Canoni
per locazioni immobiliare non percepiti
Ho dato in affitto una casa, ma l’inquilino ha
smesso di pagare l’affitto da maggio 2005. Dovrò comunque
dichiarare l’affitto nel mod.730/2006 relativo ai redditi del
2005?
Lettera firmata. Napoli
In generale i canoni di locazione immobiliare concorrono
alla determinazione del reddito imponibile del locatore indipendentemente
dalla loro percezione (art.26 Tuir)
Tuttavia, i locatori di unità immobiliari residenziali che non
percepiscono i canoni d’affitto e che sono in possesso di una
sentenza di sfratto per morosità, non devono dichiarare tali
redditi ed inoltre è possibile recuperare la maggiore imposta
versata sui canoni non percepiti ma tassati in precedenti periodi di
imposta.
Va specificato che questa disciplina si applica esclusivamente alle
locazioni ad uso abitativo (categoria catastale “A” escluso
l’ “A/10”): i canoni relativi ad immobili ad uso non
abitativo devono necessariamente essere dichiarati indipendentemente
dalla percezione.
Requisito essenziale per non assoggettare a tassazione i canoni non
percepiti, è la conclusione del procedimento giurisdizionale
di convalida di sfratto per morosità del conduttore, ossia che
il locatore disponga di una sentenza di sfratto per morosità.
Per non assoggettare a tassazione i canoni relativi al 2005, la sentenza
di sfratto dovrà essere emessa anteriormente al termine ultimo
di presentazione della dichiarazione dei redditi (15 giugno 2006 nel
caso di presentazione del modello 730 ad un CAAF)
Discorso leggermente diverso per canoni di locazione non incassati ma
già assoggettati comunque a tassazione negli anni precedenti
magari in attesa della sentenza di sfratto per morosità. Il legislatore
infatti concede al locatore un credito d’imposta in misura pari
alle maggiori imposte pagate in conseguenza dei canoni non riscossi,
ma tuttavia dichiarati. Per quanto riguarda i periodi di imposta utili
cui fare riferimento per la rideterminazione delle imposte e del conseguente
credito, vale il termine di prescrizione ordinaria di 10 anni
Per la determinazione di detto credito, il contribuente o il CAAF al
quale il contribuente ha chiesto assistenza dovrà rideterminare
l’Irpef del periodo interessato e sottrarla dall’imposta
a suo tempo versata. Tale calcolo risulta decisamente complesso in quanto
è necessario procedere alla riliquidazione delle imposte di tutte
le dichiarazioni – a partire dalla decorrenza indicata nel provvedimento
di sfratto per morosità – in cui i canoni non sono stati
effettivamente percepiti.
Ovviamente il credito di imposta sarà riconosciuto solo se alla
formazione del reddito complessivo della precedente dichiarazione ha
concorso il canone e non la rendita catastale (in quanto il canone di
affitto pur ridotto della misura forfetaria risulta – come quasi
sempre avviene – superiore alla rendita catastale).
Va infine ricordato che l’eventuale successiva riscossione totale
o parziale dei canoni per i quali si è usufruito del credito
d’imposta, comporterà l’obbligo da parte del contribuente
di dichiarare tra i redditi soggetti a tassazione separata (salvo opzione
per quella ordinaria) il maggior imponibile determinato.
Assegno
periodico di mantenimento
Vorrei sapere se l'assegno periodico di mantenimento
del coniuge e l'assegno destinato al mantenimento dei figli costituiscono
reddito imponibile per il coniuge legalmente separato che li riceve.
Lettera firmata. Milano.
Prima di entrare nello specifico e distinto trattamento
che il legislatore fiscale ha previsto per l’assegno di mantenimento
del coniuge e l’assegno destinato al mantenimento dei figli, è
utile premettere che dal punto di vista fiscale, l’assegno periodico
di mantenimento del coniuge a seguito di cessazione del matrimonio ha
una duplice profilo: risulta essere reddito assimilato a quello di lavoro
dipendente per chi lo riceve, mentre è un onere deducibile per
chi lo eroga. Conseguentemente il coniuge che percepisce l’assegno
periodico deve dichiararlo tra i redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente per i quali non spettano le deduzioni (nel mod.730/2005 era
il quadro C, sez. II), mentre il coniuge che eroga l’assegno di
mantenimento, indica l’importo tra gli oneri deducibili dal reddito
complessivo nel rigo rubricato “Assegno periodico corrisposto
al coniuge con esclusione della quota di mantenimento dei figli”
(nel mod.730/2005 era il quadro E rigo E22).
Nel rigo E22 deve quindi essere indicato l’importo degli assegni
periodici corrisposti al coniuge nel corso dell’anno precedente
(pagati dal 1 gennaio al 31 dicembre anche se con competenza diversa)
in conseguenza di : separazione legale ed effettiva, scioglimento o
annullamento di matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili,
con esclusione degli assegni destinati al mantenimento dei figli.
Va infatti sottolineato che gli assegni di mantenimento versati a favore
dei figli non vanno dichiarati dal coniuge che li percepisce, né
dedotti dal coniuge che li ha versati.
Particolare attenzione deve essere posta nel caso in cui l’assegno
corrisposto al coniuge comprenda cumulativamente (e senza distinzione)
anche le somme destinate al mantenimento dei figli. In questo caso l’importo
dell’assegno si considera per metà destinato al coniuge
e per l’altra metà ai figli, salvo diversa ripartizione
stabilita dall’autorità giudiziaria.
Non risultano invece deducibili le somme corrisposte in una unica soluzione
al coniuge separato, essendo ben specificato dalla norma che per poter
ottenere la deduzione dal reddito complessivo del contribuente delle
somme corrisposte al coniuge, deve trattarsi di assegni periodici escludendo
conseguentemente qualsiasi versamento effettuato in una unica soluzione.
Per poter ottenere la deducibilità fiscale degli assegni periodici
versati al coniuge è necessario presentare al CAAF la sentenza
di separazione o divorzio, unitamente alle certificazioni relative all’erogazione
mensile di tali importi.
Un esempio di compilazione può aiutare a comprendere meglio il
meccanismo.
Un contribuente risulta legalmente ed effettivamente separato da giugno
2005 e dal mese successivo versa mensilmente _ 600,00 a titolo di assegno
di mantenimento per il coniuge e per i figli .
Il coniuge che riceve l’assegno di mantenimento dovrà dichiararlo
nella dichiarazione dei redditi 2006 riferita ai redditi 2005, tra i
redditi assimilati a quello di lavoro dipendente per un totale di euro
1.800,00 risultante dal seguente calcolo:
importo assegno mensile: euro 600,00 mesi per i quali ha percepito l’assegno
di mantenimento: 6 quota riferita al mantenimento del coniuge: 50%.
Al fine di ottenere la deducibilità fiscale, il medesimo importo
sarà dichiarato dal coniuge che versa l’assegno di mantenimento
tra gli oneri deducibili dal reddito complessivo.
Si evidenzia che nell’esempio proposto l’assegno di mantenimento
era diretto, senza distinzione al mantenimento del coniuge e dei figli;
pertanto si qualifica come onere deducibile il 50% dell’importo
totale.
QUESITI FISCALI
Quesiti di tipo fiscale, d’interesse generale, possono
essere inviati al nostro esperto fiscale Dott. Leonardo Comucci al seguente
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