Allegato n. 6

 

Preavviso

 

  1. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi della lett. a) dell’art. 61, l’indennità di mancato preavviso compete nelle seguenti misure:
  2.  

     

    a) Trattamento di previdenza migliorativo spettante in misura massima

    b) Trattamento di previdenza migliorativo spettante in misura inferiore alla massima

    c) Assenza di trattamento di previdenza migliorativo

    Quadri direttivi, 3° e 4° livello retributivo

    4 mesi

    trattamento sub c) ridotto del 25%

    5 mensilità con anzianità non superiore a 6 anni ed un ulteriore ½ mese per ogni successivo anno di anzianità, con un massimo di altri 5 mesi

    Quadri direttivi, 1° e 2° livello retributivo, 3ª e 2ª area professionale, 3° livello retributivo (esclusi gli addetti a mansioni operaie)

    2 mesi

    trattamento sub c) ridotto del 25%

    ½ mensilità per ogni anno, con il minimo di 2 e con il massimo di 8 mensilità

    2ª area professionale, 1° e 2° livello retributivo (esclusi gli addetti a mansioni operaie)

    45 giorni

    trattamento sub c) ridotto del 25%

    1/3 di mensilità per ogni anno, con il minimo di 1 e ½ e con il massimo di 6 mensilità

    1ª area professionale, nonché gli addetti a mansioni operaie

    1 mensilità e ¼

    trattamento sub c) ridotto del 25%

    ¼ di mensilità per ogni anno, con il minimo di 1 e con il massimo di 4 mensilità

     

    Qualora la risoluzione del rapporto avvenga ad iniziativa del lavoratore/lavoratrice, questi è esonerato dall’obbligo del preavviso.

     

     

  3. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi della lett. b) dell’art. 61, il preavviso – o in difetto la corrispondente indennità – compete nelle seguenti misure:

 

 

a) Trattamento di previdenza migliorativo

b) Assenza di trattamento di previdenza migliorativo

Quadri direttivi, 3° e 4° livello retributivo

4 mesi

  1. con anzianità non superiore a 5 anni
  1. con anzianità da 5 a 10 anni

- con anzianità superiore a 10 anni

4 mensilità

5 mensilità

6 mensilità

Quadri direttivi, 1° e 2° livello retributivo, 3ª e 2ª area professionale, 3° livello retributivo (esclusi gli addetti a mansioni operaie)

2 mesi

  1. con anzianità non superiore a 5 anni
  1. con anzianità da 5 a 10 anni

- con anzianità superiore a 10 anni

2 mensilità

3 mensilità

4 mensilità

2ª area professionale, 1° e 2° livello retributivo (esclusi gli addetti a mansioni operaie)

45 giorni

  1. con anzianità non superiore a 5 anni
  1. con anzianità da 5 a 10 anni

- con anzianità superiore a 10 anni

1 mensilità

2 mensilità

3 mensilità

1ª area professionale, nonché gli addetti a mansioni operaie

1 mese e ¼

  1. con anzianità non superiore a 5 anni
  1. con anzianità da 5 a 10 anni

- con anzianità superiore a 10 anni

1 mensilità

1 ½ mensilità

2 mensilità

 

 

 

 

 

 

  1. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi della lett. c) dell’art. 61, il preavviso – o in difetto la corrispondente indennità – compete nelle seguenti misure:

 

 

 

Quadri direttivi, 3° e 4° livello retributivo

  1. con anzianità non superiore a 5 anni
  1. con anzianità da 5 a 10 anni
  1. con anzianità da 10 a 15 anni

- con anzianità superiore a 15 anni

5 mensilità

6 mensilità

7 mensilità

8 mensilità

Quadri direttivi, 1° e 2° livello retributivo, 3ª e 2ª area professionale, 3° livello retributivo (esclusi gli addetti a mansioni operaie)

  1. con anzianità non superiore a 5 anni
  1. con anzianità da 5 a 10 anni
  1. con anzianità da 10 a 15 anni

- con anzianità superiore a 15 anni

3 mensilità

4 mensilità

5 mensilità

6 mensilità

2ª area professionale, 1° e 2° livello retributivo (esclusi gli addetti a mansioni operaie)

  1. con anzianità non superiore a 5 anni
  1. con anzianità da 5 a 10 anni
  1. con anzianità da 10 a 15 anni

- con anzianità superiore a 15 anni

2 mensilità

2 ¼ mensilità

3 mensilità

4 mensilità

1ª area professionale, nonché gli addetti a mansioni operaie

  1. con anzianità non superiore a 5 anni
  1. con anzianità da 5 a 10 anni
  1. con anzianità da 10 a 15 anni

- con anzianità superiore a 15 anni

1 ½ mensilità

2 mensilità

2 ½ mensilità

3 mensilità

[ INDICE ]

 

  1. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi della lett. g) dell’art. 61, l’indennità di mancato preavviso compete nelle seguenti misure:

 

 

 

a) Trattamento di previdenza migliorativo

b) Assenza di trattamento di previdenza migliorativo

Quadri direttivi, 3° e 4° livello retributivo

5 mesi

  1. con anzianità non superiore a 6 anni

- per ogni anno successivo

5 mensilità

½ mensilità con un massimo di altre 5 mensilità

Quadri direttivi, 1° e 2° livello retributivo, 3ª e 2ª area professionale, 3° livello retributivo (esclusi gli addetti a mansioni operaie)

3 mesi

  1. con anzianità non superiore a 5 anni
  1. con anzianità da 5 a 10 anni

- con anzianità superiore a 10 anni

2 mensilità

3 mensilità

4 mensilità

2ª area professionale, 1° e 2° livello retributivo (esclusi gli addetti a mansioni operaie)

2 mesi e ½

  1. con anzianità non superiore a 5 anni
  1. con anzianità da 5 a 10 anni

- con anzianità superiore a 10 anni

1 mensilità

2 mensilità

3 mensilità

1ª area professionale, nonché gli addetti a mansioni operaie

1 mensilità e ¾

  1. con anzianità non superiore a 5 anni
  1. con anzianità da 5 a 10 anni

- con anzianità superiore a 10 anni

1 mensilità

1 ½ mensilità

2 mensilità

Ai fini della presente tabella:

si considera l’anzianità di effettivo servizio del lavoratore/lavoratrice;
per trattamento di previdenza "aziendale migliorativo" si intende quello per il quale il lavoratore/lavoratrice venga a beneficiare di un trattamento di previdenza migliore di quello risultante dalle disposizioni di legge sulle assicurazioni sociali obbligatorie.

 

 

[ INDICE ]