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Introdotto l'apprendistato in banca - Una fregatura per i giovani in cerca di lavoro
 
 
 
 

 

 

La piattaforma FABI prevedeva la necessità di mettere dei limiti (paletti) alla introduzione della Legge Biagi nel nostro settore, sia perché la previsione dell’apprendistato appare come un istituto inadeguato al mondo bancario, sia perché avremmo voluto arginare il ricorso a questa legge da parte delle banche, che sono le sole a trarne vantaggio.
Ma le cose sono andate ben diversamente dai nostri desideri…


Che cosa avverrà nelle
aziende creditizie dopo
la firma definitiva del CCNL:


APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
Tra una durata del contratto che poteva oscillare dai due ai sei anni, è stata contrattata una durata di quattro anni, con un raddoppio di fatto della durata biennale dei vecchi contratti di formazione lavoro, di cui tale disciplina contrattuale prende il posto.
La retribuzione prevista per gli apprendisti sarà inferiore, per il primo biennio, di ben due Livelli retributivi, mentre per il secondo biennio di un solo livello retributivo.
Non vi è nessuna ragione plausibile che sostenga questa decisione, se non quella di aver consentito in tal modo alle aziende bancarie la massima libertà di movimento senza nessuna valutazione dell’impatto negativo che questa novità contrattuale porterà nei nostri luoghi di lavoro.
Vi è poi l’assurdo giuridico,
come detto da molti insigni professori di diritto del lavoro, di aver voluto imporre una prova di 2 mesi ad un contratto che contiene in sé una prova di 4 anni.
Si rischia in tal modo di avere in categoria dei colleghi di serie B
che avranno difficoltà a rivolgersi al sindacato per la tutela dei propri diritti e che trasferiranno questa loro situazione di “minusvalenza” sulla intera categoria.
Riguardo, infine, alla formazione si prevede un monte ore annuo di 120 ore con la specificazione che tale formazione potrà essere erogata anche in toto in azienda, in raccordo con le previste discipline regionali di cui all’art. 49 della legge Biagi.(allo stato attuale solo alcune Regioni hanno legiferato in materia).

CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO
Tale tipologia contrattuale sostituisce di fatto il lavoro in affitto (interinale).
Il numero dei lavoratori assunti con questo tipo di contratto non può superare il 5%
del personale assunto con contratto a tempo indeterminato.



CONTRATTO DI INSERIMENTO

Anche per questo tipo di contratto il numero dei lavoratori assunti non potrà superare il 5% del personale assunto con contratto a tempo indeterminato.
Allo stesso si applicano le norme dell’Accordo interconfederale dell’11.12.2004:

ALTRE FORME DI CONTRATTI DI ASSUNZIONE
PREVISTI DALLA BIAGI

Nel CCNL é contenuto l’impegno delle Parti a discutere le modalità di un’eventuale applicazione di altre forme di contratto dopo il 31/12/2005
(ad es.: contratto di lavoro ripartito e contratto di lavoro in affitto a tempo indeterminato.