di Giacomo Guerriero Responsabile Servizio di Prevenzione ASL RM C      
Il nuovo testo unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori
   

Con la legge n. 186 del 27 luglio 2004 è stata prorogata fino al 13 marzo 2005, la delega al Governo per l’emanazione del Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, ormai già predisposto dai tecnici e dai consulenti del Ministero del lavoro.

La riconduzione della normativa vigente in materia di prevenzione infortuni, quali ad esempio il D. Lgs 626/94 e DPR 547/55, in un “Testo Unico”, ha come finalità principale quella di semplificare e rendere maggiormente chiari gli obblighi dei datori di lavoro, con conseguente innalzamento della qualità e della sicurezza del lavoro. La bozza di Testo Unico, infatti, ha come strategia prevenzionistica quella di perseguire obiettivi sostanziali e non formali, inducendo le imprese, anche con norme premiali ed incentivanti, a perseguire condotte socialmente responsabili.
Pertanto si è provveduto ad armonizzare tutte le leggi vigenti in una logica unitaria, abrogando tutte le innumerevoli normative speciali, integrate nel Testo Unico e facendo esplicito e specifico riferimento alle normative di settore che, al contrario, rimangono in vigore al di fuori di questo, quali ad esempio le norme UNI e CEI. Ciò permette di rendere maggiormente controllabili ed accessibili le norme prevenzionistiche.
Di conseguenza, il testo legislativo da approvare, contiene soltanto i principi di prevenzione infortuni fondamentali in grado di assicurare uniformità in tutto il territorio nazionale, in cui vengono ricompresi esclusivamente gli obblighi di natura organizzativa comportamentale, mentre sono riservate agli allegati le norme di buona tecnica, le buone prassi ed i principi generali di sicurezza cui devono corrispondere gli standard tecnico-costruttivi di macchine, impianti, apparecchi elettrici e di altri settori specifici di interesse per la sicurezza.
Questa è l’innovazione più importante introdotta nel Testo Unico, che consiste nell’aver affidato un ruolo significativo alla buona tecnica ed alle buone prassi, introducendo, così, una sorta di meccanismo di aggiornamento “automatico” al progresso tecnologico di tutta la normativa prevenzionistica.
Infatti, le norme di buona tecnica, quali le norme CEI e le norme UNI, vengono continuamente aggiornate dagli enti, senza la necessità di decreti legge da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale.

Le principali innovazioni nel Testo Unico, riguardano:

1) Campo di applicazione delle norme di prevenzione infortuni: si estenderà l’applicabilità delle norme di prevenzione infortuni alle nuove figure lavorative quali i telelavoratori subordinati, ecc.
2) Computo dei lavoratori: vengono precisati i criteri per calcolare il numero dei lavoratori necessari per la definizione degli obblighi per le imprese. Ad esempio si escludono dal computo i lavoratori in prova, i lavoratori socialmente utili, i lavoratori occasionali i lavoratori a progetto, i Co. Co. Co., ecc.
3) Bilateralità: è prevista per gli enti bilaterali, la funzione di collaborazione per l’applicazione delle norme di prevenzione infortuni e di raffreddamento delle controversie tra lavoratori e datori di lavoro.
4) Buona prassi: il Testo Unico, come già detto, contiene il riferimento a codici di condotta e buone prassi per il miglioramento del livello di sicurezza.
5) Gestione della sicurezza secondo l’individuazione di obiettivi di miglioramento oltre che del rispetto della legge: è prevista la possibilità di adozione di procedure e manuali di qualità.
6) Riformulazione degli obblighi dei preposti e ridefinizione delle responsabilità tra datori di lavoro e dirigenti.
7) Misure di semplificazione per le piccole imprese e per le imprese artigiane.
8) Misure di semplificazione per tutte le aziende.
9) Modifiche o integrazioni delle discipline vigenti per i singoli settori interessati per evitare disarmonie, quali ad esempio quelle attuali inerenti gli agenti fisici (rumore, vibrazioni).
10) Riordino della disciplina in materia di attrezzature di lavoro, di luoghi di lavoro, e di utilizzo dei D.P.I. In particolare, per quanto riguarda le attrezzature di lavoro, il nuovo Testo Unico stabilisce che queste ultime devono essere conformi alle relative norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. In tal modo, è stato operato il necessario raccordo tra le “direttive di prodotto” e le “direttive di utilizzo” relativamente alle attrezzature di lavoro, affinché acquistando attrezzature marcate CE, rispondenti, quindi, alle norme sulla libera circolazione, queste possono essere impiegate certi del rispetto anche delle norme di utilizzo. Ovviamente, tali attrezzature devono essere installate secondo le indicazioni fornite dal fabbricante, mantenute in efficienza, ecc.
11) Riordino e razionalizzazione delle competenze istituzionali in materia di vigilanza sul rispetto delle norme di prevenzione infortuni.
Infine il Testo Unico da approvare, consequenzialmente con l’inserimento della buona tecnica e delle buone prassi, dà particolare importanza all’istituto della “disposizione” che consiste nel potere degli ispettori di vigilanza di impartire ordini di adeguamento alla buona tecnica e alle buone prassi in sede amministrativa, pur mantenendosi il ricorso alla repressione di tipo penale in caso di inosservanza delle indicazioni di sicurezza così impartite.
Così facendo, si rende possibile anche razionalizzare l’uso della sanzione penale, orientandone la funzione delle ispezioni verso una vigilanza finalizzata ad indurre i datori di lavoro all’osservanza delle norme in sede prevenzionistica con sanzioni amministrative, mentre, solo in caso di inottemperanza, con sanzioni penali a forte capacità di deterrenza in virtù dell’inasprimento della pena pecuniaria prevista.