHE
COSA CAMBIA
Di rilievo è la disposizione contenuta
nella lettera d) dell’art.1 che, in materia di Ferie, sostituisce
integralmente il comma 1 dell’art.10 del d.lgs.n.66 del 2003.
In particolare la nuova previsione, dopo aver riaffermato che spetta al
prestatore di lavoro un “periodo annuale di ferie retribuite non
inferiore a quattro settimane” dispone che “tale periodo,
salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva….va goduto
per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore,
nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti due settimane,
nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione”.
Vi rammentiamo che il ccnl 11 luglio 1999 già dispone, all’art.46
che “l’Azienda solo per particolari esigenze di servizio,
può dividere le ferie in due periodi, uno dei quali non inferiore
a 15 giorni lavorativi”.
La nuova disciplina pur mantenendo l’obbligatorietà del periodo
minimo e l’impossibilità di sostituirlo con un compenso monetario,
fraziona e diluisce il periodo feriale.
Infatti il d.lgs consente di spalmare le quattro settimane di ferie maturate
nell’anno in un periodo massimo di 30 mesi (12 + 18) recependo nei
fatti una richiesta dei datori di lavoro di maggior flessibilità
nella gestione del personale.
Un ulteriore problema nasce poi dall’inciso “consecutive
in caso di richiesta del lavoratore” che sembrerebbe dire,
al contrario, che in mancanza di richiesta del lavoratore le due settimane
possano essere anche fruite non consecutivamente.
L’inciso appare di segno contrario alla giurisprudenza consolidata
che censura l’eccessivo frazionamento delle ferie rendendole inidonee
alla propria funzione di recupero delle energie psico/fisiche e di cura
delle relazioni affettive e sociali dei lavoratori.
Ci corre l’obbligo ricordarVi anche che il fatto che il periodo
feriale possa essere ipoteticamente diluito in spezzoni di una settimana
è in contrasto con la Convenzione Oil 132/1970 così come
ratificata dalla legge 157/1981 che stabilisce che “una delle frazioni
di congedo dovrà corrispondere almeno a due settimane ininterrotte
di lavoro”.
NESSUNA RICADUTA SUI
BANCARI
Tutto ciò considerato, va detto però che il decreto salvaguarda
la autonomia della contrattazione collettiva e, quindi, nei settori come
il nostro dove vi è una norma che disciplina il diritto dei lavoratori
ad un periodo minimo di ferie nell’anno di maturazione(art.46 sopraccitato)
non vi potranno essere conseguenze negative.
ATTENZIONE IN FASE DI
RINNOVO DEI CONTRATTI!
Se mai in fase di rinnovo contrattuale dovremo stare attenti a rigettare
eventuali tentativi dell’Abi a metter mano all’articolato
contrattuale vigente.
Per
quanto riguarda il nuovo regime sanzionatorio per le aziende che non
rispettano la normativa sull’orario di lavoro Vi rimandiamo
ad una prossima circolare esplicativa in fase di approfondimento in
attesa dell’emanazione di una Circolare interpretativa sulla
disciplina degli orari di lavoro a cura del Ministero del Lavoro. |
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