di M.D. | |||||||
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DAGLI STATI UNITI UN ESEMPIO ORWELLIANO DI VIDEOSORVEGLIANZA GLOBALE. LA SITUAZIONE IN ITALIA. NEW YORK - Segretaria manda una e-mail
ad un'amica. La missiva viene letta dal suo superiore che la caccia su
due piedi. |
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“Il
mio capo è un idiota. Si è comportato in modo arrogante
tutta la settimana”: bastano queste parole negli Stati Uniti per
giustificare un licenziamento, dopo la normale lettura delle e-mail personali
di una lavoratrice da parte del suo datore di lavoro; lettura autorizzata
da una legislazione molto più permissiva in tema di trattamento
dati personali (e giustificata dalle più importanti e pressanti
esigenze di lotta al terrorismo). Nel nostro ordinamento la violazione della riservatezza di una e-mail corrisponde sostanzialmente alla violazione della corrispondenza, in generale, come contenuta nella Carta costituzionale all'art. 15 (la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili). Inoltre, la riservatezza della corrispondenza è tutelata anche dal codice penale, nel quale, all'art. 616 c.p., si è operata una parificazione tra corrispondenza "epistolare, telegrafica o telefonica, informatica o telematica" (Sezione V - Dei delitti contro la inviolabilità dei segreti - art. 616 c.p. Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza - Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne da altri prender cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa da trenta euro a cinquecentosedici euro. Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, è punito, se dal fatto deriva nocumento ed il fatto medesimo non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a tre anni. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per "corrispondenza" s'intende quella epistolare, telegrafica o telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza). Non
esiste, pertanto, nel nostro ordinamento una apprezzabile differenziazione
tra riservatezza epistolare e telematica (pur ricordando che una certa
dottrina e giurisprudenza della common law americana l'e-mail viene paragonata
ad una cartolina...ma dalle nostre parti, dal punto di vista giuridico,
si tende ad evitare questo paragone, pur ammissibile tecnicamente). Ma quando il controllo da parte del datore di lavoro potrebbe
essere giustificato da ragioni aziendali? Insomma, il lavoratore deve essere sempre previamente informato e rimane buona abitudine dell'impresa redigere un regolamento/policy aziendale che illustri con precisione i limiti di utilizzo degli strumenti aziendali e individui i possibili controlli di e-mail aziendali e file di log nei PC in uso da parte dei dipendenti. In Italia gli incubi orwelliani sembrerebbero ancora sotto controllo ...o quanto meno qualche limite continua ancora a resistere nell'evoluzione della società dell'informazione che tende a cancellare inesorabilmente il nostro diritto alla riservatezza! |
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