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a cura del Coordinamento Nazionale Esattoriali | |||||
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![]() Permangono tuttavia alcuni elementi di incertezza fondamentali per il decollo del provvedimento che sono state esaminate ed esposte dalle parti sindacali e dalla Confindustria. La FABI, nel seguire con la massima attenzione l’evolversi degli eventi, ribadisce alcuni elementi fondamentali per un soddisfacente avvio del sistema pensionistico complementare. Preliminarmente osserviamo che essa deve essere realizzata nel rispetto prioritario di due principi cardini quali la contrattazione collettiva e la distinzione tra forme di previdenza collettiva ed individuale. Appare di enorme importanza anche il sistema dei controlli, da affidare alla COVIP, e il complesso delle garanzie per la “terzietà” degli amministratori dei fondi. Tali principi sono essenziali per consentire la libera circolazione dei lavoratori all’interno del sistema della previdenza complementare. L’adozione di regole comuni di trasparenza e la comparabilità dei costi amministrativi e dei rendimenti consentirà infatti al lavoratore la piena consapevolezza delle scelte che dovrà fare. Riteniamo inoltre che il regime fiscale applicabile alle forme pensionistiche complementari possa essere migliorato, ad esempio con una revisione del regime di deducibilità dei contributi previdenziali, prevedendo l’applicazione del regime più favorevole fra l’importo in cifra fissa e quello percentuale. Anche l’abrogazione dell’imposta sostitutiva e l’assoggettamento delle prestazioni pensionistiche ad un sistema di aliquote privilegiate può rappresentare un utile e concreto strumento per favorire l’accesso al sistema che si sta delineando. Permangono, ad oggi, alcune problematiche irrisolte che riguardano essenzialmente i Fondi pensione preesistenti. L’avvento del D.lgs. 124/93 aveva creato ai suddetti fondi problemi di tipo tecnico/organizzativo e/o di equilibrio finanziario, in misura più o meno rilevante a seconda dei casi. In particolare, l’art. 18, si era preoccupato di escludere in via definitiva l’applicazione di norme quali il divieto di gestione ![]() Per altri aspetti si era invece scelta la via del differimento nel tempo dell’entrata in vigore, talora subordinandone la decorrenza a successive normative secondarie a tutt’oggi ancora da emanare. La bozza del nuovo Decreto, sembra non voler tener conto di tale esperienza e, anzi, sembra voler esasperare taluni aspetti del D.lgs. 124/93 rivelatisi non adeguati, imponendoli anche ai Fondi pensione preesistenti che ne erano stati esclusi. Dall’esame comparativo delle norme contenute nella bozza del nuovo Decreto e in quelle contenute nel D.lgs. 124/93, emergono diverse problematiche che dovranno essere esaminate e alle quali occorrerebbe far fronte attraverso alcune modifiche dell’articolato. Le stesse sono state già rappresentate dalla FABI con un proprio documento concernente i fondi pensionistici preesistenti inviato alla Presidenza della Commissione Lavoro del Senato. Seguiremo costantemente l’evolversi della situazione e non mancheremo di esprimere nelle sedi istituzionali, che già ci hanno visto partecipi, le nostre osservazioni. |
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