Con la legge n. 186
del 27 luglio 2004 è stata prorogata fino al 13 marzo 2005, la
delega al Governo per l’emanazione del Testo Unico in materia di
salute e sicurezza dei lavoratori, ormai già predisposto dai tecnici
e dai consulenti del Ministero del lavoro.
La riconduzione
della normativa vigente in materia di prevenzione infortuni, quali ad
esempio il D. Lgs 626/94 e DPR 547/55, in un “Testo Unico”,
ha come finalità principale quella di semplificare e rendere maggiormente
chiari gli obblighi dei datori di lavoro, con conseguente innalzamento
della qualità e della sicurezza del lavoro. La bozza di Testo Unico,
infatti, ha come strategia prevenzionistica quella di perseguire obiettivi
sostanziali e non formali, inducendo le imprese, anche con norme premiali
ed incentivanti, a perseguire condotte socialmente responsabili.
Pertanto si è provveduto ad armonizzare tutte le leggi vigenti
in una logica unitaria, abrogando tutte le innumerevoli normative speciali,
integrate nel Testo Unico e facendo esplicito e specifico riferimento
alle normative di settore che, al contrario, rimangono in vigore al di
fuori di questo, quali ad esempio le norme UNI e CEI. Ciò permette
di rendere maggiormente controllabili ed accessibili le norme prevenzionistiche.
Di conseguenza, il testo legislativo da approvare, contiene soltanto i
principi di prevenzione infortuni fondamentali in
grado di assicurare uniformità in tutto il territorio nazionale,
in cui vengono ricompresi esclusivamente gli obblighi di natura organizzativa
comportamentale, mentre sono riservate agli allegati le norme di buona
tecnica, le buone prassi ed i principi generali di sicurezza cui devono
corrispondere gli standard tecnico-costruttivi di
macchine, impianti, apparecchi elettrici e di altri settori specifici
di interesse per la sicurezza.
Questa è l’innovazione più importante introdotta nel
Testo Unico, che consiste nell’aver affidato un ruolo significativo
alla buona tecnica ed alle buone prassi, introducendo, così, una
sorta di meccanismo di aggiornamento “automatico” al progresso
tecnologico di tutta la normativa prevenzionistica.
Infatti, le norme di buona tecnica, quali le norme CEI e le norme UNI,
vengono continuamente aggiornate dagli enti, senza la necessità
di decreti legge da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale.
Le principali innovazioni
nel Testo Unico, riguardano:
1) Campo
di applicazione delle norme di prevenzione infortuni: si estenderà
l’applicabilità delle norme di prevenzione infortuni alle
nuove figure lavorative quali i telelavoratori subordinati, ecc.
2) Computo
dei lavoratori: vengono precisati i criteri per calcolare il numero dei
lavoratori necessari per la definizione degli obblighi per le imprese.
Ad esempio si escludono dal computo i lavoratori in prova, i lavoratori
socialmente utili, i lavoratori occasionali i lavoratori a progetto, i
Co. Co. Co., ecc.
3) Bilateralità:
è prevista per gli enti bilaterali, la funzione di collaborazione
per l’applicazione delle norme di prevenzione infortuni e di raffreddamento
delle controversie tra lavoratori e datori di lavoro.
4) Buona
prassi: il Testo Unico, come già detto, contiene il riferimento
a codici di condotta e buone prassi per il miglioramento del livello di
sicurezza.
5) Gestione
della sicurezza secondo l’individuazione di obiettivi di miglioramento
oltre che del rispetto della legge: è prevista la possibilità
di adozione di procedure e manuali di qualità.
6) Riformulazione
degli obblighi dei preposti e ridefinizione delle responsabilità
tra datori di lavoro e dirigenti.
7) Misure
di semplificazione per le piccole imprese e per le imprese artigiane.
8) Misure
di semplificazione per tutte le aziende.
9) Modifiche
o integrazioni delle discipline vigenti per i singoli settori interessati
per evitare disarmonie, quali ad esempio quelle attuali inerenti gli agenti
fisici (rumore, vibrazioni).
10) Riordino
della disciplina in materia di attrezzature di lavoro, di luoghi di lavoro,
e di utilizzo dei D.P.I. In particolare, per quanto riguarda le attrezzature
di lavoro, il nuovo Testo Unico stabilisce che queste ultime devono essere
conformi alle relative norme legislative e regolamentari di recepimento
delle direttive comunitarie di prodotto. In tal modo, è stato operato
il necessario raccordo tra le “direttive di prodotto” e le
“direttive di utilizzo” relativamente alle attrezzature di
lavoro, affinché acquistando attrezzature marcate CE, rispondenti,
quindi, alle norme sulla libera circolazione, queste possono essere impiegate
certi del rispetto anche delle norme di utilizzo. Ovviamente, tali attrezzature
devono essere installate secondo le indicazioni fornite dal fabbricante,
mantenute in efficienza, ecc.
11) Riordino
e razionalizzazione delle competenze istituzionali in materia di vigilanza
sul rispetto delle norme di prevenzione infortuni.
Infine il Testo Unico da approvare, consequenzialmente con l’inserimento
della buona tecnica e delle buone prassi, dà particolare importanza
all’istituto della “disposizione” che consiste nel potere
degli ispettori di vigilanza di impartire ordini di adeguamento alla buona
tecnica e alle buone prassi in sede amministrativa, pur mantenendosi il
ricorso alla repressione di tipo penale in caso di inosservanza delle
indicazioni di sicurezza così impartite.
Così facendo, si rende possibile anche razionalizzare l’uso
della sanzione penale, orientandone la funzione delle ispezioni verso
una vigilanza finalizzata ad indurre i datori di lavoro all’osservanza
delle norme in sede prevenzionistica con sanzioni amministrative, mentre,
solo in caso di inottemperanza, con sanzioni penali a forte capacità
di deterrenza in virtù dell’inasprimento della pena pecuniaria
prevista.
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