CAPITOLO
XIV
RISOLUZIONE DEL
RAPPORTO DI LAVORO
Art. 61 - Cause
di risoluzione - Attestato di servizio
1. La cessazione del rapporto di lavoro, superato il
periodo di prova, può avvenire:
a) per risoluzione del rapporto da parte dell’azienda
o del lavoratore/lavoratrice per aver l’interessato superato il
periodo di conservazione del posto e l’eventuale periodo di
aspettativa di cui all’art.
49 (fermo il minimo di legge previsto in caso di tbc),
nonché per invalidità permanente riconosciuta in base alla legge sull’assicurazione
invalidità e vecchiaia;
b) per risoluzione del rapporto da parte dell’azienda
nei confronti del lavoratore/lavoratrice ultrasessantenne che sia in
possesso dei requisiti pensionistici, sempre che non abbia optato per la
prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi della vigente normativa di
legge in materia;
c) per risoluzione del rapporto da parte dell’azienda
per giustificato motivo ai sensi dell’art. 3 della legge 15 luglio
1966, n. 604;
d) per risoluzione del rapporto da parte dell’azienda
per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 c.c.;
- per dimissioni;
- per risoluzione del rapporto da parte del lavoratore/lavoratrice per
giusta causa ai sensi dell’art.2119 c.c.;
- per morte.
2. Quanto previsto dal primo, secondo, terzo, quarto e
sesto comma dell’art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nel testo
risultante dall’art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108 si applica a
tutti i lavoratori/lavoratrici delle aziende che occupino complessivamente
più di 15 dipendenti.
3. L’azienda comunque rilascia al lavoratore/
lavoratrice, all’atto della cessazione del rapporto, un certificato
contenente l’indicazione del tempo durante il quale egli ha svolto la
sua attività presso l’azienda, delle mansioni prestate e dell’inquadramento
ricoperto e copia del conto di liquidazione.
NOTE
L’elenco
delle cause di risoluzione di cui al 1° comma riprende quello della
normativa ASSICREDITO.
Il 2° comma, anch’esso presente nella disciplina ASS., mantiene per il
settore un regime migliorativo in materia di reintegrazione nel posto di
lavoro in quanto estende la tutela reale nelle aziende che occupano
complessivamente più di 15 dipendenti, contro il limite di 60 previsto
dall’art. 18 della legge 300 così come modificato dalla legge 108/1990.
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