esattoriali      
di Bruno Pastorelli      
Occasione per gli Iscritti Fabi - Manuale di Diritto e Tecnica della Riscossione Coattiva dei Tributi  
 

Il
Ministero dell’Economia
 
Bruno
Pastorelli
,
Coordinatore Nazionale
Esattoriali
Fabi
 
Circa 10 mila persone, alle dipendenze dei Concessionari del Servizio Nazionale della riscossione dei tributi, del Consorzio
Nazionale dei Concessionari (C.N.C.) e dell’Associazione Nazionale dei Concessionari (Ascotributi) devono fare i conti con un vero e proprio “terremoto normativo”.
   
   

Per capire quello che sta succedendo nel comparto della riscossione è bene ricordare che l’assetto normativo della riscossione dei tributi ha subito un profondo cambiamento, dopo l'ultima riforma del 1999, che era succeduta a quella del 1990 di cui rappresenta, in un certo senso, il completamento.
La riforma del 1990, (D.P.R.n.43/88) in pratica, trasformò l'architettura del più che centenario sistema "esattoriale", incidendo principalmente sulla titolarità delle gestioni, sulla remunerazione del servizio e sulla dislocazione ed ampiezza territoriale di ogni concessione, senza, tuttavia, apportare significativi cambiamenti all'attività ed alle procedure di riscossione.
Alle vecchie problematiche, interne al sistema, vennero ad aggiungersi durante il primo decennio di gestione, iniziato con il 1995 e terminato alla fine del 2004 (prorogato con la legge finanziaria 2006 al 30.9.2006), alcuni cambiamenti nell'ambito del sistema tributario nazionale, che influirono negativamente sulla funzionalità delle strutture operative.
E, al riguardo, è sufficiente ricordare due eventi particolarmente significativi.
Il primo, rappresentato dalla introduzione (art.17 del D.Lgs 9.7.1997, n. 241) dei nuovi versamenti unificati di diversi tributi e contributi, mediante il modello F24, presso banche e uffici postali, con compensazione, da parte dello stesso contribuente, di debiti e crediti anche di differente natura (tributari e contributivi) e con conseguente "caduta", nei confronti del concessionario, di tutta l'attività di riscossione mediante versamenti diretti.
Il secondo, rappresentato dall'attuazione (D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446) al cosiddetto federalismo fiscale, teso ad attribuire ai comuni piena autonomia nella gestione delle proprie entrate tributarie, ivi compresa la regolamentazione in proprio anche dell'attività di riscossione.
Superato il termine decennale delle attuali concessioni, nel settore della riscossione dei tributi, la cui proroga è stata limitata dall’art. 3, comma 38, lett. d) del decreto 203 al 30 settembre 2006, sin dall’inizio dell’anno 2005 l’incertezza ha regnato sovrana, pur essendo chiara l’inefficienza dell’attuale sistema, considerato non più idoneo a contrastare il colossale fenomeno dell’evasione da riscossione, devastante per i conti pubblici.
Per porre fine a questo immenso sperpero, maggioranza ed opposizione hanno concordato sulla necessità di risolvere la faccenda al più presto, ponendo mano ad una riforma basata sull’obiettivo di riportare la riscossione sotto il controllo pubblico.
Il Consiglio dei Ministri, in occasione del varo della Finanziaria 2006 ha sancito il passaggio in mano pubblica del servizio, con decorrenza 1 Ottobre 2006.
L’architettura della riforma mira a raggiungere i seguenti obiettivi:
-attuazione di una completa e definitiva trasformazione del settore, mediante la soppressione del servizio di affidamento in concessione e la internalizzazione del servizio da ricondurre sotto l’ombrello pubblico;
- differimento dell’attuale periodo concessorio limitato ai tempi tecnici strettamente necessari per lo studio e l’attuazione della soluzione prescelta;
- assorbimento del personale, da parte dell’Agenzia delle Entrate, nel concetto di garantire i livelli occupazionali in essere al varo della riforma;
-sistemazione di tutte le anticipazioni effettuate dal sistema e definizione di tutte le pendenze, per consentire ai concessionari di uscire dal sistema stesso senza fardelli di negatività o carichi pregressi;
- risparmio sui costi effettivi, che lo Stato è tenuto a sopportare per la soluzione scelta;
- continuità del servizio.
A tal fine è stata prevista la costituzione di due società:
a) La Riscossione spa, con tre tipi di soci: l'Agenzia delle entrate e l’Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) Ai due soci di maggioranza , a cui va una quota azionaria nella misura minima del 51%,vanno aggiunti i vecchi concessionari che si sentissero ancora interessati all’espletamento del servizio e delle cui strutture e personale il nuovo organismo intende avvalersi.
b) Il Consorzio Nazionale dei Concessionari, (articolo 1, primo c.DPR 28/01/1988, n. 44, che dovrà operare, in futuro, in forma di società per azioni.
I concessionari avranno inoltre la facoltà di sanare le irregolarità connesse all’ esercizio degli obblighi inerenti al rapporto concessorio compiute sino al 20/11/2004, dietro versamento di una somma pari tre euro per ciascun abitante residente negli ambiti ad essi affidati, in tre rate di cui l’ultima scadrà il 29/12/05.
I concessionari che aderiscono all’invito di diventare soci di minoranza della nuova società, continuano a gestire la riscossione nei propri ambiti, trascinando con sé tutto il personale in dotazione, aspettando, comunque la restituzione delle anticipazioni.
I rimanenti concessionari devono solo aspettare la restituzione delle anticipazioni e provvedere alla formazione dell’elenco dei residui di gestione, predisponendo il passaggio alla nuova società.
Per quanto riguarda la riforma in relazione al personale ci limiteremo a commentare ed analizzare i punti.
Partendo dal personale dipendente dal Consorzio nazionale concessionari - Cnc, che, come abbiamo visto dal 1 ottobre 2006 dovrà operare in forma di società per azioni, va notato che la riforma coinvolge il personale stesso in una fase di trasformazione o ristrutturazione della azienda. Di questo va tenuto conto nell’ottica generale che lega tutto il personale addetto alla riscossione all’interno del Fondo a sostegno del reddito e dell’occupazione.
Dal 1º ottobre 2006 i dipendenti delle società non acquistate dalla Riscossione spa, in servizio alla data del 31 dicembre 2004 con contratto di lavoro a tempo indeterminato e per i quali il rapporto di lavoro è ancora in essere alla predetta data del 1º ottobre 2006, sono trasferiti alla stessa Riscossione spa, sulla base della valutazione delle esigenze operative di quest'ultima, senza soluzione di continuità e con garanzia della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla dalla di entrata in vigore del decreto. Il predetto personale non può essere trasferito senza consenso del lavoratore in altra sede territoriale fino al 31 dicembre 2010. Resta fermo il riconoscimento di miglioramenti economici contrattuali tabellari previsti dal rinnovo in corso alla data di entrata in vigore del decreto, nei limiti di quanto già concordato nel settore del credito.
Gli acquisti delle aziende lasciano immutata la posizione giuridica economica e previdenziale del personale maturata alla data di entrata in vigore del decreto; a tali operazioni, cioè, non si applicano le disposizioni dell’articolo 47 L. 29/12/l990, n. 428 che escludono la trattativa prevista dalla legge e la procedura ad essa conseguente, ripresa dai contratti di categoria, nei casi di trasferimento di azienda.
Restano ferme le disposizioni relative al fondo di previdenza di cui alla L 2/4/1958, n. 377 e successive modificazioni. Alle prestazioni straordinarie di cui all’art. 5, comma 1, lettera b), n.1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 24/11/2003, n. 375 sono ammessi i soggetti individuati dall’art.2 del citato decreto n.375 del 2003, per i quali la relativa richiesta sia presentata entro dieci anni dall’entrata in vigore dello stesso decreto n. 375 del 2003. Tali prestazioni straordinarie sono erogate dal fondo costituito ai sensi del decreto n.375 del 2003, per un massimo di 96 mesi dalla data di accesso alle prestazioni stesse, in favore dei predetti soggetti che conseguano la pensione entro un periodo massimo di 96 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, su richiesta del datore di lavoro e fino alla maturazione del diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia.
Viene poi indicata la normativa, già prevista dal Fondo a sostegno del reddito e dell’occupazione, quale garanzia primaria per il settore, ampliandone gli effetti ad un periodo maggiore di quello in vigore, passando da un periodo di 60 mesi (5 anni) a 96 mesi (8 anni) quale spazio utilizzabile per prepensionare il personale in esubero.
Sono anche previsti corsi di riqualificazione professionale per tale personale.
La Fabi, pur apprezzando la concretezza delle iniziative intraprese dal Governo esprimerà nelle sedi legislative opportune le sue perplessità in ordine sia alla ristrettezza dei tempi di attuazione della riforma nonché sulle garanzie occupazionali o di riconversione professionale, che appaiono deboli e troppo condizionate dalle esigenze operative
del nuovo soggetto giuridico.
Un definitivo giudizio
sul provvedimento potrà essere dato solo all’atto della conversione in legge che dovrà avvenir entro
il 3 dicembre prossimo venturo.