Per
capire quello che sta succedendo nel comparto della riscossione è
bene ricordare che l’assetto normativo della riscossione dei tributi
ha subito un profondo cambiamento, dopo l'ultima riforma del 1999, che
era succeduta a quella del 1990 di cui rappresenta, in un certo senso,
il completamento.
La riforma del 1990, (D.P.R.n.43/88) in pratica, trasformò l'architettura
del più che centenario sistema "esattoriale", incidendo
principalmente sulla titolarità delle gestioni, sulla remunerazione
del servizio e sulla dislocazione ed ampiezza territoriale di ogni concessione,
senza, tuttavia, apportare significativi cambiamenti all'attività
ed alle procedure di riscossione.
Alle vecchie problematiche, interne al sistema, vennero ad aggiungersi
durante il primo decennio di gestione, iniziato con il 1995 e terminato
alla fine del 2004 (prorogato con la legge finanziaria 2006 al 30.9.2006),
alcuni cambiamenti nell'ambito del sistema tributario nazionale, che influirono
negativamente sulla funzionalità delle strutture operative.
E, al riguardo, è sufficiente ricordare due eventi particolarmente
significativi.
Il primo, rappresentato dalla introduzione (art.17 del D.Lgs 9.7.1997,
n. 241) dei nuovi versamenti unificati di diversi tributi e contributi,
mediante il modello F24, presso banche e uffici postali, con compensazione,
da parte dello stesso contribuente, di debiti e crediti anche di differente
natura (tributari e contributivi) e con conseguente "caduta",
nei confronti del concessionario, di tutta l'attività di riscossione
mediante versamenti diretti.
Il secondo, rappresentato dall'attuazione (D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.
446) al cosiddetto federalismo fiscale, teso ad attribuire ai comuni piena
autonomia nella gestione delle proprie entrate tributarie, ivi compresa
la regolamentazione in proprio anche dell'attività di riscossione.
Superato il termine decennale delle attuali concessioni, nel settore della
riscossione dei tributi, la cui proroga è stata limitata dall’art.
3, comma 38, lett. d) del decreto 203 al 30 settembre 2006, sin dall’inizio
dell’anno 2005 l’incertezza ha regnato sovrana, pur essendo
chiara l’inefficienza dell’attuale sistema, considerato non
più idoneo a contrastare il colossale fenomeno dell’evasione
da riscossione, devastante per i conti pubblici.
Per porre fine a questo immenso sperpero, maggioranza ed opposizione hanno
concordato sulla necessità di risolvere la faccenda al più
presto, ponendo mano ad una riforma basata sull’obiettivo di riportare
la riscossione sotto il controllo pubblico.
Il Consiglio dei Ministri, in occasione del varo della Finanziaria 2006
ha sancito il passaggio in mano pubblica del servizio, con decorrenza
1 Ottobre 2006.
L’architettura della riforma mira a raggiungere i seguenti obiettivi:
-attuazione di una completa e definitiva trasformazione del settore, mediante
la soppressione del servizio di affidamento in concessione e la internalizzazione
del servizio da ricondurre sotto l’ombrello pubblico;
- differimento dell’attuale periodo concessorio limitato ai tempi
tecnici strettamente necessari per lo studio e l’attuazione della
soluzione prescelta;
- assorbimento del personale, da parte dell’Agenzia delle Entrate,
nel concetto di garantire i livelli occupazionali in essere al varo della
riforma;
-sistemazione di tutte le anticipazioni effettuate dal sistema e definizione
di tutte le pendenze, per consentire ai concessionari di uscire dal sistema
stesso senza fardelli di negatività o carichi pregressi;
- risparmio sui costi effettivi, che lo Stato è tenuto a sopportare
per la soluzione scelta;
- continuità del servizio.
A tal fine è stata prevista la costituzione di due società:
a) La Riscossione spa, con tre tipi di soci: l'Agenzia delle entrate e
l’Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) Ai due soci
di maggioranza , a cui va una quota azionaria nella misura minima del
51%,vanno aggiunti i vecchi concessionari che si sentissero ancora interessati
all’espletamento del servizio e delle cui strutture e personale
il nuovo organismo intende avvalersi.
b) Il Consorzio Nazionale dei Concessionari, (articolo 1, primo c.DPR
28/01/1988, n. 44, che dovrà operare, in futuro, in forma di società
per azioni.
I concessionari avranno inoltre la facoltà di sanare le irregolarità
connesse all’ esercizio degli obblighi inerenti al rapporto concessorio
compiute sino al 20/11/2004, dietro versamento di una somma pari tre euro
per ciascun abitante residente negli ambiti ad essi affidati, in tre rate
di cui l’ultima scadrà il 29/12/05.
I concessionari che aderiscono all’invito di diventare soci di minoranza
della nuova società, continuano a gestire la riscossione nei propri
ambiti, trascinando con sé tutto il personale in dotazione, aspettando,
comunque la restituzione delle anticipazioni.
I rimanenti concessionari devono solo aspettare la restituzione delle
anticipazioni e provvedere alla formazione dell’elenco dei residui
di gestione, predisponendo il passaggio alla nuova società.
Per quanto riguarda la riforma in relazione al personale ci limiteremo
a commentare ed analizzare i punti.
Partendo dal personale dipendente dal Consorzio nazionale concessionari
- Cnc, che, come abbiamo visto dal 1 ottobre 2006 dovrà operare
in forma di società per azioni, va notato che la riforma coinvolge
il personale stesso in una fase di trasformazione o ristrutturazione della
azienda. Di questo va tenuto conto nell’ottica generale che lega
tutto il personale addetto alla riscossione all’interno del Fondo
a sostegno del reddito e dell’occupazione.
Dal 1º ottobre 2006 i dipendenti delle società non acquistate
dalla Riscossione spa, in servizio alla data del 31 dicembre 2004 con
contratto di lavoro a tempo indeterminato e per i quali il rapporto di
lavoro è ancora in essere alla predetta data del 1º ottobre
2006, sono trasferiti alla stessa Riscossione spa, sulla base della valutazione
delle esigenze operative di quest'ultima, senza soluzione di continuità
e con garanzia della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata
alla dalla di entrata in vigore del decreto. Il predetto personale non
può essere trasferito senza consenso del lavoratore in altra sede
territoriale fino al 31 dicembre 2010. Resta fermo il riconoscimento di
miglioramenti economici contrattuali tabellari previsti dal rinnovo in
corso alla data di entrata in vigore del decreto, nei limiti di quanto
già concordato nel settore del credito.
Gli acquisti delle aziende lasciano immutata la posizione giuridica economica
e previdenziale del personale maturata alla data di entrata in vigore
del decreto; a tali operazioni, cioè, non si applicano le disposizioni
dell’articolo 47 L. 29/12/l990, n. 428 che escludono la trattativa
prevista dalla legge e la procedura ad essa conseguente, ripresa dai contratti
di categoria, nei casi di trasferimento di azienda.
Restano ferme le disposizioni relative al fondo di previdenza di cui alla
L 2/4/1958, n. 377 e successive modificazioni. Alle prestazioni straordinarie
di cui all’art. 5, comma 1, lettera b), n.1 del decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze 24/11/2003, n. 375 sono ammessi i soggetti individuati
dall’art.2 del citato decreto n.375 del 2003, per i quali la relativa
richiesta sia presentata entro dieci anni dall’entrata in vigore
dello stesso decreto n. 375 del 2003. Tali prestazioni straordinarie sono
erogate dal fondo costituito ai sensi del decreto n.375 del 2003, per
un massimo di 96 mesi dalla data di accesso alle prestazioni stesse, in
favore dei predetti soggetti che conseguano la pensione entro un periodo
massimo di 96 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, su
richiesta del datore di lavoro e fino alla maturazione del diritto alla
pensione di anzianità o di vecchiaia.
Viene poi indicata la normativa, già prevista dal Fondo a sostegno
del reddito e dell’occupazione, quale garanzia primaria per il settore,
ampliandone gli effetti ad un periodo maggiore di quello in vigore, passando
da un periodo di 60 mesi (5 anni) a 96 mesi (8 anni) quale spazio utilizzabile
per prepensionare il personale in esubero.
Sono anche previsti corsi di riqualificazione professionale per tale personale.
La Fabi, pur apprezzando la concretezza delle iniziative intraprese dal
Governo esprimerà nelle sedi legislative opportune le sue perplessità
in ordine sia alla ristrettezza dei tempi di attuazione della riforma
nonché sulle garanzie occupazionali o di riconversione professionale,
che appaiono deboli e troppo condizionate dalle esigenze operative
del nuovo soggetto giuridico.
Un definitivo giudizio
sul provvedimento potrà essere dato solo all’atto della conversione
in legge che dovrà avvenir entro
il 3 dicembre prossimo venturo.
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