di Leonardo Comucci, consulente CAAF Fabi Nazionale      
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Canoni per locazioni immobiliare non percepiti

Ho dato in affitto una casa, ma l’inquilino ha smesso di pagare l’affitto da maggio 2005. Dovrò comunque dichiarare l’affitto nel mod.730/2006 relativo ai redditi del 2005?
Lettera firmata. Napoli

In generale i canoni di locazione immobiliare concorrono alla determinazione del reddito imponibile del locatore indipendentemente dalla loro percezione (art.26 Tuir)
Tuttavia, i locatori di unità immobiliari residenziali che non percepiscono i canoni d’affitto e che sono in possesso di una sentenza di sfratto per morosità, non devono dichiarare tali redditi ed inoltre è possibile recuperare la maggiore imposta versata sui canoni non percepiti ma tassati in precedenti periodi di imposta.
Va specificato che questa disciplina si applica esclusivamente alle locazioni ad uso abitativo (categoria catastale “A” escluso l’ “A/10”): i canoni relativi ad immobili ad uso non abitativo devono necessariamente essere dichiarati indipendentemente dalla percezione.
Requisito essenziale per non assoggettare a tassazione i canoni non percepiti, è la conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore, ossia che il locatore disponga di una sentenza di sfratto per morosità.
Per non assoggettare a tassazione i canoni relativi al 2005, la sentenza di sfratto dovrà essere emessa anteriormente al termine ultimo di presentazione della dichiarazione dei redditi (15 giugno 2006 nel caso di presentazione del modello 730 ad un CAAF)
Discorso leggermente diverso per canoni di locazione non incassati ma già assoggettati comunque a tassazione negli anni precedenti magari in attesa della sentenza di sfratto per morosità. Il legislatore infatti concede al locatore un credito d’imposta in misura pari alle maggiori imposte pagate in conseguenza dei canoni non riscossi, ma tuttavia dichiarati. Per quanto riguarda i periodi di imposta utili cui fare riferimento per la rideterminazione delle imposte e del conseguente credito, vale il termine di prescrizione ordinaria di 10 anni
Per la determinazione di detto credito, il contribuente o il CAAF al quale il contribuente ha chiesto assistenza dovrà rideterminare l’Irpef del periodo interessato e sottrarla dall’imposta a suo tempo versata. Tale calcolo risulta decisamente complesso in quanto è necessario procedere alla riliquidazione delle imposte di tutte le dichiarazioni – a partire dalla decorrenza indicata nel provvedimento di sfratto per morosità – in cui i canoni non sono stati effettivamente percepiti.
Ovviamente il credito di imposta sarà riconosciuto solo se alla formazione del reddito complessivo della precedente dichiarazione ha concorso il canone e non la rendita catastale (in quanto il canone di affitto pur ridotto della misura forfetaria risulta – come quasi sempre avviene – superiore alla rendita catastale).
Va infine ricordato che l’eventuale successiva riscossione totale o parziale dei canoni per i quali si è usufruito del credito d’imposta, comporterà l’obbligo da parte del contribuente di dichiarare tra i redditi soggetti a tassazione separata (salvo opzione per quella ordinaria) il maggior imponibile determinato.

Assegno periodico di mantenimento

Vorrei sapere se l'assegno periodico di mantenimento del coniuge e l'assegno destinato al mantenimento dei figli costituiscono reddito imponibile per il coniuge legalmente separato che li riceve.
Lettera firmata. Milano.730

Prima di entrare nello specifico e distinto trattamento che il legislatore fiscale ha previsto per l’assegno di mantenimento del coniuge e l’assegno destinato al mantenimento dei figli, è utile premettere che dal punto di vista fiscale, l’assegno periodico di mantenimento del coniuge a seguito di cessazione del matrimonio ha una duplice profilo: risulta essere reddito assimilato a quello di lavoro dipendente per chi lo riceve, mentre è un onere deducibile per chi lo eroga. Conseguentemente il coniuge che percepisce l’assegno periodico deve dichiararlo tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali non spettano le deduzioni (nel mod.730/2005 era il quadro C, sez. II), mentre il coniuge che eroga l’assegno di mantenimento, indica l’importo tra gli oneri deducibili dal reddito complessivo nel rigo rubricato “Assegno periodico corrisposto al coniuge con esclusione della quota di mantenimento dei figli” (nel mod.730/2005 era il quadro E rigo E22).
Nel rigo E22 deve quindi essere indicato l’importo degli assegni periodici corrisposti al coniuge nel corso dell’anno precedente (pagati dal 1 gennaio al 31 dicembre anche se con competenza diversa) in conseguenza di : separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento di matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, con esclusione degli assegni destinati al mantenimento dei figli.
Va infatti sottolineato che gli assegni di mantenimento versati a favore dei figli non vanno dichiarati dal coniuge che li percepisce, né dedotti dal coniuge che li ha versati.
Particolare attenzione deve essere posta nel caso in cui l’assegno corrisposto al coniuge comprenda cumulativamente (e senza distinzione) anche le somme destinate al mantenimento dei figli. In questo caso l’importo dell’assegno si considera per metà destinato al coniuge e per l’altra metà ai figli, salvo diversa ripartizione stabilita dall’autorità giudiziaria.
Non risultano invece deducibili le somme corrisposte in una unica soluzione al coniuge separato, essendo ben specificato dalla norma che per poter ottenere la deduzione dal reddito complessivo del contribuente delle somme corrisposte al coniuge, deve trattarsi di assegni periodici escludendo conseguentemente qualsiasi versamento effettuato in una unica soluzione.
Per poter ottenere la deducibilità fiscale degli assegni periodici versati al coniuge è necessario presentare al CAAF la sentenza di separazione o divorzio, unitamente alle certificazioni relative all’erogazione mensile di tali importi.
Un esempio di compilazione può aiutare a comprendere meglio il meccanismo.
Un contribuente risulta legalmente ed effettivamente separato da giugno 2005 e dal mese successivo versa mensilmente _ 600,00 a titolo di assegno di mantenimento per il coniuge e per i figli .
Il coniuge che riceve l’assegno di mantenimento dovrà dichiararlo nella dichiarazione dei redditi 2006 riferita ai redditi 2005, tra i redditi assimilati a quello di lavoro dipendente per un totale di euro 1.800,00 risultante dal seguente calcolo:calcolo
importo assegno mensile: euro 600,00 mesi per i quali ha percepito l’assegno di mantenimento: 6 quota riferita al mantenimento del coniuge: 50%.
Al fine di ottenere la deducibilità fiscale, il medesimo importo sarà dichiarato dal coniuge che versa l’assegno di mantenimento tra gli oneri deducibili dal reddito complessivo.
Si evidenzia che nell’esempio proposto l’assegno di mantenimento era diretto, senza distinzione al mantenimento del coniuge e dei figli; pertanto si qualifica come onere deducibile il 50% dell’importo totale.

QUESITI FISCALI
Quesiti di tipo fiscale, d’interesse generale, possono essere inviati al nostro esperto fiscale Dott. Leonardo Comucci al seguente numero di fax:
06 233222788.