di Grazia Sanfilippo
(con la supervisione del Dipartimento Organizzazione)
     
Le parole del contratto - Dizionario per l'uso n. 12
   

Con questa dodicesima puntata - dedicata alle lettere “S”, “T”, “U” e “V”, , che nel codice alfabetico internazionale sono identificate rispettivamente dalle parole ‘sierra’, ‘tango’, ‘uniform’ (nel senso di uniforme, divisa) e ‘Victor’ - chiudiamo il nostro Dizionario, che ci ha fatto incontrare per oltre un anno.
L’impresa di ridurre a semplicità il Contratto più di una volta ci è apparsa ardua. Resta comunque la s p e r a n z a che, al di là di qualche inevitabile défaillance, questo tentativo di chiarificazione e sintesi possa essere servito a qualcosa e, soprattutto, a qualcuno.

Un cordiale saluto a tutti da G.S.

DIZIONARIO PER L'USO
Dizionario per l’uso
Da Santo Patrono a Volontariato
S/1
 Santo Patrono
S/2
 Sanzioni disciplinari
S/3
 Scatti di anzianità
S/4
 Segreto d’ufficio
S/5
 Semifestività
S/6
 Servizio militare
S/7
 Sicurezza del lavoro
S/8
 Sistema incentivante
S/9
 Sostituzioni
S/10
 Sportello (orario di)
S/11
 Sportello (limite di adibizione individuale allo)
S/12
 Stock granting
S/13
 Stock option
S/14
 Straordinario
S/15
 Sviluppo professionale e di carriera
T
T/1
 Telelavoro
T/2  Tempi di vita delle città
T/3  Tenuta di lavoro
T/4  Trasferimento
T/5  Trasferta
T/6  Trattamento di fine rapporto
T/7  Trattamento economico
T/8  Tredicesima mensilità
T/9  Turni
T/10  Tutele per fatti connessi
all’esercizio delle funzioni
U
U/1  Unioni di fatto
V
V/1  Valutazione del lavoratore
V/2  Videoterminali
V/3  Vigilanza (personale di)
V/4  Volontariato

 

S
S/1 Santo Patrono
La giornata del Santo Patrono rientra tra le semifestività (vd. lettera F/3 - Festività civili e semifestività).

S/2 Sanzioni disciplinari
Si veda, in proposito, il Dizionario alla lettera P/18 - Provvedimenti disciplinari e, per una disamina più completa ed articolata, il n. 5/2001 de ‘La Voce dei Bancari’ (Provvedimenti disciplinari. Genesi della sanzione e procedura difensiva).

S/3 Scatti di anzianità
Gli scatti di anzianità (artt. 69 e 80 del C.C.N.L.) vengono riconosciuti con cadenza triennale.
Ogni scatto decorre dal primo giorno del mese in cui matura.
In tutti i casi di assunzione, il primo scatto di anzianità spetta dopo 4 anni, e lo stesso periodo di tempo occorre in caso di passaggio al 3º o al 4º livello dei quadri direttivi.
Il numero massimo di scatti attualmente spettanti al personale appartenente alle aree professionali e al 1º e 2º livello dei quadri direttivi è di 8.
Ai quadri direttivi di 3º e 4º livello spettano un numero massimo di 7 scatti, che decorrono dalla data di assunzione o nomina.
È importante ricordare che chi era in servizio al momento della stipula dei precedenti Contratti (19 dicembre 1994 per le aree professionali e 1 luglio 1995 per gli ex funzionari) conserva la progressione degli scatti precedentemente stabiliti, nel numero massimo di 12.

S/4 Segreto d’ufficio
Osservare il segreto d’ufficio è uno degli obblighi cui è tenuto - ai sensi dell’art. 30 del vigente C.C.N.L. - tutto il personale (vd. Dizionario alla lettera D/7 - Diritti e doveri del personale).

S/5 Semifestività
Si veda in proposito il Dizionario alla lettera F/3 - Festività civili e semifestività.

S/6 Servizio militare
Si veda in proposito il Dizionario alla lettera C/5 - Chiamata alle armi.
N.B.- Tutta la materia adesso ha perso attualità in seguito all’abolizione dell’obbligatorietà del servizio militare.

S/7 Sicurezza del lavoro
La sicurezza del lavoro rientra tra le materie demandate alla contrattazione integrativa aziendale (vd. lettera C/16 - Contrattazione integrativa aziendale).

S/8 Sistema incentivante
A fronte del raggiungimento di specifici obiettivi, diversi da quelli prescelti per il premio aziendale (si veda in proposito il Dizionario alla lettera P/11 - Premio aziendale), l’azienda può contemplare, ai sensi dell’art. 43 del vigente C.C.N.L., l’erogazione di particolari premi incentivanti, eventualmente anche sotto forma di stock option e stock granting (vd. qui di seguito le lettere S/12 e S/13).
L’azienda stabilisce l’ammontare globale dei premi, i criteri di attribuzione e i tempi di corresponsione degli stessi per gruppi omogenei di posizioni lavorative, senza dimenticare quei lavoratori che - in base alle mansioni svolte - possono fornire solo contributi indiretti al raggiungimento degli obiettivi assegnati.
Prima di rendere operativo il sistema di incentivi predisposto, l’azienda deve comunque informare il sindacato che, entro 3 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere di avviare un confronto, per fare le sue considerazioni ed avanzare eventuali proposte.
In ogni caso, al termine della procedura di confronto (che si esaurisce entro 15 giorni dall’informativa), l’azienda può adottare i provvedimenti deliberati. Essa è tenuta ad informare il sindacato anche al momento dell’attribuzione dei premi, segnalando il numero dei premiati e l’ammontare degli incentivi assegnati.

S/9 Sostituzioni
Questo delicato argomento è già stato trattato nel Dizionario alla lettera A/19 - Assegnazione a mansioni superiori e sostituzioni. Si veda anche la lettera F/9 - Fungibilità.

S/10 Sportello (orario di)
Vedi lettera O/3 - Orario di sportello.

S/11 Sportello (limite di adibizione individuale allo)
Vedi lettera A/5 - Adibizione allo sportello.

S/12 Stock granting
Strumento incentivante costituito dall’attribuzione gratuita di azioni al personale beneficiario.

S/13 Stock option
Strumento incentivante che consiste nel dare a dirigenti e dipendenti un’opzione che permette di acquisire a condizioni vantaggiose e a una certa data azioni della società, legando il guadagno all’aumento di valore delle azioni stesse.

S/14 Straordinario
Per l’argomento si veda quanto già riportato alla lettera L/7 - Lavoro straordinario.

S/15 Sviluppo professionale e di carriera
Secondo le previsioni contrattuali (art. 81 del vigente C.C.N.L.), lo sviluppo professionale e di carriera del personale appartenente alla 3ª area professionale deve essere perseguito innanzitutto attraverso la formazione di base (vedi Dizionario alla lettera C/28 - Corsi di formazione), che sarà poi seguita da esperienze pratiche di lavoro, favorite dalla mobilità su più fronti.
Ai profili più elevati della 3ª area professionale dovranno essere riservati progetti particolari di sviluppo professionale idonei a favorirne l’accesso a ruoli di maggior rilievo, appartenenti anche alla categoria dei quadri direttivi.
Quanto a quest’ultima area, lo sviluppo professionale dovrà essere finalizzato all’individuazione di professionalità, rapportate ai diversi livelli di responsabilità, utili all’espletamento di ruoli chiave, sia a livello centrale che nella rete commerciale.
In particolare (secondo quanto previsto dall’art. 70 del C.C.N.L.), dovrà essere favorito lo sviluppo delle competenze gestionali, di coordinamento e di attuazione integrata dei processi produttivi e/o organizzativi.


T
T/1 Telelavoro
Al telelavoro è dedicato l’ampio art. 27 del vigente C.C.N.L.
Il telelavoro è un tipo di lavoro che richiede modalità di esecuzione diverse rispetto a quelle tradizionali, poiché si svolge fuori dal normale orario lavorativo e di norma con l’ausilio di strumenti informatici e/o telematici.
Le aziende possono assumere lavoratori con rapporto subordinato di telelavoro, specificando l’unità produttiva di appartenenza, oppure trasformare consensualmente (a tempo indeterminato o per un periodo predeterminato) rapporti di lavoro già in essere (in questo caso i lavoratori restano in carico all’unità di provenienza).
In caso di trasformazione del rapporto di lavoro in telelavoro a tempo indeterminato, il lavoratore, dopo due anni, può chiedere il ripristino delle modalità tradizionali e l’azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, può accoglierne la richiesta.
L’azienda, d’altro canto, può richiamare il telelavoratore - per esigenze di servizio - presso l’unità produttiva di appartenenza per il tempo che ritiene necessario.
Tra telelavoratore e azienda devono in ogni caso essere concordati rientri periodici in azienda.
Inoltre l’azienda, qualora il telelavoratore torni definitivamente alle modalità di lavoro tradizionali, deve garantirgli il necessario aggiornamento professionale.
La prestazione lavorativa del telelavoratore si svolge nel rispetto dell’orario di lavoro, a meno di eventuali flessibilità temporali che l’azienda deve preventivamente comunicare agli interessati e agli organismi sindacali aziendali.
Il telelavoro può svolgersi presso il domicilio del lavoratore, oppure in centri di telelavoro o in postazioni satellite, o ancora sotto forma di telelavoro mobile.
Nel caso di lavoro domiciliare l’azienda - che avrà provveduto ad installare in un locale idoneo una postazione adeguata alle necessità di lavoro - può effettuare visite nei locali adibiti al telelavoro, preavvertendo l’interessato, di norma con congruo anticipo.
Anche negli altri casi di telelavoro l’azienda si incarica comunque di dotare il lavoratore delle attrezzature necessarie.
L’azienda si fa carico sia delle spese di manutenzione e di esercizio delle attrezzature e delle postazioni (da essa stessa scelte ed acquisite), sia - nel caso in cui il lavoratore rientri in azienda oppure risolva il suo rapporto di lavoro - del ripristino dei locali interessati nello stato in cui erano prima dell’installazione della postazione di lavoro.
Ricordiamo che postazioni ed attrezzature sono fornite al lavoratore in comodato d’uso (art. 1803 e seguenti c.c.), mentre, sotto il profilo della sicurezza, valgono nei confronti del telelavoratore le previsioni della ‘626’.
Il telelavoratore ha lo stesso trattamento contrattuale, economico, normativo e sindacale dei lavoratori tradizionali. Ha inoltre l’obbligo di essere reperibile nelle fasce orarie giornaliere prestabilite d’intesa con l’azienda.
Il telelavoratore deve avere le stesse opportunità di sviluppo professionale di ogni altro lavoratore.
(Vedi anche lettera A/26 - Attrezzature per il telelavoratore e C/23 - Controllo a distanza).

T/2 Tempi di vita delle città
Nell’Appendice n. 2 del Contratto è contenuto un esplicito riferimento al concetto dei “tempi di vita delle città” di cui si occupa, tra l’altro, la legge n. 53 dell’8 marzo 2000 (vd. ‘La voce di Bancari’, n. 7/2002 - Schede da conservare: Lavoro e vita. Una legge per la famiglia). L’impegno è limitato alla previsione di una implementazione delle iniziative di coinvolgimento sindacale per il coordinamento nelle grandi piazze dei servizi alla clientela, nell’ambito per l’appunto delle iniziative dei “tempi di vita delle città”.

T/3 Tenuta di lavoro
Il personale inquadrato nella 1ª e nella 2ª area professionale, se l’azienda lo dispone, deve indossare - secondo quanto previsto dall’art. 30 del Contratto - la tenuta di lavoro che l’azienda stessa provvederà a fornirgli.

T/4 Trasferimento
Il trasferimento del lavoratore ad una unità produttiva situata in comune diverso può essere disposto dall’azienda solo per comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive. L’azienda deve comunque tenere conto anche delle condizioni personali e di famiglia dell’interessato.
Il lavoratore - a meno che non appartenga al 3º o 4º livello della categoria dei quadri direttivi - può rifiutare il trasferimento, a condizione che abbia entrambi questi due requisiti: 45 anni di età e almeno 22 anni di servizio. Tale norma non si applica però nei casi di trasferimento inferiore ai 30 km e comunque nei confronti dei preposti e/o di personale da preporre alle dipendenze.
Per il trasferimento disposto dall’azienda, i lavoratori appartenenti alle aree professionali e alla categoria dei quadri direttivi di 1º e 2º livello hanno diritto ad un preavviso di 15 o 30 giorni di calendario a seconda che la distanza della piazza di destinazione sia rispettivamente inferiore o superiore a 30 km dal luogo di lavoro attuale.
Per i quadri di 3º o 4º livello il preavviso è di 45 giorni per chi ha familiari a carico e di 30 per gli altri.
In caso di mancato o parziale preavviso, al lavoratore spetta la diaria in misura pari ai giorni di mancato preavviso.
Inoltre, se egli cambia residenza ha diritto a un particolare trattamento economico, che varia in base alla categoria di appartenenza (aree professionali o quadri direttivi), e in base al fatto che egli abbia o meno familiari o parenti conviventi verso cui sia tenuto all’obbligo degli alimenti.
Per l’analitica descrizione di tale trattamento (costituito da spese di viaggio, trasporto mobilio, bagagli ecc., rimborso perdita pigione, diaria per il tempo strettamente necessario al trasloco e/o per la sistemazione nella nuova residenza), si rimanda rispettivamente, per i quadri direttivi e per gli appartenenti alle aree professionali, agli articoli 72 e 98 del vigente C.C.N.L.
L’azienda, inoltre, fornisce ai quadri direttivi, direttamente o tramite terzi, l’alloggio nella nuova sede di residenza, mentre ai lavoratori appartenenti alle aree professionali riconosce per 5 anni - previa presentazione di idonea documentazione (tra l’altro preventivo spese, approvato dalla Direzione, e, ove occorra, contratto di locazione) - un “contributo alloggio” pari alla differenza dei canoni di locazione (l’azienda potrebbe però optare anche per la fornitura dell’alloggio, trattamento in genere riservato ai quadri direttivi).
In ogni caso il nuovo alloggio dovrà avere all’incirca le stesse carettaristiche di quello precedente.
Ricordiamo infine che se il lavoratore viene trasferito su sua richiesta, l’azienda non gli riconosce né diaria né rimborso spese, salvo provvedere anche parzialmente al rimborso spese in caso di comprovate necessità del lavoratore.

T/5 Trasferta
Il tema delle trasferte o missioni è stato compiutamente trattato nel Dizionario alla lettera D/3 - Diaria.

T/6 Trattamento di fine rapporto
Le voci degli emolumenti che entrano a far parte del trattamento di fine rapporto (TFR) sono indicate nell’art. 65 del Contratto. Ricordiamo solo che dal computo restano esclusi gli emolumenti di carattere eccezionale, ovvero quanto corrisposto a titolo di rimborso spese in caso di missioni o trasferimenti.

T/7 Trattamento economico
Le voci che attualmente compongono il trattamento economico sono le seguenti: stipendio (dove sono confluite diverse componenti già previste dai precedenti Contratti), scatti di anzianità, importo ex ristrutturazione tabellare. Si aggiungono le eventuali indennità spettanti (per es. indennità di rischio, indennità per lavoro svolto in locali sotterranei, concorso spese tranviarie ecc.).

T/8 Tredicesima mensilità
Vedi lettera G/7 - Gratifica natalizia.

T/9 Turni
Di turni, ovvero di quegli orari di lavoro che iniziano o terminano fuori dell’orario extra standard (che va dalle 7,00 alle 19,30), ci siamo in parte già occupati quando abbiamo parlato delle relative indennità di turno diurno e notturno (vedi Dizionario alla lettera I/1 - Indennità).
È possibile, da parte dell’azienda, l’adozione di diverse articolazioni d’orario, limitatamente ad attività ben individuate.
In particolare: l’ applicazione dei turni, da lunedì a domenica, nell’arco delle 24 ore, può riguardare il controllo centralizzato dei sistemi di sicurezza, il presidio di impianti tecnologici che assicurano servizi automatizzati all’utenza come i bancomat, i pos ecc., la gestione delle carte di credito e debito, nonché i servizi di vigilanza e custodia.
L’applicazione di turni, sempre nell’arco delle 24 ore ma con esclusione della domenica, riguarda invece i sistemi di pagamento nonché l’attività degli operatori in cambi, titoli e altri strumenti finanziari su mercati regolamentati e non in base agli orari dei mercati stessi.
Infine, una diversa distribuzione dell’orario di lavoro, ancora da lunedì a sabato, nella fascia oraria compresa tra le 6,00 e le 22,00, può riguardare: autisti, centri servizi limitatamente ad attività connesse a fusi orari, banca telefonica, attività di intermediazione mobiliare e servizi o reparti di elaborazione dati.

T/10 Tutele per fatti commessi nell’esercizio delle funzioni
Il tema delle tutele per fatti commessi nell’esercizio delle funzioni (art. 34 del vigente C.C.N.L.) è già stato trattato nel Dizionario alla voce P/15 - Procedimento penale.


U
U1 Unioni di fatto
Il richiamo alle unioni di fatto, e in particolare all’impatto che il loro riconoscimento ha su taluni aspetti del rapporto di lavoro, è contenuto nell’Appendice n. 3 del Contratto, laddove sindacato e azienda si impegnano a seguire l’evoluzione della materia.
Ricordiamo che un riconoscimento esplicito della famiglia di fatto è contenuto nella L. n. 53 dell’8 marzo 2000, laddove si parla dei congedi di cui il lavoratore piò usufruire per gravi e documentati motivi familiari (consulta ‘La voce dei bancari’, n. 7/2002 - Schede da conservare: Lavoro e vita. Una legge per la famiglia).

 

 


V
V/1 Valutazione del lavoratore
Vedi lettera G/4 - Giudizio professionale.

V/2 Videoterminali
Per addetto ai videoterminali si intende - secondo l’art. 94 del C.C.N.L.- il lavoratore a cui è affidato unicamente il compito di operare su dette apparecchiature.
Non si considerano ‘addetti ai videoterminali’, e quindi non possono usufruire della pausa di lavoro per essi prevista, "coloro che utilizzano i videoterminali come strumento per lo svolgimento dei compiti loro propri (ad es.: addetti allo sportello con o senza maneggio di valori)".
Per la pausa di lavoro spettante agli addetti ai videoterminali si consulti il Dizionario alla lettera P/5 - Pausa.
Aggiungiamo ancora che, a norma dello stesso art. 94, l’azienda, nel caso in cui accerti l’inidoneità del lavoratore ad essere adibito ai videoterminali, deve adottare gli opportuni provvedimenti, cercando di avvicendarlo in altre mansioni.

V/3 Vigilanza (personale di)
Vedi lettera C/29 - Custodia (Personale di vigilanza e custodia).

V/4 Volontariato
L’Appendice n. 3 contiene, alla voce in oggetto, un esplicito impegno, da parte delle aziende, ad agevolare gli appartenenti alle organizzazioni iscritte nei registri previsti dalla legge quadro sul volontariato (L. n. 266 dell’11/8/91) che prestano la loro attività a titolo gratuito, favorendone, compatibilmente con le esigenze di servizio, la richiesta di fruizione di orari di lavoro flessibili contemplati dal C.C.N.L..