di Grazia Sanfilippo
(con la supervisione del Dipartimento Organizzazione)
     
Le parole del contratto - Dizionario per l'uso n. 11
   

Siamo quasi alla fine del nostro percorso intorno alle parole, e alle cose, del Contratto (ancora il vecchio!): un’altra puntata, oltre questa, e il Dizionario - nonostante inevitabili “manchevolezze” - potrà dirsi concluso.
A questa undicesima tappa affidiamo l’esame delle lettere “P”, “Q”ed “R”, identificate nel codice alfabetico internazionale rispettivamente dalle parole ‘Palermo’, ‘Quebec’ e ‘Romeo’.
Ma le nostre lettere ci portano come sempre ad altro: il Romeo shakespeariano ci ricorda così, per un attimo, il miracolo dell’amore e della poesia. La poesia - che fa tesoro del meglio dell’animo umano, riuscendo spesso a esprimerne le verità più profonde e ineffabili - ci fa venire in mente un altro miracolo, purtroppo assai difficile da realizzarsi, quello della pace.
Un grande poeta del tormentato Trecento europeo, il Petrarca, di cui quest’anno ricorre il 7º centenario della nascita, concludeva una sua canzone all’Italia (e al mondo) con questo verso: “I’ vo gridando: Pace, pace, pace”.

DIZIONARIO PER L'USO
Dizionario per l’uso
Da Paga base a Risoluzione
del rapporto di lavoro
P/1
 Paga base o di livello
P/2
 Paga oraria
P/3
 Pari opportunità
P/4
 Part time
P/5
 Pausa
P/6
 Pegni
P/7
 Permessi per motivi personali o familiari
P/8
 Permessi per ricerca di altra occupazione
P/9
 Piè di lista
P/10
 Preavviso
P/11
 Premio aziendale
P/12
 Premio di rendimento
P/13
 Preposti
P/14
 Prestazioni aggiuntive
P/15
 Procedimento penale
P/16
 Profili professionali
P/17
 Prova (periodo di)
P/18
 Provvedimenti disciplinari
P/19
 Provvidenze per motivi di studio
P/20
 Pulizia (personale di)
Q
Q/1
 Quadri direttivi
R
R/1  Reperibilità
R/2  Residenza e domicilio
R/3  Responsabilità civile verso terzi
R/4  Responsabilità penale
R/5  Riqualificazione del personale
R/6  Rischio (indennità di)
R/7  Risoluzione del rapporto di lavoro

 

P
P/1 - Paga di livello o paga base
È quella parte del trattamento economico - già prevista nei precedenti contratti ABI ed ACRI del 1994 e del 1995 - confluita, a partire dal 1º gennaio 2000, nella voce ‘stipendio’

P/2 - Paga oraria
È la retribuzione calcolata ad ore.
Al di là delle complesse modalità di calcolo (per le quali si potrà consultare l’art. 91 del C.C.N.L.), in questa sede vale solo la pena di rammentare che la misura della paga oraria costituisce la base per il calcolo del compenso spettante per il lavoro straordinario.

P/3 - Pari opportunità
Si veda, in proposito, il Dizionario alla lettera A/30 - Azioni positive.

P/4 - Part time
Si veda il Dizionario alla lettera C/18 - Contratto a tempo parziale. .

P/5 - Pausa
Con questo termine, più che all’intervallo di un’ora spettante ai lavoratori per la colazione (si veda in proposito il Dizionario alla lettera I/5 - Intervallo), ci si riferisce alla pausa di lavoro concessa ai centralinisti (vd. la corrispondente lettera C/3) o agli addetti in via esclusiva ai videoterminali. Questi ultimi - dopo due ore di adibizione continuativa alle predette apparecchiature - hanno di regola diritto ad una pausa di un quarto d’ora. Se però tali lavoratori sono inseriti nei turni presso i servizi o i reparti (centrali o periferici) di elaborazione dati (anche di tipo consortile), essi hanno diritto a due pause di 10 minuti, oltre ad una pausa di 30 minuti nella giornata, da fruire in modo da non determinare interruzioni nel funzionamento del servizio.

P/6 - Pegni
Si veda il Dizionario alla lettera C/30 - Custodia pegni.

P/7 - Permessi per motivi personali o familiari
L’azienda, ai sensi dell’art. 48 del C.C.N.L., può accordare al lavoratore che ne faccia richiesta per giustificati motivi personali o familiari brevi permessi retribuiti non computabili nelle ferie annuali.
Inoltre, “per interessi di famiglia e per gravi motivi di indole privata” (secondo quanto recita testualmente il Contratto), è possibile che essa conceda adeguati periodi di congedo, determinando se e per quanto tempo corrispondere il trattamento economico.
Per i periodi di aspettativa non retribuita si veda il nostro Dizionario alle lettere A/17 - Aspettativa non retribuita e A/18 - Aspettativa per malattia o infortunio.

P/8 - Permessi per ricerca di altra occupazione
Durante il periodo di preavviso prestato in servizio, il lavoratore ha diritto ad usufruire di adeguati permessi, per non meno di 2 ore al giorno, finalizzati alla ricerca di un altro lavoro (art. 62 C.C.N.L.), a meno che egli non si sia dimesso spontaneamente.

P/9 - Piè di lista
Si veda in proposito la lettera D/3 - Diaria.

P/10 - Preavviso
Per il preavviso dovuto in caso di dimissioni e/o per la corrispondente indennità di mancato preavviso si veda il Dizionario alla corrispondente lettera D/5 Dimissioni.
Per il preavviso dovuto in caso di licenziamento ad iniziativa dell’azienda, per i casi in cui esso è previsto, si veda ancora il Dizionario alla lettera
L/9 Licenziamento.
Si ricorda, infine, che le misure del preavviso o, in difetto, della corrispondente indennità sono riportate nell’allegato 6 del Contratto.

P/11 - Premio aziendale
Condizioni e criteri di erogazione del premio aziendale sono stabiliti, presso ciascun istituto di credito, nel Contratto integrativo aziendale (il cosiddetto C.I.A.).
Diversi sono i parametri che possono essere utilizzati per determinarne gli importi (tra gli altri: indicatori di redditività, di efficienza, di produttività, di qualità, di rischiosità, di struttura. In proposito si veda l’art. 40 del C.C.N.L.).
Esiste dunque una stretta correlazione tra il premio aziendale e i risultati (economici, produttivi, qualitativi) conseguiti dall’azienda, tant’è che in caso di risultato negativo delle attività ordinarie l’azienda non darà luogo all’erogazione del premio.
Il premio aziendale viene inoltre corrisposto in base all’inquadramento, tenendo conto anche degli apporti professionali, delle attività svolte e della funzione ricoperta. Se il giudizio prefessionale di sintesi attribuito al dipendente è negativo, il premio non viene però erogato.
In caso di assenza dal servizio, il premio aziendale viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza.
In caso di assenza retribuita, la riduzione non si applica se l’assenza non supera i tre mesi.
Quando l’assenza supera i tre mesi, la riduzione non si applicherà solo per i primi tre mesi, a meno che essa non si sia protratta per un intero anno.
La riduzione non si applica comunque per i periodi di assenza per ferie né per i periodi di astensione obbligatoria dal lavoro (cinque mesi) in caso di gravidanza o puerperio.

P/12 - Premio di rendimento
Il premio annuale di rendimento è stato ridistribuito, a partire dal gennaio del 2000, su 13 mensilità, secondo misure standard di settore.

P/13 - Preposti
I preposti, ovvero i dipendenti ai quali viene affidata la responsabilità di una succursale, comunque denominata, possono appartenere alla 3ª area professionale, con livelli retributivi variabili dal 2º al 4º a seconda del numero totale degli addetti (si veda in proposito il Dizionario alla lettera A/16 - Aree professionali), oppure alla categoria dei quadri direttivi.
Anche in quest’ultimo caso, l’inquadramento minimo riconosciuto varia in funzione del numero degli addetti, e più precisamente:
- 1º livello retributivo per i preposti a succursale da 5 a 6 addetti compreso il preposto;
- 2º livello retributivo se gli addetti sono 7;
- 3º livello retributivo se gli addetti vanno da 8 a 9;
- 4º livello retributivo da 10 addetti in su.

P/14 - Prestazioni aggiuntive
Si veda il Dizionario alla lettera B/2 - Banca delle ore e alla lettera L/7 - Lavoro straordinario.

P/15 - Procedimento penale
Nella lettera A/11 del Dizionario abbiamo già parlato dell’allontamento cautelare dal servizio che l’azienda può disporre nel caso in cui il lavoratore incorra in un procedimento penale.
Qui ci limitiamo a trattare il caso del lavoratore che riceve un’informazione di garanzia o un provvedimento analogo, o che incorre nell’azione penale, esclusivamente in relazione a fatti commessi nell’esercizio delle sue funzioni.
In questi casi, le spese giudiziali - comprese quelle relative all’assistenza legale - sono tutte a carico dell’azienda, fermo restando il diritto del lavoratore a scegliersi un legale di sua fiducia.
Il lavoratore mantiene il diritto alla retribuzione anche se viene privato della libertà personale (fermi restando, ovviamente, i casi di risoluzione del rapporto di lavoro da imputare a causa diversa).
L’onere di eventuali risarcimenti, richiesti dalla parte lesa che si costituisca parte civile nei confronti del lavoratore, è a carico dell’azienda.
Il lavoratore che si trovi in una delle condizioni qui richiamate deve comunque darne immediata comunicazione all’azienda.
Ricordiamo, infine, che le tutele in discorso operano anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, sempre che si tratti di fatti commessi durante il rapporto di lavoro.

P/16 - Profili professionali
I profili professionali corrispondono a una sintetica descrizione delle mansioni e della professionalità necessaria a svolgerle proprie di un determinato gruppo di lavoratori.
Nel nostro caso, i profili delle cosiddette ‘aree professionali’ e dei ‘quadri direttivi’ sono delineati rispettivamente agli articoli 76-78 e 66 del vigente C.C.N.L.
Quanto al Dizionario, è possibile rinvenire una sintetica descrizione di tali profili alle lettere A/16- Aree professionali e Q/1 - Quadri direttivi.

P/17 - Prova (periodo di)
Il periodo di prova non può essere superiore ai 3 mesi, salvo che per il personale addetto a mansioni operaie o inquadrato nella 1ª area professionale, il cui periodo di prova non può superare i 30 giorni.
Alla fine del periodo di prova il personale si intende confermato in servizio.
Sono esonerati dal periodo di prova i lavoratori di banche incorporate o di cui si sia assunta la prosecuzione degli affari purché abbiano prestato almeno 3 mesi di servizio presso la banca di provenienza.
Durante il periodo di prova sia il lavoratore che l’azienda possono recedere senza preavviso.
Nel primo caso, al lavoratore saranno corrisposte le competenze dovute sino al giorno in cui egli ha effettivamente lavorato. Se invece è l’azienda ad avere sciolto il rapporto contrattuale, essa dovrà corrispondere le competenze sino alla fine del mese in corso.
Per il resto, occorre ricordare che al personale in prova si applicano tutte le altre disposizioni del vigente Contratto.

P/18 - Provvedimenti disciplinari
A questo tema assai delicato ‘La voce dei Bancari’ ha dato largo spazio. Si vedano, in particolare, le schede da conservare contenute nel n. 5/2001 (Provvedimenti disciplinari. Genesi della sanzione e procedura difensiva).
Quanto al Contratto, l’art. 36 si limita ad elencare le sanzioni applicabili in relazione alla gravità o recidività della mancanza ovvero al grado della colpa.
I provvedimenti disciplinari applicabili sono i seguenti:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni;
d) licenziamento per giustificato motivo (ovvero per un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore);
e) licenziamento per giusta causa (ovvero per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro).

Lo stesso art. 36 pone anche in rilievo la possibilità per l’azienda di disporre, per il tempo strettamente necessario, l’allontanamento temporaneo del lavoratore dal servizio, in attesa di deliberare il definitivo provvedimento disciplinare, almeno quando ciò sia richiesto dalla natura della mancanza o dalla necessità di effettuare accertamenti in relazione alla stessa.

P/19 - Provvidenze per motivi di studio
Vedi lettera A/9 - Agevolazioni e provvidenze per motivi di studio.

P/20 - Pulizia (personale di)
Il personale di pulizia appartiene alla 1ª area professionale.


Q
Q/1 - Quadri direttivi
I quadri direttivi, secondo la definizione che ne dà l’art. 66 del C.C.N.L., sono quei lavoratori che pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti svolgono, in maniera continuativa e prevalente, mansioni che comportino elevate responsabilità funzionali, per le quali sia richiesta una notevole preparazione professionale e/o particolari specializzazioni, e che abbiano maturato un’esperienza significativa in rete o presso strutture centrali, oppure responsabilità di direzione, coordinamento e controllo di altri lavoratori appartenenti alla stessa categoria e/o alla 3ª area professionale.
Innumerevoli sono i tipi di attività che comportano l’inquadramento in tale categoria.
Il Contratto cita esplicitamente:
a) coloro che svolgono attività specialistiche che richiedono il possesso di metodi professionali complessi oppure l’uso di procedure prevalentemente non standard, per esempio nell’area legale, in quella delle attività di analisi e pianificazione organizzativa, del controllo di gestione, del marketing, dell’auditing, dell’ingegneria finanziaria e della tesoreria;
b) coloro che hanno la responsabilità della gestione di segmenti di clientela, oppure di linee di prodotto e/o di attività di promozione e di consulenza finanziaria, e che hanno al tempo stesso rilevante autonomia di poteri conferiti per il raggiungimento degli obiettivi aziendali;
c) coloro che hanno la responsabilità di una succursale, cioè i preposti (si veda, in proposito, il Dizionario alla lettera P/13 - Preposti).

Delle più rilevanti problematiche afferenti ai quadri direttivi ci siamo già occupati nel nostro Dizionario.
È quindi opportuno un semplice rinvio agli argomenti già trattati:
* per l’ “assegnazione a mansioni superiori” e per la “fungibilità” si consultino le lettere A/19 ed F/9;
* per la “forfettizzazione” del compenso per lavoro straordinario e per il “lavoro straordinario” si vedano le lettere F/7 ed L/7;
* per il trattamento di missione si veda la lettera D/3 - Diaria;
* per le “ferie” si veda la lettera F/2 (N.B. : nel n. 4/2004, che conteneva la puntata n. 8 del Dizionario, a pag. 15, a causa di un refuso è stato omesso proprio l’inizio della lettera F/2, che trattava il tema delle ferie. Riportiamo, quindi, il breve testo mancante, che va inserito subito dopo la piccola annotazione riguardante il personale di fatica e prima di “Durante il primo anno di lavoro ecc. ecc.”:
F/2 Ferie Il periodo di riposo dal lavoro, legato anche etimologicamente all’idea della festa (il plurale latino feriae è infatti probabilmente connesso con il termine festus, “festivo”), è un diritto fondamentale di tutti i lavoratori, regolamentato dall’art. 46 del vigente C.C.N.L.).


R
R/1 - Reperibilità
Della reperibilità, o meglio della indennità per essa spettante al personale appartenente alle tre aree professionali e al 1º e 2º livello dei quadri direttivi, abbiamo già parlato nel Dizionario alla lettera I/1 - Indennità.
Ricordiamo che essa può essere richiesta al personale che svolga determinati servizi (per esempio: estrazione valori, sistemi di sicurezza, impianti tecnologici, servizi automatizzati all’utenza).
Chi ha l’obbligo della reperibilità può assentarsi dalla propria residenza solo previa segnalazione alla Direzione, garantendo comunque la reperibilità stessa e l’effettuazione degli interventi richiesti.
L’azienda, da parte sua, deve garantire l’opportuna turnazione del personale reperibile.
Anche i quadri direttivi di 3º e 4º livello la cui presenza è necessaria per l’estrazione dei valori devono garantire la loro reperibilità. Possono assentarsi dalla residenza previa segnalazione all’azienda, a meno di urgenti necessità, nel qual caso dovranno comunque successivamente dare all’azienda motivato avviso della loro assenza.

R/2 - Residenza e domicilio
I termini residenza e domicilio sono richiamati dall’art. 30 del Contratto, che segnala tra gli obblighi del personale anche quello di comunicarne con sollecitudine all’azienda ogni mutamento. Ricordiamo che per residenza si intende il luogo di dimora abituale di ciascun cittadino (vd. il Dizionario alla lettera D/6 - Dimora), indicato nei registri anagrafici di ciascun comune, mentre il domicilio è il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei propri affari ed interessi, che può anche non coincidere con la residenza anagrafica.

R/3 - Responsabilità civile verso terzi
La norma contenuta nell’art. 35 del C.C.N.L. in ordine alla responsabilità civile verso terzi, spesso trascurata dalle aziende, è di grande importanza per i lavoratori (non solo per i quadri direttivi), che purtroppo ne ignorano spesso l’esistenza. Ne riportiamo integralmente il testo:
“In relazione a quanto previsto dall’art. 5 della legge del 13 maggio 1985, n. 190, le aziende terranno a proprio carico l’onere per la copertura della responsabilità civile verso terzi - ivi comprese le eventuali connesse spese legali - conseguente allo svolgimento delle mansioni contrattuali, salvo i casi di dolo o colpa grave, dei quadri direttivi, e degli altri lavoratori/lavoratrici particolarmente esposti al rischio medesimo”.
Ricordiamo che la legge 190 ha per oggetto il riconoscimento giuridico dei quadri direttivi e che l’art. 5 richiamato dal Contratto recita quanto segue: “Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare il quadro intermedio contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni contrattuali. La stessa assicurazione deve essere stipulata dal datore di lavoro in favore di tutti i propri dipendenti che, a causa del tipo di mansioni svolte, sono particolarmente esposti al rischio di responsabilità civile verso terzi”.

R/4 - Responsabilità penale
Vedi lettera A/11 - Allontanamento cautelare dal servizio, e lettera P/15 - Procedimento penale.

R/5 - Riqualificazione del personale
Vedi lettera F/8 - Formazione professionale.

R/6 - Rischio (indennità di)
Vedi lettera C/2 - Cassa, e I/1 - Indennità.

R/7 - Risoluzione del rapporto di lavoro
Vedi lettera C/4 - Cessazione del rapporto di lavoro, D/5 - Dimissioni, e L/9 - Licenziamento.