CAPITOLO XIV

RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

 

Art. 61 - Cause di risoluzione - Attestato di servizio

 

1. La cessazione del rapporto di lavoro, superato il periodo di prova, può avvenire:

a) per risoluzione del rapporto da parte dell’azienda o del lavoratore/lavoratrice per aver l’interessato superato il periodo di conservazione del posto e l’eventuale periodo di aspettativa di cui all’art. 49 (fermo il minimo di legge previsto in caso di tbc), nonché per invalidità permanente riconosciuta in base alla legge sull’assicurazione invalidità e vecchiaia;

b) per risoluzione del rapporto da parte dell’azienda nei confronti del lavoratore/lavoratrice ultrasessantenne che sia in possesso dei requisiti pensionistici, sempre che non abbia optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi della vigente normativa di legge in materia;

c) per risoluzione del rapporto da parte dell’azienda per giustificato motivo ai sensi dell’art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604;

d) per risoluzione del rapporto da parte dell’azienda per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 c.c.;

  1. per dimissioni;
  2. per risoluzione del rapporto da parte del lavoratore/lavoratrice per giusta causa ai sensi dell’art.2119 c.c.;
  3. per morte.

 

2. Quanto previsto dal primo, secondo, terzo, quarto e sesto comma dell’art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nel testo risultante dall’art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108 si applica a tutti i lavoratori/lavoratrici delle aziende che occupino complessivamente più di 15 dipendenti.

3. L’azienda comunque rilascia al lavoratore/ lavoratrice, all’atto della cessazione del rapporto, un certificato contenente l’indicazione del tempo durante il quale egli ha svolto la sua attività presso l’azienda, delle mansioni prestate e dell’inquadramento ricoperto e copia del conto di liquidazione.

 

NOTE

L’elenco delle cause di risoluzione di cui al 1° comma riprende quello della normativa ASSICREDITO.

           Il 2° comma, anch’esso presente nella disciplina ASS., mantiene per il settore un regime migliorativo in materia di reintegrazione nel posto di lavoro in quanto estende la tutela reale nelle aziende che occupano complessivamente più di 15 dipendenti, contro il limite di 60 previsto dall’art. 18 della legge 300 così come modificato dalla legge 108/1990.

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