Allegato n. 6
Preavviso
- In caso di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi della lett.
a) dell’art.
61, l’indennità di mancato preavviso compete nelle
seguenti misure:
|
a) Trattamento di previdenza migliorativo
spettante in misura massima |
b) Trattamento di previdenza migliorativo
spettante in misura inferiore alla massima |
c) Assenza di trattamento di previdenza
migliorativo |
Quadri direttivi, 3° e 4° livello retributivo |
4 mesi |
trattamento sub c) ridotto del 25% |
5 mensilità con anzianità non superiore a 6
anni ed un ulteriore ½ mese per ogni successivo anno di
anzianità, con un massimo di altri 5 mesi |
Quadri direttivi, 1° e 2° livello
retributivo, 3ª e 2ª area professionale, 3° livello retributivo
(esclusi gli addetti a mansioni operaie) |
2 mesi |
trattamento sub c) ridotto del 25% |
½ mensilità per ogni anno, con il minimo di 2
e con il massimo di 8 mensilità |
2ª area professionale, 1° e 2° livello
retributivo (esclusi gli addetti a mansioni operaie) |
45 giorni |
trattamento sub c) ridotto del 25% |
1/3 di mensilità per ogni anno, con il minimo
di 1 e ½ e con il massimo di 6 mensilità |
1ª area professionale, nonché gli addetti a
mansioni operaie |
1 mensilità e ¼ |
trattamento sub c) ridotto del 25% |
¼ di mensilità per ogni anno, con il minimo
di 1 e con il massimo di 4 mensilità |
Qualora la risoluzione del rapporto avvenga ad
iniziativa del lavoratore/lavoratrice, questi è esonerato dall’obbligo
del preavviso.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi della lett.
b) dell’art.
61, il preavviso – o in difetto la corrispondente
indennità – compete nelle seguenti misure:
|
a) Trattamento di previdenza migliorativo |
b) Assenza di trattamento di previdenza
migliorativo
|
Quadri direttivi, 3° e 4° livello retributivo |
4 mesi |
- con anzianità non superiore a 5 anni
- con anzianità da 5 a 10 anni
- con anzianità superiore a 10 anni |
4 mensilità
5 mensilità
6 mensilità |
Quadri direttivi, 1° e 2° livello retributivo,
3ª e 2ª area professionale, 3° livello retributivo (esclusi gli
addetti a mansioni operaie) |
2 mesi |
- con anzianità non superiore a 5 anni
- con anzianità da 5 a 10 anni
- con anzianità superiore a 10 anni |
2 mensilità
3 mensilità
4 mensilità |
2ª area professionale, 1° e 2° livello
retributivo (esclusi gli addetti a mansioni operaie) |
45 giorni |
- con anzianità non superiore a 5 anni
- con anzianità da 5 a 10 anni
- con anzianità superiore a 10 anni |
1 mensilità
2 mensilità
3 mensilità |
1ª area professionale, nonché gli addetti a
mansioni operaie |
1 mese e ¼ |
- con anzianità non superiore a 5 anni
- con anzianità da 5 a 10 anni
- con anzianità superiore a 10 anni |
1 mensilità
1 ½ mensilità
2 mensilità |
- In caso di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi della lett.
c) dell’art.
61, il preavviso – o in difetto la corrispondente
indennità – compete nelle seguenti misure:
Quadri direttivi, 3° e 4° livello retributivo |
- con anzianità non superiore a 5 anni
- con anzianità da 5 a 10 anni
- con anzianità da 10 a 15 anni
- con anzianità superiore a 15 anni |
5 mensilità
6 mensilità
7 mensilità
8 mensilità |
Quadri direttivi, 1° e 2° livello retributivo,
3ª e 2ª area professionale, 3° livello retributivo (esclusi gli
addetti a mansioni operaie) |
- con anzianità non superiore a 5 anni
- con anzianità da 5 a 10 anni
- con anzianità da 10 a 15 anni
- con anzianità superiore a 15 anni |
3 mensilità
4 mensilità
5 mensilità
6 mensilità |
2ª area professionale, 1° e 2° livello
retributivo (esclusi gli addetti a mansioni operaie) |
- con anzianità non superiore a 5 anni
- con anzianità da 5 a 10 anni
- con anzianità da 10 a 15 anni
- con anzianità superiore a 15 anni |
2 mensilità
2 ¼ mensilità
3 mensilità
4 mensilità |
1ª area professionale, nonché gli addetti a
mansioni operaie |
- con anzianità non superiore a 5 anni
- con anzianità da 5 a 10 anni
- con anzianità da 10 a 15 anni
- con anzianità superiore a 15 anni |
1 ½ mensilità
2 mensilità
2 ½ mensilità
3 mensilità |
[ INDICE
]
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi della lett. g) dell’art.
61, l’indennità di mancato preavviso compete nelle
seguenti misure:
|
a) Trattamento di previdenza migliorativo |
b) Assenza di trattamento di previdenza
migliorativo
|
Quadri direttivi, 3° e 4° livello retributivo |
5 mesi |
- con anzianità non superiore a 6 anni
- per ogni anno successivo |
5 mensilità
½ mensilità con un massimo di altre 5 mensilità |
Quadri direttivi, 1° e 2° livello retributivo,
3ª e 2ª area professionale, 3° livello retributivo (esclusi gli
addetti a mansioni operaie) |
3 mesi |
- con anzianità non superiore a 5 anni
- con anzianità da 5 a 10 anni
- con anzianità superiore a 10 anni |
2 mensilità
3 mensilità
4 mensilità |
2ª area professionale, 1° e 2° livello
retributivo (esclusi gli addetti a mansioni operaie) |
2 mesi e ½ |
- con anzianità non superiore a 5 anni
- con anzianità da 5 a 10 anni
- con anzianità superiore a 10 anni |
1 mensilità
2 mensilità
3 mensilità |
1ª area professionale, nonché gli addetti a
mansioni operaie |
1 mensilità e ¾ |
- con anzianità non superiore a 5 anni
- con anzianità da 5 a 10 anni
- con anzianità superiore a 10 anni |
1 mensilità
1 ½ mensilità
2 mensilità |
Ai fini della presente tabella:
 | si considera l’anzianità di effettivo servizio del
lavoratore/lavoratrice; |
 | per trattamento di previdenza "aziendale migliorativo" si
intende quello per il quale il lavoratore/lavoratrice venga a
beneficiare di un trattamento di previdenza migliore di quello
risultante dalle disposizioni di legge sulle assicurazioni sociali
obbligatorie. |
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