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PERCORSO
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1.9% | dall’1.1.2004 |
2.0% | dall’1.2.2005 |
0.9% | dall’1.7.2005 |
1.0% | dall’1.12.2005 |
applicate su
• stipendio
• scatti di anzianità
• ex ristrutturazione tabellare
• ex premio di rendimento
per la voce variabile
resta esclusa la rivalutazione delle
• diarie
• indennità, salvo
quella sulla reperibilità
L’incremento complessivo, a regime, della rivalutazione sarà
del 5,92%, perché secondo la metodologia già in
atto da tempo ogni tranche viene calcolata facendo base sulla precedente,
seguendo la regola dell’interesse composto. In tale maniera il 5,80%
risultante dalla somma delle cinque scadenze diventa il 5,92% complessivo.
Il completo recupero dell’inflazione in busta paga quindi avverrà
solamente a dicembre, al posto della decorrenza naturale del 1° gennaio
2005.
Dal 1.10.2005 viene aggiunto lo 0,50% medio ponderato di riparametrazione
come segue:
Pertanto l’aumento medio ponderato per tutta la categoria sarà
a regime (dicembre 2005) del 6,42%.
metodo di calcolo dell’inflazione
Le tabelle sono state calcolate utilizzando l’indice Istat per
le famiglie di operai ed impiegati (FOI), senza
tabacchi, mentre comunemente viene citato, per i confronti
statistici, l’indice generale Istat per l’intera collettività
(NIC), che include tutti i generi di consumo, quindi anche i tabacchi.
Pertanto l’inflazione effettiva nel
periodo considerato è del 6,20% e non quella tabellata del 5.92%.
UNA TANTUM:
Verrà erogato un importo una tantum, pari all’1,9%
della retribuzione annua lorda, quindi meno della metà di quanto
maturato al 1.1.2004 (almeno il 3.90%), come risulta dalla tabella su
evidenziata.
Un dipendente della 3° Area 3° livello percepirà: 473,94
€ + 11,04 € per scatto di anzianità.
L’una tantum non spetta a chi ha cessato il servizio dopo
il 31.12.2004 per giusta causa, giustificato motivo, dimissioni senza
immediato diritto al pensionamento, esodi incentivati e che accede al
Fondo di sostegno al reddito.
Tali modifiche sono intervenute solo per applicazione di normative
di legge senza alcuna negoziazione.
MALATTIE
E INFORTUNI
Rimane in vigore la normativa del doppio conteggio che può essere
effettuato sia per sommatoria sia per comporto secco, creando
problemi per l’individuazione della scadenza del periodo di conservazione
del posto di lavoro.
Viene soltanto elevato, per le aree professionali e QD1 e QD2
con più di 25 anni di anzianità il periodo di comporto,
che passa da 18 a 22 mesi per il comporto secco e da 22 a 24
mesi per quello di sommatoria, termini previsti in precedenza solo per
QD3 e QD4.
• l’aumento
del 50% del periodo di comporto per le malattie di lunga degenza
viene allargato anche alla sindrome di AIDS;
• le aziende dovranno
segnalare al lavoratore l’approssimarsi della scadenza del periodo
di comporto (non è indicato quando)
• l’aspettativa
non retribuita superati i limiti del comporto passa da
4 a 8 mesi;
• la durata di più
periodi di aspettativa passa da 6 a 12 mesi in un quinquennio;
• un’aspettativa
non superiore a 3 anni è prevista per i tossicodipendenti ed alcolisti,
purché siano disponibili a sottoporsi a programma terapeutici.
OBBLIGHI DI LEVA
Viene sospeso dall’1.1.2005 per modifica delle norme di legge.
CENTRALINISTI NON VEDENTI
l’indennità giornaliera passa da 5 a 6 €
SICUREZZA ANTIRAPINA
in ottemperanza alla nuova norma di legge, il rischio rapina viene inserito
nel Documento Aziendale sulla Sicurezza.
COMMISSIONE NAZIONALE PER LA SICUREZZA
verrà costituita entro 60 giorni.
FORMAZIONE ENBICREDITO
• viene ripreso il concetto
espresso sulla formazione continua in sede di “dichiarazione delle
parti sociali europee”;
• le ore non fruite nel corso
dell’anno potranno essere utilizzate nei 9 mesi successivi;
• viene destinato a Enbicredito
(ente bilaterale per la formazione) 1 euro all’anno per dipendente
a carico dell’aziende.
SVILUPPO PROFESSIONALE E DI CARRIERA
viene inserita una raccomandazione per lo sviluppo professionale dei lavoratori
assenti per maternità e paternità.
AGEVOLAZIONI PER MOTIVI DI STUDIO
è prevista la costituzione entro 60 giorni di una commissione sulla
materia.
ORARIO DI LAVORO
la quantificazione resta immutata a 37 ore e 30 minuti
(la piattaforma confederale conteneva una richiesta di diminuzione di
30 minuti settimanali)
TURNI
• la “banca telefonica”
passa dal turno lunedì – sabato
ore 6 - 22 al turno lunedì
– domenica ore 6 – 22
• in ottemperanza alle nuove
norme comunitarie, il turno viene definito notturno se supera di oltre
2 ore l’orario fra le 22 e le 6;
• il limite individuale
di adibizione al turno notturno, in precedenza riguardante i
soli addetti ai centri elettronici, è stato esteso a tutti,
è fissato nel limite massimo di 80 volte l’anno; eccetto
che per gli addetti alla sicurezza centralizzata e alla guardiania notturna.
BANCA
DELLE ORE
• recupero nei primi 6 mesi
(da 4 precedenti);
• superato tale termine il
recupero va effettuato entro 18 mesi con lettera di preavviso e
• comunque entro 24 mesi complessivi,
previo accordo con il lavoratore;
• la
norma aggiunge una nota a verbale nella quale il diritto di fruizione
viene condizionato agli standard di operatività di particolari
periodi annuali;
• presenza di altre affermazioni
generiche sul diritto di fruizione.
CONTRIBUTO
DI SOLIDARIETÀ GENERAZIONALE
• è fissato
un incremento dell’1% sul contributo versato dalle banche nei fondi
pensione aziendali a favore dei dipendenti assunti dopo il 19.12.1994,
fino ad un massimo del 3% di contribuzione complessiva, restano chiaramente
escluse le aziende che versano più del 3%;
• il costo per il
sistema è dello 0.15%.
TIPO
• contratto di apprendistato
(per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione
sul lavoro e un apprendimento tecnico professionale)
PROFESSIONALITÀ
• 3° Area Professionale
INQUADRAMENTO
• a)
2 livelli inferiori a quello delle mansioni di assunzione per i primi
2 anni;
• b)
1 livello inferiore per i successivi 2 anni;
• c)
il personale assunto con mansione di input dati resterà inquadrato
ad un livello inferiore (2° Area 3° livello)
DURATA DEL CONTRATTO
• 4 anni (la legge prevede
da 2 a 6 anni, anche a tempo parziale purché superiore a 25 ore
settimanali)
PERIODO DI PROVA
• 2
mesi (non previsto dalla legge)
ANZIANITÀ
• se assunto a tempo indeterminato
alla scadenza del contratto il servizio prestato è:
a) utile ai fini dell’anzianità di servizio;
b) non utile per il primo biennio ai fini
degli scatti di anzianità;
c) non utile per il primo biennio per gli automatismi.
MALATTIA
• nel
quadriennio il periodo di comporto è ridotto in:
a) 3 mesi per il comporto secco;
b) 4 mesi per il comporto per sommatoria.
FORMAZIONE
• è specifica e prevede
un minimo di 120 ore annue da effettuare anche sul lavoro (la legge
prevede inoltre che vi debba essere un raccordo con le regolamentazioni
previste fra le parti sociali a livello regionale, ad oggi non tutte le
regioni hanno predisposto tali regolamentazioni)
COMPUTO DEGLI APPRENDISTI
• non
sono computati fra il personale in caso di applicazione di norme contrattuali
(ad esempio i cosiddetti numeretti per gli inquadramenti nelle filiali/uffici)
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO
• sostituisce il lavoro in
affitto
• il numero dei lavoratori
assunti con questo tipo di contratto non può superare il 5% del
personale assunto con contratto a tempo indeterminato
CONTRATTO DI INSERIMENTO
• il numero dei lavoratori
assunti con questo tipo di contratto non può superare il 5% del
personale assunto con contratto a tempo indeterminato
• si applicano le norme dell’accordo
interconfederale dell’11.2. 2004
ALTRE FORME DI CONTRATTI DI ASSUNZIONE PREVISTI
DALLA LEGGE BIAGI
rinviate a dopo il 31.12.2005
PART TIME
verrà costituita una commissione paritetica entro 60 giorni dalla
sottoscrizione del contratto.
Conclusione inevitabile: la Fabi ha detto no |
• Il no espresso dalla FABI il 12 febbraio rappresenta una novità per il settore ed anche un invito ad una riflessione comune, utile per il futuro. Il senso del nostro no • Il buon andamento del settore consentiva progressi sensibili nella contrattazione che non ci sono stati. La divisione dei tavoli negoziali ha favorito, come più volte abbiamo affermato, soltanto ABI. • Ora occorre una inversione di tendenza nelle relazioni sindacali. • I sindacati di questo settore devono riscoprire il valore dell’unità, ed insieme elaborare strategie e piattaforme che consentano alla categoria avanzamenti reali. Il futuro
della categoria I rapporti unitari |
CONSIDERAZIONI FINALI |
Non
abbiamo certo la pretesa di essere i portatori della verità. Esprimiamo opinioni, sensibilità, valutazioni. Ascoltiamo la voce dei lavoratori del credito con la massima attenzione, e consideriamo ogni opinione diversa dalla nostra. È certo che oltre 400 lavoratori di questo settore, dirigenti della Fabi, hanno approvato con entusiasmo al 109 consiglio nazionale, la linea della Segreteria Nazionale e del Comitato Direttivo Centrale, ribadendo anche nei loro interventi come il contratto che i bancari si aspettavano, non assomigli a quello emerso dopo le intese del 12 febbraio. Ora, occorre rimboccarsi
tutti le maniche, perché altri
contratti sono già alle porte ed altri momenti di negoziazione
ci attendono. |