Con questa dodicesima puntata - dedicata alle
lettere “S”, “T”,
“U” e “V”,
, che nel codice alfabetico internazionale sono identificate rispettivamente
dalle parole ‘sierra’, ‘tango’, ‘uniform’
(nel senso di uniforme, divisa) e ‘Victor’ - chiudiamo il
nostro Dizionario, che ci ha fatto incontrare per oltre un anno.
L’impresa di ridurre a semplicità il Contratto più
di una volta ci è apparsa ardua. Resta comunque la s p e r a n
z a che, al di là di qualche inevitabile défaillance, questo
tentativo di chiarificazione e sintesi possa essere servito a qualcosa
e, soprattutto, a qualcuno.
Un cordiale saluto a tutti da G.S.
DIZIONARIO
PER L'USO
Dizionario
per l’uso
Da Santo Patrono a Volontariato |
S/1 |
Santo Patrono |
S/2 |
Sanzioni disciplinari |
S/3 |
Scatti di anzianità |
S/4 |
Segreto d’ufficio |
S/5 |
Semifestività |
S/6 |
Servizio militare |
S/7 |
Sicurezza
del lavoro |
S/8 |
Sistema incentivante |
S/9 |
Sostituzioni |
S/10 |
Sportello (orario di) |
S/11 |
Sportello (limite di adibizione individuale
allo) |
S/12 |
Stock granting |
S/13 |
Stock option |
S/14 |
Straordinario |
S/15 |
Sviluppo professionale e di carriera |
T |
T/1 |
Telelavoro |
T/2 |
Tempi di vita delle
città |
T/3 |
Tenuta di lavoro |
T/4 |
Trasferimento |
T/5 |
Trasferta |
T/6 |
Trattamento di fine
rapporto |
T/7 |
Trattamento economico |
T/8 |
Tredicesima mensilità |
T/9 |
Turni |
T/10 |
Tutele per fatti connessi
all’esercizio delle funzioni |
U |
U/1 |
Unioni di fatto |
V |
V/1 |
Valutazione del lavoratore |
V/2 |
Videoterminali |
V/3 |
Vigilanza (personale di) |
V/4 |
Volontariato |
S
S/1 Santo Patrono
La giornata del Santo Patrono rientra tra le semifestività (vd.
lettera F/3 - Festività civili e semifestività).
S/2 Sanzioni disciplinari
Si veda, in proposito, il Dizionario alla lettera P/18
- Provvedimenti disciplinari e, per una disamina più completa ed
articolata, il n. 5/2001 de ‘La Voce dei Bancari’ (Provvedimenti
disciplinari. Genesi della sanzione e procedura difensiva).
S/3 Scatti di anzianità
Gli scatti di anzianità (artt. 69 e 80 del C.C.N.L.) vengono riconosciuti
con cadenza triennale.
Ogni scatto decorre dal primo giorno del mese in cui matura.
In tutti i casi di assunzione, il primo scatto di anzianità spetta
dopo 4 anni, e lo stesso periodo di tempo occorre in caso di passaggio
al 3º o al 4º livello dei quadri direttivi.
Il numero massimo di scatti attualmente spettanti al personale appartenente
alle aree professionali e al 1º e 2º livello dei quadri direttivi
è di 8.
Ai quadri direttivi di 3º e 4º livello spettano un numero massimo
di 7 scatti, che decorrono dalla data di assunzione o nomina.
È importante ricordare che chi era in servizio al momento della
stipula dei precedenti Contratti (19 dicembre 1994 per le aree professionali
e 1 luglio 1995 per gli ex funzionari) conserva la progressione degli
scatti precedentemente stabiliti, nel numero massimo di 12.
S/4 Segreto d’ufficio
Osservare il segreto d’ufficio è uno degli obblighi cui è
tenuto - ai sensi dell’art. 30 del vigente C.C.N.L. - tutto il personale
(vd. Dizionario alla lettera D/7 - Diritti e doveri del
personale).
S/5 Semifestività
Si veda in proposito il Dizionario alla lettera F/3 -
Festività civili e semifestività.
S/6 Servizio militare
Si veda in proposito il Dizionario alla lettera C/5 -
Chiamata alle armi.
N.B.- Tutta la materia adesso ha perso attualità
in seguito all’abolizione dell’obbligatorietà del servizio
militare.
S/7 Sicurezza del lavoro
La sicurezza del lavoro rientra tra le materie demandate alla contrattazione
integrativa aziendale (vd. lettera C/16 - Contrattazione
integrativa aziendale).
S/8 Sistema incentivante
A fronte del raggiungimento di specifici obiettivi, diversi da quelli
prescelti per il premio aziendale (si veda in proposito il Dizionario
alla lettera P/11 - Premio aziendale), l’azienda
può contemplare, ai sensi dell’art. 43 del vigente C.C.N.L.,
l’erogazione di particolari premi incentivanti, eventualmente anche
sotto forma di stock option e stock granting (vd. qui
di seguito le lettere S/12 e S/13).
L’azienda stabilisce l’ammontare globale dei premi, i criteri
di attribuzione e i tempi di corresponsione degli stessi per gruppi omogenei
di posizioni lavorative, senza dimenticare quei lavoratori che - in base
alle mansioni svolte - possono fornire solo contributi indiretti al raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
Prima di rendere operativo il sistema di incentivi predisposto, l’azienda
deve comunque informare il sindacato che, entro 3 giorni dal ricevimento
della comunicazione, può chiedere di avviare un confronto, per
fare le sue considerazioni ed avanzare eventuali proposte.
In ogni caso, al termine della procedura di confronto (che si esaurisce
entro 15 giorni dall’informativa), l’azienda può adottare
i provvedimenti deliberati. Essa è tenuta ad informare il sindacato
anche al momento dell’attribuzione dei premi, segnalando il numero
dei premiati e l’ammontare degli incentivi assegnati.
S/9 Sostituzioni
Questo delicato argomento è già stato trattato nel Dizionario
alla lettera A/19 - Assegnazione a mansioni superiori
e sostituzioni. Si veda anche la lettera F/9 - Fungibilità.
S/10 Sportello (orario di)
Vedi lettera O/3 - Orario di sportello.
S/11 Sportello (limite di adibizione
individuale allo)
Vedi lettera A/5 - Adibizione allo sportello.
S/12 Stock granting
Strumento incentivante costituito dall’attribuzione gratuita di
azioni al personale beneficiario.
S/13 Stock option
Strumento incentivante che consiste nel dare a dirigenti e dipendenti
un’opzione che permette di acquisire a condizioni vantaggiose e
a una certa data azioni della società, legando il guadagno all’aumento
di valore delle azioni stesse.
S/14 Straordinario
Per l’argomento si veda quanto già riportato alla lettera
L/7 - Lavoro straordinario.
S/15 Sviluppo professionale e
di carriera
Secondo le previsioni contrattuali (art. 81 del vigente C.C.N.L.), lo
sviluppo professionale e di carriera del personale appartenente alla 3ª
area professionale deve essere perseguito innanzitutto attraverso la formazione
di base (vedi Dizionario alla lettera C/28 - Corsi di
formazione), che sarà poi seguita da esperienze pratiche di lavoro,
favorite dalla mobilità su più fronti.
Ai profili più elevati della 3ª area professionale dovranno
essere riservati progetti particolari di sviluppo professionale idonei
a favorirne l’accesso a ruoli di maggior rilievo, appartenenti anche
alla categoria dei quadri direttivi.
Quanto a quest’ultima area, lo sviluppo professionale dovrà
essere finalizzato all’individuazione di professionalità,
rapportate ai diversi livelli di responsabilità, utili all’espletamento
di ruoli chiave, sia a livello centrale che nella rete commerciale.
In particolare (secondo quanto previsto dall’art. 70 del C.C.N.L.),
dovrà essere favorito lo sviluppo delle competenze gestionali,
di coordinamento e di attuazione integrata dei processi produttivi e/o
organizzativi.
T
T/1 Telelavoro
Al telelavoro è dedicato l’ampio art. 27 del vigente C.C.N.L.
Il telelavoro è un tipo di lavoro che richiede modalità
di esecuzione diverse rispetto a quelle tradizionali, poiché si
svolge fuori dal normale orario lavorativo e di norma con l’ausilio
di strumenti informatici e/o telematici.
Le aziende possono assumere lavoratori con rapporto subordinato di telelavoro,
specificando l’unità produttiva di appartenenza, oppure trasformare
consensualmente (a tempo indeterminato o per un periodo predeterminato)
rapporti di lavoro già in essere (in questo caso i lavoratori restano
in carico all’unità di provenienza).
In caso di trasformazione del rapporto di lavoro in telelavoro a tempo
indeterminato, il lavoratore, dopo due anni, può chiedere il ripristino
delle modalità tradizionali e l’azienda, compatibilmente
con le esigenze di servizio, può accoglierne la richiesta.
L’azienda, d’altro canto, può richiamare il telelavoratore
- per esigenze di servizio - presso l’unità produttiva di
appartenenza per il tempo che ritiene necessario.
Tra telelavoratore e azienda devono in ogni caso essere concordati rientri
periodici in azienda.
Inoltre l’azienda, qualora il telelavoratore torni definitivamente
alle modalità di lavoro tradizionali, deve garantirgli il necessario
aggiornamento professionale.
La prestazione lavorativa del telelavoratore si svolge nel rispetto dell’orario
di lavoro, a meno di eventuali flessibilità temporali che l’azienda
deve preventivamente comunicare agli interessati e agli organismi sindacali
aziendali.
Il telelavoro può svolgersi presso il domicilio del lavoratore,
oppure in centri di telelavoro o in postazioni satellite, o ancora sotto
forma di telelavoro mobile.
Nel caso di lavoro domiciliare l’azienda - che avrà provveduto
ad installare in un locale idoneo una postazione adeguata alle necessità
di lavoro - può effettuare visite nei locali adibiti al telelavoro,
preavvertendo l’interessato, di norma con congruo anticipo.
Anche negli altri casi di telelavoro l’azienda si incarica comunque
di dotare il lavoratore delle attrezzature necessarie.
L’azienda si fa carico sia delle spese di manutenzione e di esercizio
delle attrezzature e delle postazioni (da essa stessa scelte ed acquisite),
sia - nel caso in cui il lavoratore rientri in azienda oppure risolva
il suo rapporto di lavoro - del ripristino dei locali interessati nello
stato in cui erano prima dell’installazione della postazione di
lavoro.
Ricordiamo che postazioni ed attrezzature sono fornite al lavoratore in
comodato d’uso (art. 1803 e seguenti c.c.), mentre, sotto il profilo
della sicurezza, valgono nei confronti del telelavoratore le previsioni
della ‘626’.
Il telelavoratore ha lo stesso trattamento contrattuale, economico, normativo
e sindacale dei lavoratori tradizionali. Ha inoltre l’obbligo di
essere reperibile nelle fasce orarie giornaliere prestabilite d’intesa
con l’azienda.
Il telelavoratore deve avere le stesse opportunità di sviluppo
professionale di ogni altro lavoratore.
(Vedi anche lettera A/26 - Attrezzature per il telelavoratore
e C/23 - Controllo a distanza).
T/2 Tempi di vita delle città
Nell’Appendice n. 2 del Contratto è contenuto un esplicito
riferimento al concetto dei “tempi di vita delle città”
di cui si occupa, tra l’altro, la legge n. 53 dell’8 marzo
2000 (vd. ‘La voce di Bancari’, n. 7/2002 - Schede da conservare:
Lavoro e vita. Una legge per la famiglia). L’impegno è limitato
alla previsione di una implementazione delle iniziative di coinvolgimento
sindacale per il coordinamento nelle grandi piazze dei servizi alla clientela,
nell’ambito per l’appunto delle iniziative dei “tempi
di vita delle città”.
T/3 Tenuta di lavoro
Il personale inquadrato nella 1ª e nella 2ª area professionale,
se l’azienda lo dispone, deve indossare - secondo quanto previsto
dall’art. 30 del Contratto - la tenuta di lavoro che l’azienda
stessa provvederà a fornirgli.
T/4 Trasferimento
Il trasferimento del lavoratore ad una unità produttiva situata
in comune diverso può essere disposto dall’azienda solo per
comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive. L’azienda
deve comunque tenere conto anche delle condizioni personali e di famiglia
dell’interessato.
Il lavoratore - a meno che non appartenga al 3º o 4º livello
della categoria dei quadri direttivi - può rifiutare il trasferimento,
a condizione che abbia entrambi questi due requisiti: 45 anni di età
e almeno 22 anni di servizio. Tale norma non si applica però nei
casi di trasferimento inferiore ai 30 km e comunque nei confronti dei
preposti e/o di personale da preporre alle dipendenze.
Per il trasferimento disposto dall’azienda, i lavoratori appartenenti
alle aree professionali e alla categoria dei quadri direttivi di 1º
e 2º livello hanno diritto ad un preavviso di 15 o 30 giorni di calendario
a seconda che la distanza della piazza di destinazione sia rispettivamente
inferiore o superiore a 30 km dal luogo di lavoro attuale.
Per i quadri di 3º o 4º livello il preavviso è di 45
giorni per chi ha familiari a carico e di 30 per gli altri.
In caso di mancato o parziale preavviso, al lavoratore spetta la diaria
in misura pari ai giorni di mancato preavviso.
Inoltre, se egli cambia residenza ha diritto a un particolare trattamento
economico, che varia in base alla categoria di appartenenza (aree professionali
o quadri direttivi), e in base al fatto che egli abbia o meno familiari
o parenti conviventi verso cui sia tenuto all’obbligo degli alimenti.
Per l’analitica descrizione di tale trattamento (costituito da spese
di viaggio, trasporto mobilio, bagagli ecc., rimborso perdita pigione,
diaria per il tempo strettamente necessario al trasloco e/o per la sistemazione
nella nuova residenza), si rimanda rispettivamente, per i quadri direttivi
e per gli appartenenti alle aree professionali, agli articoli 72 e 98
del vigente C.C.N.L.
L’azienda, inoltre, fornisce ai quadri direttivi, direttamente o
tramite terzi, l’alloggio nella nuova sede di residenza, mentre
ai lavoratori appartenenti alle aree professionali riconosce per 5 anni
- previa presentazione di idonea documentazione (tra l’altro preventivo
spese, approvato dalla Direzione, e, ove occorra, contratto di locazione)
- un “contributo alloggio” pari alla differenza dei canoni
di locazione (l’azienda potrebbe però optare anche per la
fornitura dell’alloggio, trattamento in genere riservato ai quadri
direttivi).
In ogni caso il nuovo alloggio dovrà avere all’incirca le
stesse carettaristiche di quello precedente.
Ricordiamo infine che se il lavoratore viene trasferito su sua richiesta,
l’azienda non gli riconosce né diaria né rimborso
spese, salvo provvedere anche parzialmente al rimborso spese in caso di
comprovate necessità del lavoratore.
T/5 Trasferta
Il tema delle trasferte o missioni è stato compiutamente trattato
nel Dizionario alla lettera D/3 - Diaria.
T/6 Trattamento di fine rapporto
Le voci degli emolumenti che entrano a far parte del trattamento di fine
rapporto (TFR) sono indicate nell’art. 65 del Contratto. Ricordiamo
solo che dal computo restano esclusi gli emolumenti di carattere eccezionale,
ovvero quanto corrisposto a titolo di rimborso spese in caso di missioni
o trasferimenti.
T/7 Trattamento economico
Le voci che attualmente compongono il trattamento economico sono le seguenti:
stipendio (dove sono confluite diverse componenti già previste
dai precedenti Contratti), scatti di anzianità, importo ex ristrutturazione
tabellare. Si aggiungono le eventuali indennità spettanti (per
es. indennità di rischio, indennità per lavoro svolto in
locali sotterranei, concorso spese tranviarie ecc.).
T/8
Tredicesima mensilità
Vedi lettera G/7 - Gratifica natalizia.
T/9 Turni
Di turni, ovvero di quegli orari di lavoro che iniziano o terminano fuori
dell’orario extra standard (che va dalle 7,00 alle 19,30), ci siamo
in parte già occupati quando abbiamo parlato delle relative indennità
di turno diurno e notturno (vedi Dizionario alla lettera I/1
- Indennità).
È possibile, da parte dell’azienda, l’adozione di diverse
articolazioni d’orario, limitatamente ad attività ben individuate.
In particolare: l’ applicazione dei turni, da lunedì a domenica,
nell’arco delle 24 ore, può riguardare il controllo centralizzato
dei sistemi di sicurezza, il presidio di impianti tecnologici che assicurano
servizi automatizzati all’utenza come i bancomat, i pos ecc., la
gestione delle carte di credito e debito, nonché i servizi di vigilanza
e custodia.
L’applicazione di turni, sempre nell’arco delle 24 ore ma
con esclusione della domenica, riguarda invece i sistemi di pagamento
nonché l’attività degli operatori in cambi, titoli
e altri strumenti finanziari su mercati regolamentati e non in base agli
orari dei mercati stessi.
Infine, una diversa distribuzione dell’orario di lavoro, ancora
da lunedì a sabato, nella fascia oraria compresa tra le 6,00 e
le 22,00, può riguardare: autisti, centri servizi limitatamente
ad attività connesse a fusi orari, banca telefonica, attività
di intermediazione mobiliare e servizi o reparti di elaborazione dati.
T/10 Tutele per fatti commessi
nell’esercizio delle funzioni
Il tema delle tutele per fatti commessi nell’esercizio delle funzioni
(art. 34 del vigente C.C.N.L.) è già stato trattato nel
Dizionario alla voce P/15 - Procedimento penale.
U
U1 Unioni di fatto
Il richiamo alle unioni di fatto, e in particolare all’impatto che
il loro riconoscimento ha su taluni aspetti del rapporto di lavoro, è
contenuto nell’Appendice n. 3 del Contratto, laddove sindacato e
azienda si impegnano a seguire l’evoluzione della materia.
Ricordiamo che un riconoscimento esplicito della famiglia di fatto è
contenuto nella L. n. 53 dell’8 marzo 2000, laddove si parla dei
congedi di cui il lavoratore piò usufruire per gravi e documentati
motivi familiari (consulta ‘La voce dei bancari’, n. 7/2002
- Schede da conservare: Lavoro e vita. Una legge per la famiglia).
V
V/1 Valutazione del lavoratore
Vedi lettera G/4 - Giudizio professionale.
V/2 Videoterminali
Per addetto ai videoterminali si intende - secondo l’art. 94 del
C.C.N.L.- il lavoratore a cui è affidato unicamente il compito
di operare su dette apparecchiature.
Non si considerano ‘addetti ai videoterminali’, e quindi non
possono usufruire della pausa di lavoro per essi prevista, "coloro
che utilizzano i videoterminali come strumento per lo svolgimento dei
compiti loro propri (ad es.: addetti allo sportello con o senza maneggio
di valori)".
Per la pausa di lavoro spettante agli addetti ai videoterminali si consulti
il Dizionario alla lettera P/5 - Pausa.
Aggiungiamo ancora che, a norma dello stesso art. 94, l’azienda,
nel caso in cui accerti l’inidoneità del lavoratore ad essere
adibito ai videoterminali, deve adottare gli opportuni provvedimenti,
cercando di avvicendarlo in altre mansioni.
V/3 Vigilanza (personale di)
Vedi lettera C/29 - Custodia (Personale di vigilanza
e custodia).
V/4
Volontariato
L’Appendice n. 3 contiene, alla voce in oggetto, un esplicito impegno,
da parte delle aziende, ad agevolare gli appartenenti alle organizzazioni
iscritte nei registri previsti dalla legge quadro sul volontariato (L.
n. 266 dell’11/8/91) che prestano la loro attività a titolo
gratuito, favorendone, compatibilmente con le esigenze di servizio, la
richiesta di fruizione di orari di lavoro flessibili contemplati dal C.C.N.L..
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