Art. 63 – Dimissioni 1. In caso di risoluzione del rapporto ai sensi della lett. e) dell’art. 61, le dimissioni debbono essere presentate per iscritto con il preavviso di un mese, salvo diverso termine concordato e fermo che, comunque, al dimissionario compete l’intero trattamento economico fino alla scadenza del preavviso. 2. E’ in facoltà dell’azienda di far cessare il servizio nel giorno delle dimissioni, o in qualsiasi giorno entro la scadenza del preavviso corrispondendo al dimissionario l’intero trattamento economico fino alla scadenza. 3. In caso di dimissioni nel periodo in cui, a norma della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è previsto il divieto di licenziamento, spetta – previa presentazione di idonea certificazione medica – il trattamento economico fino al termine del mese in corso. 4. In caso di risoluzione del rapporto da parte del lavoratore/lavoratrice ai sensi della lett. f) dell’art. 61, spetta al medesimo, che non si trovi nelle condizioni di cui alla lett. b) dell’art. 61, la stessa indennità di mancato preavviso che gli competerebbe se la risoluzione del rapporto si fosse verificata ad iniziativa dell’azienda per giustificato motivo, nonché il seguente trattamento: - con anzianità fino a 10 anni di effettivo servizio 4 mensilità - con anzianità superiore a 10 anni di effettivo servizio 6 mensilità 5. Nel caso in cui il lavoratore/lavoratrice si trovi, invece, nelle condizioni di cui alla lett. b) dell’art. 61, il lavoratore/lavoratrice stesso, anziché al trattamento previsto nel comma precedente, ha diritto a quello previsto per il caso di risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età.
NOTE Corrisponde ai precedenti artt. 129 e 130 ASS.. [ INDICE ]
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