tuttocontratto
 

Cronaca di una sconfitta annunciata
 
 
 

 

 

PERCORSO

AUTUNNO 2003
Presentazione di 2 piattaforme
1 FABI – DIRCREDITO - SINFUB
2 FALCRI – FIBA – UILCA – FISAC
PRIMAVERA 2004
Avvio trattative
• ABI fa presente l’esigenza che, prima dell’avvio delle trattative per il rinnovo del CCNL, vadano risolte alcune pregiudiziali.
La FABI respinge il metodo chiedendo di affrontare subito i temi del rinnovo
MARZO 2004
Su delibera del Comitato Direttivo Centrale, la FABI invia una lettera alle Organizzazioni Sindacali dell’altro tavolo di trattative, invitandole a voler superare le divisioni esistenti e a ricompattare il fronte sindacale. (vedi all.1)
Le altre OO.SS. non accettano l’invito.
GIUGNO 2004
Sottoscrizione, a tavoli separati, del “Protocollo sullo sviluppo sostabile e compatibile del sistema bancario” voluto da ABI
Contenuti:

• conferma politica della concertazione;
• conferma della centralità del CCNL di categoria;
• conferma della centralità delle risorse umane;
• orientamento delle aziende verso uno sviluppo sostenibile e compatibile, anche nei rapporti etici con la clientela;

• riconoscimento del riposizionamento strategico e competitivo del settore rispetto al 1999;
• riconoscimento del contributo offerto dai lavoratori al riallineamento del sistema anche tramite il contenimento dei costi;
• necessità che, le procedure contrattuali attualmente previste, mirino a ricercare soluzioni condivise sui principi di oggettività e trasparenza nell’uso dei Sistemi Incentivanti.
AVVIO VERE E PROPRIE TRATTATIVE
ABI, contando anche sulla persistente divisione del tavolo sindacale, propone l’accordo sulla sola parte economica e un rinvio di quella normativa.
Per la parte economica, indica un incremento legato al solo recupero inflattivo del 5,3%. Il sindacato respinge tale proposta sia sul piano metodologico sia su quello dei contenuti.

ROTTURA DELLE TRATTATIVE
PROCLAMAZIONE DI 2 GIORNATE DI SCIOPERO
In risposta alla intransigente posizione tenuta da ABI, il sindacato interrompe le trattative e proclama lo stato di agitazione della categoria.
La FABI invita le altre Organizzazioni Sindacali a indire lo sciopero unitariamente.
Ancora una volta la proposta è respinta.

Tuttavia la FABI, al fine di non dividere la categoria, proclama lo sciopero nelle stesse giornate scelte dalle altre OO.SS.
Lo sciopero registra punte altissime di adesione in tutto il Paese.
“Quando si è uniti si vince”

AUTUNNO 2004
Ripresa delle trattative. ABI muta il suo atteggiamento, accettando di trattare prima la parte normativa e quindi quella economica.
Dircredito lascia il nostro tavolo e passa al tavolo delle altre OO.SS., condividendone appieno la piattaforma ed abbandonando la nostra, che nei contenuti era particolarmente attenta ad alcune rivendicazioni riguardanti l’Area dei Quadri Direttivi.

DICEMBRE/GENNAIO
Le trattative proseguono intervallate da lunghe soste e rinvii.
ABI conferma la sua intenzione di:

• compiere una semplice “manutenzione” del CCNL vigente;
• riconoscere un incremento salariale legato al solo recupero inflattivo;
• utilizzare le norme contenute nella Legge Biagi in tema di assunzione con contratto di Apprendistato,
inserimento, somministrazione.

8 FEBBRAIO 2005
La FABI, invia una lettera alle Segreterie nazionali di Dircredito – Fiba – Falcri – Fisac e Uilca, nella quale, nell’interesse dei lavoratori, oltre a riproporre l’esigenza di ricostituire un fronte sindacale comune, propone, che al termine delle trattative sia indetto un referendum in categoria sulle conclusioni del rinnovo del CCNL.
12 FEBBRAIO 2005
Nella notte fra l’11 e il 12 febbraio DIRCREDITO-FALCRI-FIBA- FISAC e UILCA hanno sottoscritto un accordo, successivamente firmato anche dal SINFUB.
La FABI ha ritenuto di non sottoscrivere l’accordo, perchè non in linea col mandato ricevuto dai lavoratori.


CONTENUTO DELL’ACCORDO

L’accordo riguarda 4 macro aree tematiche:
1. parte economica
2. manutenzione del CCNL in essere
3. Area dei Quadri Direttivi
4. applicazione Legge Biagi


1. parte economica

rivalutazione tabelle:

1.9%
dall’1.1.2004
2.0%
dall’1.2.2005
0.9%
dall’1.7.2005
1.0%
dall’1.12.2005

applicate su
stipendio
scatti di anzianità
ex ristrutturazione tabellare
ex premio di rendimento per la voce variabile

resta esclusa la rivalutazione delle
diarie
indennità, salvo quella sulla reperibilità

L’incremento complessivo, a regime, della rivalutazione sarà del 5,92%
, perché secondo la metodologia già in atto da tempo ogni tranche viene calcolata facendo base sulla precedente, seguendo la regola dell’interesse composto. In tale maniera il 5,80% risultante dalla somma delle cinque scadenze diventa il 5,92% complessivo. Il completo recupero dell’inflazione in busta paga quindi avverrà solamente a dicembre, al posto della decorrenza naturale del 1° gennaio 2005.
Dal 1.10.2005 viene aggiunto lo 0,50% medio ponderato di riparametrazione come segue:


Pertanto l’aumento medio ponderato per tutta la categoria sarà a regime (dicembre 2005) del 6,42%.
metodo di calcolo dell’inflazione

Le tabelle sono state calcolate utilizzando l’indice Istat per le famiglie di operai ed impiegati (FOI), senza tabacchi, mentre comunemente viene citato, per i confronti statistici, l’indice generale Istat per l’intera collettività (NIC), che include tutti i generi di consumo, quindi anche i tabacchi. Pertanto l’inflazione effettiva nel periodo considerato è del 6,20% e non quella tabellata del 5.92%.

UNA TANTUM:
Verrà erogato un importo una tantum, pari all’1,9% della retribuzione annua lorda, quindi meno della metà di quanto maturato al 1.1.2004 (almeno il 3.90%), come risulta dalla tabella su evidenziata.
Un dipendente della 3° Area 3° livello percepirà: 473,94 € + 11,04 € per scatto di anzianità.
L’una tantum non spetta a chi ha cessato il servizio dopo il 31.12.2004 per giusta causa, giustificato motivo, dimissioni senza immediato diritto al pensionamento, esodi incentivati e che accede al Fondo di sostegno al reddito.



2. manutenzione CCNL

SCADENZE

scadenza del CCNL sia economica che normativa al 31.12.2005;
valenza CIA dall’1.1.2004 al 31.12.2007.

RELAZIONI SINDACALI
Vengono estesi i termini delle procedure per le trattative sulle fusioni e ristrutturazioni che comportano ricadute su di un numero rilevante di lavoratori.
I piani industriali di gruppo dovranno essere presentati ad una rappresentanza di gruppo delle OO.SS., anche in assenza di ricadute occupazionali, per consentire la conoscenza delle strategie e delle previsioni per il futuro.
Viene confermato il doppio livello d’informativa in azienda: un incontro annuale con le rappresentanze sindacali centrali ed uno con cadenza semestrale sul territorio.
Nell’incontro annuale con le RSA centrali viene aggiunta un’informativa qualificata sulle modalità di assunzioni con la legge Biagi, sulla qualità della formazione, sullo sviluppo professionale e di carriera. Alla fine della procedura, nel caso non si raggiunga un accordo, le aziende potranno procedere secondo le loro decisioni unilateralmente.
È stata anche prevista una fase di confronto sui sistemi incentivanti, non appena l’azienda decida di utilizzare questa forma di salario variabile.
Negli incontri semestrali si potranno effettuare, per quanto di competenza territoriale, verifiche su accordi raggiunti.
Gli incontri semestrali potranno svolgersi con coordinamenti di area o di comparto territoriale.

DISTACCO DEL PERSONALE
Con riferimento alla legge 30, viene previsto l’obbligo di comunicazione scritta con motivazione e durata, ma non si specifica che il consenso del lavoratore è obbligatorio in caso di mutamento di mansioni. Non è chiarito però se nella motivazione è sufficiente solo specificare l’interesse del distaccante, oppure anche le motivazioni tecniche e produttive, che sono obbligatorie solo nel trasferimento di oltre 50 km. Non viene inoltre chiarito se al lavoratore con distacco oltre 50 km spetta il trattamento contrattuale previsto per i trasferimenti o missioni.
Viene specificato che al lavoratore distaccato spettano;
1 il premio aziendale dell’azienda distaccante;
2 il sistema incentivante dell’azienda distaccataria.
Viene riconosciuta la garanzia di sviluppo professionale nell’azienda distaccata e al momento del rientro;
Viene previsto un’incontro in azienda, anche qualora non ricorrano gli estremi degli artt. 14, 17 e 18, al fine di trovare soluzioni condivise sul distacco di gruppi di lavoratori.
Anche in questo caso, in assenza dell’accordo l’azienda procede unilateralmente.

OCCUPAZIONE
si identifica nel “fondo di solidarietà per il sostegno del reddito” lo strumento per far fronte a eventuali tensioni occupazionali, però dopo aver valutato l’adozione degli altri strumenti utilizzabili, ad esempio il part-time, il contenimento del lavoro straordinario, le incentivazioni all’esodo volontarie ecc.
la procedura dovrà esaurirsi entro 50 giorni.

CONTROLLI A DISTANZA

si costituisce una commissione paritetica per verificare le previsioni dell’art. 4 della legge 300 in materia di innovazioni tecnologiche e organizzative.
per consentire la ricerca di soluzioni condivise, i lavori della commissione dovranno concludersi entro 6 mesi dal loro avvio.

CONTROVERSIE COLLETTIVE NAZIONALI
per le controversie collettive aziendali, riguardanti l’interpretazioni di norme del CCNL,si possono effettuare incontri in ABI entro 7 giorni dalla richiesta.

POLITICHE ATTIVE PER L'OCCUPAZIONE:
le aziende valuteranno la possibilità di confermare i lavoratori assunti non a tempo indeterminato. Di fatto la buona volontà delle aziende rappresenta l’unica garanzia della conferma del posto di lavoro per tutti coloro che saranno assunti con contratti diversi da quello tradizionale a tempo indeterminato.

REPERIBILITÀ
Viene estesa anche a tutto il personale addetto ai centri elettronici.
Per i QD3 e QD4 viene eliminata l’indennità di intervento, sostituita da quella di reperibilità.
La reperibilità può essere richiesta a tutto il personale alle seguenti condizioni:
rimborso spese di trasporto per un eventuale intervento;
erogazione dell’indennità di reperibilità di € 30,68 per 24 ore con un minimo di € 13,95;
al personale compreso nelle 3 Aree professionali, il compenso per lavoro straordinario per la durata dell’intervento con un minimo di € 18,42. tale importo come quelli relativi al comma precedente, è stato ritoccato per il 4% circa;
per i Quadri Direttivi, quindi anche per i QD1 e QD2, l’intervento va invece considerato nell’ambito del recupero dell’auto gestione dell’orario.

FERIE
in ottemperanza alle nuove norme legislative, viene introdotto il criterio di proporzionalità del numero di giorni spettanti nell’anno di assunzione;
le ferie non godute per chi cessa il rapporto di lavoro, vengono indennizzate con la semplice paga oraria senza alcuna maggiorazione, come avveniva nel passato.

POLITICHE SOCIALI E DI SALUTE E SICUREZZA (CAPITOLO NUOVO)

un nuovo capitolo in cui si inseriscono le norme degli ex articoli su:


Tali modifiche sono intervenute solo per applicazione di normative di legge senza alcuna negoziazione.

MALATTIE E INFORTUNI

Rimane in vigore la normativa del doppio conteggio che può essere effettuato sia per sommatoria sia per comporto secco, creando problemi per l’individuazione della scadenza del periodo di conservazione del posto di lavoro.
Viene soltanto elevato, per le aree professionali e QD1 e QD2 con più di 25 anni di anzianità il periodo di comporto, che passa da 18 a 22 mesi per il comporto secco e da 22 a 24 mesi per quello di sommatoria, termini previsti in precedenza solo per QD3 e QD4.
l’aumento del 50% del periodo di comporto per le malattie di lunga degenza viene allargato anche alla sindrome di AIDS;
le aziende dovranno segnalare al lavoratore l’approssimarsi della scadenza del periodo di comporto (non è indicato quando)
l’aspettativa non retribuita superati i limiti del comporto passa da 4 a 8 mesi;
la durata di più periodi di aspettativa passa da 6 a 12 mesi in un quinquennio;
un’aspettativa non superiore a 3 anni è prevista per i tossicodipendenti ed alcolisti, purché siano disponibili a sottoporsi a programma terapeutici.

OBBLIGHI DI LEVA
Viene sospeso dall’1.1.2005 per modifica delle norme di legge.

CENTRALINISTI NON VEDENTI
l’indennità giornaliera passa da 5 a 6 €

SICUREZZA ANTIRAPINA
in ottemperanza alla nuova norma di legge, il rischio rapina viene inserito nel Documento Aziendale sulla Sicurezza.

COMMISSIONE NAZIONALE PER LA SICUREZZA
verrà costituita entro 60 giorni.

FORMAZIONE ENBICREDITO
viene ripreso il concetto espresso sulla formazione continua in sede di “dichiarazione delle parti sociali europee”;
le ore non fruite nel corso dell’anno potranno essere utilizzate nei 9 mesi successivi;
viene destinato a Enbicredito (ente bilaterale per la formazione) 1 euro all’anno per dipendente a carico dell’aziende.

SVILUPPO PROFESSIONALE E DI CARRIERA
viene inserita una raccomandazione per lo sviluppo professionale dei lavoratori assenti per maternità e paternità.

AGEVOLAZIONI PER MOTIVI DI STUDIO
è prevista la costituzione entro 60 giorni di una commissione sulla materia.

ORARIO DI LAVORO
la quantificazione resta immutata a 37 ore e 30 minuti (la piattaforma confederale conteneva una richiesta di diminuzione di 30 minuti settimanali)

TURNI
la “banca telefonica” passa dal turno lunedì – sabato ore 6 - 22 al turno lunedì – domenica ore 6 – 22
in ottemperanza alle nuove norme comunitarie, il turno viene definito notturno se supera di oltre 2 ore l’orario fra le 22 e le 6;
il limite individuale di adibizione al turno notturno, in precedenza riguardante i soli addetti ai centri elettronici, è stato esteso a tutti, è fissato nel limite massimo di 80 volte l’anno; eccetto che per gli addetti alla sicurezza centralizzata e alla guardiania notturna.

BANCA DELLE ORE

recupero nei primi 6 mesi (da 4 precedenti);
superato tale termine il recupero va effettuato entro 18 mesi con lettera di preavviso e
comunque entro 24 mesi complessivi, previo accordo con il lavoratore;
la norma aggiunge una nota a verbale nella quale il diritto di fruizione viene condizionato agli standard di operatività di particolari periodi annuali;
presenza di altre affermazioni generiche sul diritto di fruizione.

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ GENERAZIONALE

è fissato un incremento dell’1% sul contributo versato dalle banche nei fondi pensione aziendali a favore dei dipendenti assunti dopo il 19.12.1994, fino ad un massimo del 3% di contribuzione complessiva, restano chiaramente escluse le aziende che versano più del 3%;
il costo per il sistema è dello 0.15%.



3. Quadri Direttivi


RUOLI CHIAVE
la fase di confronto per i criteri di assegnazione passa da 30 a 35 giorni, da dividere in due periodi (10 giorni con le strutture aziendali e 25 giorni con quelle nazionali e ABI), in tal modo viene sacrificata la fase di trattativa aziendale a favore di quella nazionale;
l’indennità di Ruolo Chiave dopo 12 mesi diviene non revocabile;

FUNGIBILITÀ
la fungibilità è possibile fra:
a) il 1° - 2° e 3° livello
b) il 2° - 3° e 4° livello;
c) nel caso di attribuzioni di Ruolo Chiave per il 3° e 4° livello la fungibilità è possibile solo verso i livelli immediatamente inferiori.

PRESTAZIONE LAVORATIVA
per i QD1 e QD2 viene depennata la parte relativa alla ulteriore forfetizzazione se superano le 10 ore mensili di orario di lavoro;
viene unificato il concetto di “apposita erogazione” fino ad ora previsto per i soli QD3 e QD4 col quale si riconosce, in caso di notevole superamento dell’orario di lavoro, una erogazione a discrezione aziendale;
cesseranno di avere efficacia a partire dal 1.1.2005 tutti gli accordi aziendali che per i QD1 e per i QD2 prevedevano delle misure certe di remunerazione delle prestazioni eccedenti;
a garanzia delle norme sopra citate sono previsti:
a) a livello individuale, le procedure di informazione e ricorso degli artt. 56 e 57;
b) a livello collettivo l’informativa qualificata nell’incontro annuale.


MISSIONI
è prevista l’unificazione per tutti i Quadri Direttivi;
per tutti i quadri direttivi viene escluso il trattamento di diaria per i primi 4 giorni nel mese di calendario;
il trattamento di diaria dei QD 3 e QD 4 ( € 133,66) viene unificato per tutta la categoria.

CONSENSO AL TRASFERIMENTO
per i QD1 e QD2 l’attuale limite per il consenso al trasferimento viene elevato da 30 a 50 KM.


TRASFERIMENTO, PREAVVISO E TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
è prevista l’unificazione della materia per tutta l’Area dei Quadri Direttivi.




4. Dlgs 276/2003 (legge Biagi)
Contratto di apprendistato professionalizzante

TIPO
contratto di apprendistato (per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico professionale)

PROFESSIONALITÀ
3° Area Professionale

INQUADRAMENTO

a) 2 livelli inferiori a quello delle mansioni di assunzione per i primi 2 anni;
b) 1 livello inferiore per i successivi 2 anni;
c) il personale assunto con mansione di input dati resterà inquadrato ad un livello inferiore (2° Area 3° livello)

DURATA DEL CONTRATTO
4 anni (la legge prevede da 2 a 6 anni, anche a tempo parziale purché superiore a 25 ore settimanali)

PERIODO DI PROVA
2 mesi (non previsto dalla legge)

ANZIANITÀ
se assunto a tempo indeterminato alla scadenza del contratto il servizio prestato è:
a) utile ai fini dell’anzianità di servizio;
b) non utile per il primo biennio ai fini degli scatti di anzianità;
c) non utile per il primo biennio per gli automatismi.


MALATTIA
nel quadriennio il periodo di comporto è ridotto in:
a) 3 mesi per il comporto secco;
b) 4 mesi per il comporto per sommatoria.


FORMAZIONE
è specifica e prevede un minimo di 120 ore annue da effettuare anche sul lavoro (la legge prevede inoltre che vi debba essere un raccordo con le regolamentazioni previste fra le parti sociali a livello regionale, ad oggi non tutte le regioni hanno predisposto tali regolamentazioni)

COMPUTO DEGLI APPRENDISTI
non sono computati fra il personale in caso di applicazione di norme contrattuali (ad esempio i cosiddetti numeretti per gli inquadramenti nelle filiali/uffici)

CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO
sostituisce il lavoro in affitto
il numero dei lavoratori assunti con questo tipo di contratto non può superare il 5% del personale assunto con contratto a tempo indeterminato

CONTRATTO DI INSERIMENTO
il numero dei lavoratori assunti con questo tipo di contratto non può superare il 5% del personale assunto con contratto a tempo indeterminato
si applicano le norme dell’accordo interconfederale dell’11.2. 2004

ALTRE FORME DI CONTRATTI DI ASSUNZIONE PREVISTI DALLA LEGGE BIAGI
rinviate a dopo il 31.12.2005

PART TIME
verrà costituita una commissione paritetica entro 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto.

Conclusione inevitabile: la Fabi ha detto no

Il no espresso dalla FABI il 12 febbraio rappresenta una novità per il settore ed anche un invito ad una riflessione comune, utile per il futuro.

Il senso del nostro no
Il buon andamento del settore consentiva progressi sensibili nella contrattazione che non ci sono stati. La divisione dei tavoli negoziali ha favorito, come più volte abbiamo affermato, soltanto ABI.
Ora occorre una inversione di tendenza nelle relazioni sindacali.
I sindacati di questo settore devono riscoprire il valore dell’unità, ed insieme elaborare strategie e piattaforme che consentano alla categoria avanzamenti reali.

Il futuro della categoria
Il CCNL deve restare l’elemento centrale della contrattazione e non appaiono sufficienti semplici opere di manutenzione come quelle disegnate nell’accordo 12 febbraio.
Questo contratto collettivo peraltro scade il 31.12.2005
In questi mesi che ci separano dall’avvio della nuova contrattazione nazionale, occorrerà concludere i contratti aziendali e poi, subito dopo, iniziare a predisporre una piattaforma rivendicativa seria, credibile, che risponda veramente alle reali esigenze dei lavoratori del settore.

Il valore delle assemblee
Le assemblee hanno lo scopo di consentire a tutti i lavoratori di essere informati in maniera esauriente.
Lo stesso scopo si prefiggono le nostre pubblicazioni:
Non una critica generica. Ma la riproposizione dei temi e dei contenuti dell’accordo 12 febbraio.
Abbiamo chiesto alle altre Organizzazioni sindacali, in tempi non sospetti, prima della firma dell’ipotesi di accordo, di indire un referendum fra i lavoratori come elemento forte di democrazia. Riteniamo che altri sistemi di voto, vista l’introduzione nel settore di contratti che modificano fortemente l’occupazione, non siano adeguati.

I rapporti unitari
Non vi sono da parte nostra né pregiudizi, né prevenzioni al dialogo con le altre Organizzazioni sindacali. Il 109° Consiglio nazionale del 16 e 17 febbraio, ha ribadito come per la FABI l’unità sindacale sia un valore imprescindibile.
Esprimere opinioni diverse pubblicamente e con coerenza, fa parte delle regole della democrazia.
Sappiamo che identici valori di democrazia, vengono rappresentati con uguale forza ed uguale coerenza, in altri settori da altre Organizzazioni Sindacali.

 

CONSIDERAZIONI FINALI
Non abbiamo certo la pretesa di essere i portatori della verità.
Esprimiamo opinioni, sensibilità, valutazioni.
Ascoltiamo la voce dei lavoratori del credito con la massima attenzione, e consideriamo ogni opinione diversa dalla nostra.

È certo che oltre 400 lavoratori di questo settore, dirigenti della Fabi, hanno approvato con entusiasmo al 109 consiglio nazionale, la linea della Segreteria Nazionale e del Comitato Direttivo Centrale, ribadendo anche nei loro interventi come il contratto che i bancari si aspettavano, non assomigli a quello emerso dopo le intese del 12 febbraio.

Ora, occorre rimboccarsi tutti le maniche, perché altri contratti sono già alle porte ed altri momenti di negoziazione ci attendono.
Assumere un ruolo positivo e fortemente attivo, è ciò che compete al sindacato maggiormente rappresentativo della categoria.