Si
è svolto presso i locali della FABI di Monza, un incontro tenuto
dal Segretario Provinciale Federico Ronchi e desinato ad un gruppo di
colleghi della B.P.U. che operano quali Promotori Finanziari dipendenti.
Tema dell’appuntamento, che ha visto come relatore Albino Paino,
dirigente Nazionale S.N.A.PRO.FIN. è stato: “Il Promotore
Finanziario e l’etica dell’offerta fuori sede”.
L’art. 31 del Dgl. 58/1998 definisce Promotore Finanziario “la
persona fisica che, in qualità di dipendente, agente o mandatario,
esercita professionalmente l’offerta fuori sede”. Ciò
significa che la Consob non compie alcuna distinzione giuridica fra gli
iscritti all’Albo (a prescindere dal fatto che essi siano dipendenti,
agenti o mandatari) e che, nel momento in cui il soggetto abilitato conferisce
mandato di intermediazione, il PF è responsabile in prima persona
di tutte quelle attività svolte in sede o fuori sede. Sgomberiamo
quindi il campo dall’ignoranza comune che considera i PF dipendenti
non destinatari dei regolamenti Consob e non soggetti passivi di controlli
e ispezione, nonché dalla leggenda metropolitana che abilita chiunque
all’offerta fuori sede.
Ad esempio, le più frequenti irregolarità rilevate dagli
ispettori riguardano “le modalità di tenuta della documentazione
concernente l’attività svolta”. Il regolamento Consob
obbliga il PF a conservare personalmente e per cinque anni tutta la documentazione
inerente a tutti i contratti stipulati in prima persona; l’archivio
deve essere sempre accessibile agli ispettori, i quali consigliano poi
di organizzarlo per cliente rispettando l’ordine cronologico.
A fronte del reclamo di un cliente, è il PF in prima persona a
rispondere dei danni arrecati a terzi, mentre “il soggetto abilitato
che conferisce l’incarico è responsabile in solido dei danni
arrecati a terzi dal PF, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità
accertata in sede penale”. Certo, perché le sanzioni previste
(disciplinari, pecuniarie o penali) sono direttamente proporzionate alla
gravità delle violazioni riscontrate. Si pensi, tanto per capire
meglio, a come vengono diversamente puniti i reati di omicidio o di furto
nel nostro ordinamento.
I soggetti abilitati che si avvalgono dei PF (e fra questi soprattutto
le banche) si limitano a una blanda informazione circa i diritti/doveri
che regolano l’offerta fuori sede e tendono a minimizzare gli obblighi
che ne derivano. Sperano così di risolvere il problema degli esuberi
anche attraverso il travaso dei bancari fra i promotori finanziari, scaricando
nel contempo anche il rischio d’impresa! Per il PF la conoscenza
della normativa riguardante la sua professione diventa quindi fondamentale.
Studiare per superare l’esame da PF e iscriversi all’Albo
rappresentano valide opportunità per colmare le lacune legislative
e per ottenere un riconoscimento ufficiale di professionalità.
Un buon pacchetto formativo dovrebbe comprendere per lo meno la legge
Draghi, i regolamenti Consob (dai quali si possono estrapolare gli articoli
riguardanti i PF), “le regole di presentazione e di comportamento
che i PF devono osservare nei rapporti con la clientela” e la normativa
antiriciclaggio.
Insistiamo molto sull’importanza dell’iscrizione all’Albo
e questo per una serie di svariati motivi: il richiamo all’onorabilità
e alla professionalità, l’adozione di un Codice Deontologico
e di Autodisciplina, ma soprattutto per il fatto che l’iscrizione
è la conditio sine qua non per avere un intermediario e per poter
esercitare l’offerta fuori sede. Ripetiamo il concetto: “per
l’offerta fuori sede, i soggetti abilitati si avvalgono di promotori
finanziari”.
Ciò che distingue le due tipologie di offerta e che caratterizza
quella fuori sede è il diritto di recesso (art. 30 Dgl 58/1998):
“L’efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari
o di gestione di portafogli individuali conclusi fuori sede ovvero collocati
a distanza è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla
data di sottoscrizione da parte dell’investitore. Entro detto termine
l’investitore può comunicare il proprio recesso senza spese
né corrispettivo al PF o al soggetto abilitato; tale facoltà
è indicata nei moduli o formulari consegnati all’investitore.
La medesima disciplina si applica alle proposte contrattuali effettuate
fuori sede ovvero a distanza”. Tale facoltà è stata
voluta dal legislatore per tutelare maggiormente l’investitore ritenuto
più vulnerabile qualora sottoscriva contratti fuori dall’abituale
sede del soggetto intermediario. È infatti opinione comune che
il cliente entri volontariamente in banca e che di conseguenza conosca
perfettamente tutti i rischi connessi all’offerta proposta. Viceversa
si ritiene il cliente acquisito sul campo un po’ sprovveduto e blando
conoscitore dei diritti/doveri che regolano il contratto stesso. Sarà
obbligo del PF informare di tale diritto il cliente presso il quale si
trova in visita, così come sarà sempre suo dovere presentarsi
munito della lettera del dichiarante che lo abilita all’offerta
fuori sede. Inutile sottolineare la necessità di utilizzare un
linguaggio chiaro, affinché tutti i rischi derivanti dalla sottoscrizione
del contratto siano effettivamente compresi dal cliente stesso.
Ai
lavori, cui ha partecipato anche Cristina Fossati Rappresentante Sindacale
FABI di Banca Fideuram e componente il Comitato FABI – SNAPROFIN,
hanno preso parte diversi colleghi molto interessati ad approfondire i
problemi connessi a tale attività.
Siamo certi che le tematiche sviluppate nel corso dell’incontro
abbiano permesso ai P.F. presenti di analizzare taluni aspetti del loro
lavoro. Solo conoscendo bene le regole che la delimitano, infatti, si
può esercitare al meglio questa attività altamente professionalizzata
che – a detta del relatore – “è il mestiere più
bello del mondo”.
Auspichiamo, infine, che l’esperienza del SAB di Monza possa suggerire
a tutto il mondo FABI-SNAPROFIN un’occasione di collaborazione,
rivolta alla tutela di tutti i lavoratori del credito.
Albino Paino, Federico Ronchi e Cristina Fossati
restano a disposizione per tutti coloro che fossero interessati ad organizzare
analoghi eventi in altre province. |
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