Albino Paino, Dirigente Nazionale Snaprofin
e Federico Ronchi, Segretario Provinciale della Fabi
di Monza

 
 
 
Il palazzo dove ha
sede la Fabi monzese
 

Si è svolto presso i locali della FABI di Monza, un incontro tenuto dal Segretario Provinciale Federico Ronchi e desinato ad un gruppo di colleghi della B.P.U. che operano quali Promotori Finanziari dipendenti.
Tema dell’appuntamento, che ha visto come relatore Albino Paino, dirigente Nazionale S.N.A.PRO.FIN. è stato: “Il Promotore Finanziario e l’etica dell’offerta fuori sede”.
L’art. 31 del Dgl. 58/1998 definisce Promotore Finanziario “la persona fisica che, in qualità di dipendente, agente o mandatario, esercita professionalmente l’offerta fuori sede”. Ciò significa che la Consob non compie alcuna distinzione giuridica fra gli iscritti all’Albo (a prescindere dal fatto che essi siano dipendenti, agenti o mandatari) e che, nel momento in cui il soggetto abilitato conferisce mandato di intermediazione, il PF è responsabile in prima persona di tutte quelle attività svolte in sede o fuori sede. Sgomberiamo quindi il campo dall’ignoranza comune che considera i PF dipendenti non destinatari dei regolamenti Consob e non soggetti passivi di controlli e ispezione, nonché dalla leggenda metropolitana che abilita chiunque all’offerta fuori sede.
Ad esempio, le più frequenti irregolarità rilevate dagli ispettori riguardano “le modalità di tenuta della documentazione concernente l’attività svolta”. Il regolamento Consob obbliga il PF a conservare personalmente e per cinque anni tutta la documentazione inerente a tutti i contratti stipulati in prima persona; l’archivio deve essere sempre accessibile agli ispettori, i quali consigliano poi di organizzarlo per cliente rispettando l’ordine cronologico.
A fronte del reclamo di un cliente, è il PF in prima persona a rispondere dei danni arrecati a terzi, mentre “il soggetto abilitato che conferisce l’incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal PF, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale”. Certo, perché le sanzioni previste (disciplinari, pecuniarie o penali) sono direttamente proporzionate alla gravità delle violazioni riscontrate. Si pensi, tanto per capire meglio, a come vengono diversamente puniti i reati di omicidio o di furto nel nostro ordinamento.
I soggetti abilitati che si avvalgono dei PF (e fra questi soprattutto le banche) si limitano a una blanda informazione circa i diritti/doveri che regolano l’offerta fuori sede e tendono a minimizzare gli obblighi che ne derivano. Sperano così di risolvere il problema degli esuberi anche attraverso il travaso dei bancari fra i promotori finanziari, scaricando nel contempo anche il rischio d’impresa! Per il PF la conoscenza della normativa riguardante la sua professione diventa quindi fondamentale. Studiare per superare l’esame da PF e iscriversi all’Albo rappresentano valide opportunità per colmare le lacune legislative e per ottenere un riconoscimento ufficiale di professionalità. Un buon pacchetto formativo dovrebbe comprendere per lo meno la legge Draghi, i regolamenti Consob (dai quali si possono estrapolare gli articoli riguardanti i PF), “le regole di presentazione e di comportamento che i PF devono osservare nei rapporti con la clientela” e la normativa antiriciclaggio.
Insistiamo molto sull’importanza dell’iscrizione all’Albo e questo per una serie di svariati motivi: il richiamo all’onorabilità e alla professionalità, l’adozione di un Codice Deontologico e di Autodisciplina, ma soprattutto per il fatto che l’iscrizione è la conditio sine qua non per avere un intermediario e per poter esercitare l’offerta fuori sede. Ripetiamo il concetto: “per l’offerta fuori sede, i soggetti abilitati si avvalgono di promotori finanziari”.
Ciò che distingue le due tipologie di offerta e che caratterizza quella fuori sede è il diritto di recesso (art. 30 Dgl 58/1998): “L’efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali conclusi fuori sede ovvero collocati a distanza è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell’investitore. Entro detto termine l’investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al PF o al soggetto abilitato; tale facoltà è indicata nei moduli o formulari consegnati all’investitore. La medesima disciplina si applica alle proposte contrattuali effettuate fuori sede ovvero a distanza”. Tale facoltà è stata voluta dal legislatore per tutelare maggiormente l’investitore ritenuto più vulnerabile qualora sottoscriva contratti fuori dall’abituale sede del soggetto intermediario. È infatti opinione comune che il cliente entri volontariamente in banca e che di conseguenza conosca perfettamente tutti i rischi connessi all’offerta proposta. Viceversa si ritiene il cliente acquisito sul campo un po’ sprovveduto e blando conoscitore dei diritti/doveri che regolano il contratto stesso. Sarà obbligo del PF informare di tale diritto il cliente presso il quale si trova in visita, così come sarà sempre suo dovere presentarsi munito della lettera del dichiarante che lo abilita all’offerta fuori sede. Inutile sottolineare la necessità di utilizzare un linguaggio chiaro, affinché tutti i rischi derivanti dalla sottoscrizione del contratto siano effettivamente compresi dal cliente stesso.
Ai lavori, cui ha partecipato anche Cristina Fossati Rappresentante Sindacale FABI di Banca Fideuram e componente il Comitato FABI – SNAPROFIN, hanno preso parte diversi colleghi molto interessati ad approfondire i problemi connessi a tale attività.
Siamo certi che le tematiche sviluppate nel corso dell’incontro abbiano permesso ai P.F. presenti di analizzare taluni aspetti del loro lavoro. Solo conoscendo bene le regole che la delimitano, infatti, si può esercitare al meglio questa attività altamente professionalizzata che – a detta del relatore – “è il mestiere più bello del mondo”.
Auspichiamo, infine, che l’esperienza del SAB di Monza possa suggerire a tutto il mondo FABI-SNAPROFIN un’occasione di collaborazione, rivolta alla tutela di tutti i lavoratori del credito.

Albino Paino, Federico Ronchi e Cristina Fossati restano a disposizione per tutti coloro che fossero interessati ad organizzare analoghi eventi in altre province.

 
 
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