La
piattaforma FABI prevedeva la necessità di mettere dei limiti (paletti)
alla introduzione della Legge Biagi nel nostro settore, sia perché
la previsione dell’apprendistato appare come un istituto inadeguato
al mondo bancario, sia perché avremmo voluto arginare il ricorso
a questa legge da parte delle banche, che sono le sole a trarne vantaggio.
Ma le cose sono andate ben diversamente dai nostri
desideri…
Che cosa avverrà nelle
aziende creditizie dopo
la firma definitiva del CCNL:
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
Tra una durata del contratto che poteva oscillare dai due ai sei anni,
è stata contrattata una durata di quattro anni, con
un raddoppio di fatto della durata biennale dei vecchi contratti di formazione
lavoro, di cui tale disciplina contrattuale prende il
posto.
La retribuzione prevista per gli apprendisti
sarà inferiore, per il primo biennio, di ben due Livelli retributivi,
mentre per il secondo biennio di un solo livello retributivo.
Non vi è nessuna ragione plausibile che sostenga questa decisione,
se non quella di aver consentito in tal modo alle aziende bancarie la
massima libertà di movimento senza nessuna valutazione dell’impatto
negativo che questa novità contrattuale porterà nei nostri
luoghi di lavoro.
Vi è poi l’assurdo giuridico, come detto
da molti insigni professori di diritto del lavoro, di
aver voluto imporre una prova di 2 mesi ad un contratto che contiene in
sé una prova di 4 anni.
Si rischia in tal modo di avere in categoria dei colleghi di serie B
che avranno difficoltà a rivolgersi al sindacato per la tutela
dei propri diritti e che trasferiranno questa loro situazione di “minusvalenza”
sulla intera categoria.
Riguardo, infine, alla formazione si prevede un monte ore annuo di 120
ore con la specificazione che tale formazione potrà essere erogata
anche in toto in azienda, in raccordo con le previste discipline regionali
di cui all’art. 49 della legge Biagi.(allo stato attuale solo alcune
Regioni hanno legiferato in materia).
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO
Tale tipologia contrattuale sostituisce di fatto il lavoro in affitto
(interinale).
Il numero dei lavoratori assunti con questo tipo di contratto non può
superare il 5%
del personale assunto con contratto a tempo indeterminato.
CONTRATTO
DI INSERIMENTO
Anche per questo tipo di contratto il numero dei lavoratori assunti non
potrà superare il 5% del personale assunto con contratto a tempo
indeterminato.
Allo stesso si applicano le norme dell’Accordo interconfederale
dell’11.12.2004:
ALTRE FORME DI CONTRATTI DI ASSUNZIONE
PREVISTI DALLA BIAGI
Nel CCNL é contenuto l’impegno delle Parti a discutere le
modalità di un’eventuale applicazione di altre forme di contratto
dopo il 31/12/2005
(ad es.: contratto di lavoro ripartito e contratto di lavoro in affitto
a tempo indeterminato.
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