Roma,
18-4-2005
Messaggio n. 15774
Oggetto: Attuazione dell’art. 1, commi 18 e 19,
del D. Lgvo 23 agosto 2004, n. 243. Monitoraggio ai sensi dell’art.
1, comma 19, del D. Lgvo 23 agosto 2004, n. 243.
La legge di riforma del sistema pensionistico ha previsto la modifica
dei requisiti di accesso al pensionamento di anzianità a decorrere
dal 1 gennaio 2008.
In deroga a quanto previsto da tale legge, il comma 18 dell’articolo
1 ha stabilito che le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità
vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano
ad applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori, e precisamente:
a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli
4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni,sulla
base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 1° marzo 2004
e che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità entro
il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità
di cui all’articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) ai lavoratori destinatari dei fondi di solidarietà di settore
di cui all’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, per i quali siano già intervenuti, alla data del 1° marzo
2004, gli accordi sindacali previsti alle lettere a) e b) dello stesso
comma 28.
Il successivo comma 19, affida all’INPS il monitoraggio delle domande
di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 18 che intendono
avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2008, dei requisiti previsti
dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente
legge.
Il medesimo comma stabilisce infine che, qualora dal predetto monitoraggio
risulti il raggiungimento del numero di 10.000 domande di pensione, l’Istituto
non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate
ad usufruire dei benefici previsti dalle disposizioni di cui al comma
18.
Per quanto riguarda l’indennità di mobilità si chiarisce
che, avendo l’articolo 1, comma 18, lettera a), della legge n. 243/2004,
fatto espresso riferimento ai lavoratori che maturano i requisiti per
il pensionamento di anzianità entro il periodo di fruizione dell’indennità
di cui all’articolo 7, comma 2, della legge n. 223/1991, tale norma
trova applicazione soltanto nei confronti di coloro che sono in godimento
dell’indennità di mobilità ordinaria nelle aree del
Mezzogiorno.
Ciò risulta confermato anche dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali che, con nota n. 14/0000196 dell’11 gennaio 2005, ha precisato
che “poiché le norme in materia di mobilità lunga,
fanno specificamente riferimento alla disciplina in materia di pensioni
vigente alla data di entrata in vigore delle norme medesime, si può
senz’altro ritenere applicabile il principio che la legge speciale
deroga alla legge generale anche successiva”.
Pertanto i lavoratori ammessi fruire della mobilità lunga ai sensi
dell’articolo 7, comma 7, della legge n. 223/1991, sono esclusi
dal presente monitoraggio. Sono parimenti esclusi dal monitoraggio i lavoratori
in mobilità ordinaria che possono fruire dei benefici pensionistici
ai sensi dell'’rticolo 59, comma 7, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449 (così detta mobilità cristallizzata).
L’articolo 7 quaterdecies della legge 31 marzo 2005, n. 43, (pubblicata
nella G. U. n. 75 del 1° aprile 2005) ha fornito l’interpretazione
autentica dell’articolo 1, comma 19, della legge 23 agosto 2004,
n. 243, stabilendo che l’attività di monitoraggio effettuata
dall’INPS, volta a verificare il raggiungimento del numero massimo
di 10.000 lavoratori aventi diritto a fruire dei benefici di cui al comma
18 del predetto articolo, è riferita al momento di cessazione del
rapporto di lavoro secondo le fattispecie indicate rispettivamente alle
lettere a) e b) del comma 18 suddetto.
Sulla scorta di tale orientamento, le Direzioni Centrali delle Prestazioni
e delle Prestazioni a sostegno del reddito hanno provveduto ad effettuare
la ricognizione circa i potenziali fruitori della deroga in argomento
in base alla data di cessazione del rapporto di lavoro e, conseguentemente,
di accesso alle prestazioni di mobilità di cui all'art’colo
1, comma 18, lettera a), della legge n. 243/2004, ovvero di decorrenza
dell'assegno straordinario.
Dal monitoraggio effettuato dalle sedi dell’Istituto e comunicato
al Ministero del lavoro, relativo all’individuazione dei potenziali
destinatari della norma in argomento, è risultato che il numero
dei 10.000 soggetti che potranno usufruire, a decorrere dal 1 gennaio
2008, della normativa previgente la riforma per l’accesso al pensionamento
di anzianità, è da considerarsi esaurito con riferimento
ai lavoratori che hanno cessato il rapporto di lavoro entro il 31 marzo
2005 e con riferimento ai destinatari degli assegni straordinari di sostegno
al reddito, abbiano preventivamente presentato la relativa domanda.
IL DIRETTORE GENERALE
Crecco
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