premesso che:
- l'art. 49
del ccnI 11 luglio 1999, individua due possibili sistemi di calcolo del
periodo di comporto per malattia ("secco" e "per
sommatoria") differenziati per anzianità di servizio;
- lo stesso art. 49
prevede, inoltre, la possibilità per il lavoratore di essere collocato
in aspettativa alle condizioni stabilite;
- la norma in questione
precisa, altresì, che "in ogni caso, per l'ultimo periodo, non
può essere praticato un trattamento meno favorevole di quello
stabilito dal R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825".
si è chiarito
quanto segue:
- sulla base di quanto
descritto in premessa, la garanzia minima prevista dal citato R.D.L. per
l'ultimo periodo di malattia si riferisce al comporto per sommatoria e,
in tale ambito, unicamente al trattamento economico da riservare al
lavoratore, senza alcun prolungamento del complessivo periodo di
conservazione del posto previsto dall'art. 49 cit.
Quanto sopra,
conseguentemente, produce effetti solo ed esclusivamente sul trattamento
(retribuzione o non) da riservare per il periodo di aspettativa non
retribuita (ma non sulla sua durata che resta ferma come individuata dal
ccnl).
ESEMPI A VERBALE:
1. Un lavoratore che, ai sensi
della Tabella di cui al 3° comma dell'art. 49 cit., ha diritto ad 8
mesi di comporto retribuito più 4 mesi di aspettativa continuativa non
retribuita e che ha già fruito, nel quadriennio, di 7 dei predetti 8
mesi, avendo ancora a disposizione 1 mese di comporto retribuito oltre
all'aspettativa, avrà diritto, per l'ultimo periodo, ad 1 mese con
retribuzione pari al 100% (tali da raggiungere gli 8 mesi), a 2 mesi di
aspettativa con retribuzione al 50% e ad ulteriori 2 mesi di aspettativa
non retribuita.
2. Un lavoratore che, ai sensi
della Tabella di cui al Y comma dell'art. 49 cit., ha diritto a 14 mesi
di comporto retribuito più 4 mesi di aspettativa continuativa non
retribuita e che ha già fruito, nel quadriennio, di 13 dei predetti 14
mesi, avendo ancora a disposizione 1 mese di comporto retribuito oltre
all'aspettativa, avrà diritto, per l'ultimo periodo, ad 1 mese con
retribuzione pari al 100% (tali da raggiungere i 14 mesi), a 1 mese di
aspettativa con retribuzione al 100% ed a 3 mesi di aspettativa con
retribuzione al 50%.
L'ABI chiarirà in circolare
quanto segue:
Ai sensi dell'art. 52,
9° comma, si configura come missione a "corto raggio" quella
nella quale la distanza fra la località di missione o la residenza
(abituale dimora) del lavoratore non supera i 25 Km: in via equitativa
le Parti hanno chiarito che non si configura la fattispecie del
"corto raggio" nell'ipotesi in cui il dipendente in trasferta
effettua, nella medesima giornata, una pluralità di spostamenti che
superano complessivamente i 50 Km fra località ciascuna delle quali,
singolarmente considerata, non dista oltre i 25 Km dalla residenza
(abituale dimora) del dipendente stesso.
12 aprile 2001