di Luca Riciputi
Bruno Caruso - Maximilian Fuchs  
 
Giuffré
Editore
Milano 2004
pagg. 254
Euro 59
 
LABOUR LAW AND
FLEXIBILITY IN EUROPE
come si può, in una Europa che si definisce “sociale”, accettare che l’obiettivo dell’integrazione dei mercati dei prodotti e soprattutto del lavoro e dei servizi viaggi disgiunta da una armonizzazione “virtuosa” e non al “ribasso” delle singole politiche sociali e relativi mercati del lavoro?
Eppure per lungo tempo in assenza di una chiara base di “Covenant” la dimensione sociale EU appariva chiaramente sottodimensionata e “spiritually numb”, solo recentemente tale tendenza è stata - sensibilmente, ma non sufficientemente - invertita, ma la relativa crescita normativa ed il relativo impatto sul “mercato interno del lavoro” vanno attentamente analizzati al fine di focalizzare gli obiettivi in settori nevralgici quali: l’orario di lavoro, le politiche dell’impiego e la c.d. “flessibilità” della prestazione.
Di particolare interesse le concrete modalità tecniche adottate dal legislatore comunitario ( es. “direttive cornice”, “dialogo sociale”, “soft laws”, “metodo di coordinazione aperta”, etc.etc.), con particolare attenzione ad aree sensibili quali quella del “sex & gender equality”, ed il conseguente preponderante ruolo giocato dalla Giurisprudenza Comunitaria.
Sono questi gli aspetti visibili che confermano ….. “The emergence of the european labour law” ( Paul Davies 1992 ), resa semmai più impellente dalle esigenze definitorie di un libero mercato del lavoro e dei servizi a livello più propriamente Europeo, fenomeno che potrà venir gradualizzato e monitorato al fine di evitare indesiderati fenomeni di dumping occupazionale e di “welfare”, ma non potrà venir posticipato indefinitamente a pena di non voler creare tensioni violente ed ulteriori incongruenze interne alla compagine degli stati membri, favorendo l’emergere di derive eurofobe e e neo-isolazionistiche peraltro già latenti.
Con questo non si vuol legittimare soluzioni abrupte e dirompenti, quali quelle contenute nella primitiva versione versioni de la c.d. “Direttiva Bolkestain”, che ora verranno ripensate attraverso “… modifiche in linea col modello sociale europeo”(G. Persson), ma va vista tuttavia con attenzione e senza pregiudiziali la prospettiva dell’introduzione di meccanismi sperimentali quali, ad esempio, l’introduzione di un “common social security coding sistem” teso a favorire la “tracciabilità” del lavoratore comunitario ai fini delle relative tutele; difatti la lotta alla irregolarità ed all’evasione va ora vista in una prospettiva necessariamente anche sopranazionale.
Parallelismo ed analisi di casi ed ipotesi in ogni caso emblematici della transizione (più o meno consapevole e conosciuta) verso un “cadre legal general”; sperando che tale “spillover” riguardi anche i diritti fondamentali e le conquiste sociali nel rispetto di come questi si sono materiati – in quantità e qualità - in Italia ed altri paesi con una tradizione sociale e sindacale a noi simile.