La
partecipazione all'assemblea da parte dei titolari di singoli appartamenti
e quindi di quote millesimali del condominio costituisce il momento più
importante della vita condominiale, che spesso vede invece l'atteggiamento
rinunciatario di molti. Chi si astiene dal parteciparvi ha poi frequentemente
l'inutile abitudine di trasferire le proprie iniziative nel rapporto personale
con l'amministratore, preferendo le relazioni a quattr'occhi, anche nella
speranza di più facile e diretta soluzione dei problemi.
Questo metodo incontra tuttavia il grave limite rappresentato dal fatto
che l'amministratore, almeno in teoria, è organo meramente esecutivo
delle decisioni assembleari, senza particolari poteri di iniziativa, salvo
specifiche situazioni previste espressamente in via eccezionale dalla
legge e che normalmente devono essere caratterizzate dall'urgenza e dall'indifferibilità
dei provvedimenti da adottare. L'assemblea è invece l'organo sovrano
collegiale del condominio e le sue deliberazioni sono vincolanti per tutti,
compreso l'amministratore.
Certo vi è anche una categoria di condòmini di segno opposto
rispetto agli assenteisti: si tratta di coloro che invece, magari neppure
consapevoli dell'importanza dell'assemblea, non sono mai assenti. Quando
non sono consapevoli delle funzioni dell'organo condominiale, si tratta
spesso di persone in cerca di socializzazione, ma qualche volta, si sa,
si tratta anche di soggetti molto litigiosi o maniaci di protagonismo
(o che addirittura trasferiscono nell'assemblea di condominio l'aggressività
accumulata in altre sedi dove si sentono frustrati).
Ecco quindi che l'assemblea di condominio si rivela luogo di equilibri
instabili e di decisioni che bisogna saper valutare con metodo, anche
se non si è giuristi di professione. E' bene quindi conoscere le
regole fondamentali o almeno i problemi davanti ai quali deve accendersi
nella nostra mente un campanello d'allarme, che ci porterà ad interpellare
un esperto.
Prima cosa: i forzati dell'assemblea sanno bene cosa fare di fronte all'invito
ad essa e quindi partecipano sempre di persona, tenendo d'occhio il calendario
e sorvolando addirittura sul fatto che magari la raccomandata di convocazione
non è arrivata o è arrivata in ritardo. Anzi, un'eventuale
irregolarità di questo tipo sarà da loro di norma tenuta
presente per contestare, utilizzando colleghi condòmini rimasti
assenti, le delibere che non sono di loro gradimento. Chi invece non ama
particolarmente intervenire, magari proprio per evitare polemiche e discussioni,
si trova di fronte ad un piccolo dilemma: delegare qualcuno o disertare
semplicemente l'assemblea? La seconda soluzione deve essere il più
possibile evitata, cercando di individuare un condòmino di fiducia
da delegare, che abbia un buon senso simile al nostro e che possa utilmente
influire sulle deliberazioni, utilizzando il nostro peso millesimale oltre
al suo. La delega serve oltre tutto a ridurre il rischio che manchi il
numero legale su delibere perfino importanti, il che si tradurrebbe in
una effettiva paralisi del condominio.
Ma anche quando non vi è il rischio di blocco è sempre meglio
evitare la totale diserzione, perché questa determina di fatto
la nostra delega proporzionale a tutti gli altri condòmini presenti,
con conseguente assunzione di decisioni anche molto importanti da parte
di maggioranze di fatto risicate e quindi da parte di poche "teste"
(pensanti!).
Comunque, naturalmente sia i presenti che gli assenti non sono esposti
a qualsiasi arbitrio della maggioranza assembleare, le cui delibere incontrano
dei limiti, in verità, diciamolo subito, non ben precisi. Le delibere
illegittime, quindi impugnabili davanti all'autorità giudiziaria,
si dividono in due categorie fondamentali: nulle ed annullabili. Ai non
tecnici della materia i due concetti sembreranno in tutto simili, perché
la lingua italiana corrente e corretta non sempre corrisponde in toto
al linguaggio tecnico giuridico. Infatti in quest'ultimo il termine delibera
condominiale "nulla" sta ad indicare in pratica e sintesi quella
che è impugnabile in ogni tempo davanti all'autorità giudiziaria,
mentre al contrario si intende annullabile quella deliberazione che è
impugnabile in un breve termine, trenta giorni, come previsto dall'art.
1137 del codice civile. Da un punto di vista non procedurale e più
chiaramente contenutistico possiamo solo dire, anche per ragioni di brevità
ma non solo, che delibere nulle sono in generale quelle che ledono illegittimamente
diritti condominiali di particolare rilevanza. Di più in fondo
non è qui possibile dire, perché la dottrina (cioè
le opinioni degli studiosi) e la giurisprudenza (vale a dire le decisioni
dei giudici) oscillano da molto tempo in molte direzioni, complice infatti
la non molto chiara formulazione del codice, che così recita: <<Contro
le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni
condomino dissenziente può fare ricorso all'autorità giudiziaria,
ma il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che la
sospensione sia ordinata dall'autorità stessa. Il ricorso deve
essere proposto, sotto pena di decadenza, entro trenta giorni, che decorrono
dalla data della deliberazione per i dissenzienti e dalla data di comunicazione
per gli assenti>>.
Per ribadire il concetto in modo ancor maccheronico, sono quindi nulle
le delibere illegittime maggiormente lesive di importanti diritti condominiali.
Esse non sono soggette al breve termine ora detto, ma bisogna tenere pur
presente che in tali casi sono a volte in agguato altri tipi di scadenze,
che possono essere sempre previste in generale dalla legge per l'esercizio
dei diritti. Per fare un esempio limite ma chiaro, se viene adottata una
delibera che dispone lo spostamento di una tramezza condominiale su una
mia area esclusiva, io potrò senz'altro impugnarla anche dopo i
trenta giorni in quanto palesemente nulla, ma naturalmente, se lascerò
fare i lavori ed indugerò ad intraprendere causa al punto da far
maturare in favore del condominio l'usucapione, la mia impugnazione non
avrà successo.
Tipico esempio di deliberazione solo annullabile è ad esempio quella
che abbia vietato un'opera di un condòmino ritenendola erroneamente
contraria al decoro del fabbricato: il giudizio estetico potrà
essere in pratica delegato al tribunale mediante l'impugnazione, ma la
causa dovrà essere iniziata nel breve termine di trenta giorni
dalla piena conoscenza della delibera.
Come detto nella pratica la distinzione fra le due categorie di delibere
illegittime non è facile e vi sono stati molti tentennamenti. Ad
esempio, per stare al caso di cui abbiamo parlato in premessa, la delibera
in sé non lesiva di particolari diritti ma adottata in assenza
di un condòmino del quale è mancata la regolare convocazione
è stata per lungo tempo ritenuta nulla dalla Corte di Cassazione,
con possibilità di impugnazione in ogni tempo (salvo la detta maturazione
di altre decadenze o prescrizioni). Negli ultimi tempi l'orientamento
è invece cambiato ed è stato affermato che il nostro condòmino,
incolpevole assente, ha solo trenta giorni di tempo per impugnarla, decorrenti
da quando abbia ricevuto il verbale dell'assemblea (che infatti viene
di solito inviato ai condòmini assenti per raccomandata postale).
Nella pratica il miglior consiglio da dare è quello di "alzare
subito le antenne" quando riteniamo che una deliberazione di cui
si è avuta conoscenza sia in odore di illegittimità, procedendo
ad interpellare subito una persona esperta. E si badi bene che subito
non vuol dire andare dall'avvocato intorno al venticinquesimo giorno,
perché come noto gli atti giudiziari non si preparano come una
lettera alla fidanzata, che viene di getto sull'onda della passione. Gli
atti giudiziari, ben più aridi e freddi, richiedono al contrario
studio preliminare, esame della giurisprudenza relativa a casi simili
e scrittura ben ponderata: tutte cose che non si fanno in poche ore. E
se poi si considera che normalmente l'avvocato a cui ci rivolgiamo non
ha da seguire soltanto il nostro pur importante caso, ben si capisce come
il giorno migliore per andare da lui è quello del nostro allarme
mentale (o meglio quello successivo, considerato che è sempre preferibile
il previo appuntamento telefonico!).
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