Art. 65 - Trattamento di fine rapporto

1. La retribuzione annua di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto è costituita dai seguenti emolumenti.

2. Per le aree professionali dalla 1ª alla 3ª e per i quadri direttivi di 1° e 2° livello:

stipendio;
scatti di anzianità;
importo ex ristrutturazione tabellare;

 

e, ove spettino, da

 

assegno di cui all’art.84, ultimo comma;
indennità di rischio;
indennità per lavori svolti in locali sotterranei;
concorso spese tranviarie;
indennità di cui all’art.86, 3° comma;
indennità di turno diurno;
assegni di cui all’art.97;
indennità di ruolo chiave;
eventuale ex premio di rendimento aziendale.

 

3. Per i quadri direttivi di 3° e 4° livello:

stipendio;
tutti gli emolumenti costitutivi del trattamento economico aventi carattere continuativo anche se con corresponsione periodica, compresa, ove spetti, l’indennità di rischio.

 

4. Da tale computo restano esclusi soltanto gli emolumenti di carattere eccezionale, quanto corrisposto a titolo di effettivo rimborso, anche parziale, di spese sostenute ed i trattamenti corrisposti ai sensi degli artt. 52 e 72 del presente contratto o, comunque, corrisposti con finalità similari al quadro direttivo di 3° e 4° livello retributivo trasferito o in missione.

5. Nei confronti del personale già destinatario del contratto collettivo ACRI del 19 dicembre 1994 appartenente alle aree professionali ed al 1° e 2° livello retributivo dei quadri direttivi in servizio alla data del 1° novembre 1999, continua ad applicarsi, in luogo del presente articolo, l’art. 45 del predetto ccnl.

 

NOTE

L’articolo rappresenta, almeno sul piano formale, l’esatta fotografia della situazione precedente, tenuto conto, ovviamente, delle modifiche introdotte con la riforma della retribuzione. Il 2° comma, applicabile alle aree professionali e ai quadri di 1° e 2° livello del comparto ex ASSICREDITO, richiama analiticamente gli emolumenti che entrano nel computo del TFR; il 3° e il 4° comma si applicano ai quadri direttivi di 3° e 4° livello sia ASSICREDITO che ACRI, che già erano parificati da normative sostanzialmente simili; l’ultimo comma si rivolge al personale ACRI appartenente alle aree professionali e ai quadri di 1° e 2° livello.

Pare dunque che con l’articolo si siano mantenute le diversità esistenti fra queste tre platee di lavoratori come se si trattasse di differenze che comportino diverse modalità di calcolo del TFR, mentre siamo di fronte solo a formulazioni che conducono tutte allo stesso risultato pratico. Vediamo perché, cominciando dalla normativa ACRI applicabile alle aree e ai QD1 e QD2 fatta salva dall’ultimo comma, con il palese intento di mantenere in vita una disciplina apparentemente più favorevole al lavoratore rispetto alle altre.

L’art. 45 del CCNL 19 novembre 1994 ivi richiamato dà innanzi tutto la definizione di retribuzione comprendendovi anche, alla lettera f), “ogni…indennità di carattere continuativo e di ammontare determinato che non abbia natura di rimborso spese”, dizione nella sostanza identica a quella utilizzata dall’art. 2120, cosi come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, che per definire la retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR parla di “tutte le somme.….corrisposte a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese”. Vengono fatte salve le diverse previsioni contenute nei contratti collettivi, possibilità che parrebbe sfruttata dal 3° comma dell’art. 45 del contratto ACRI che precisa che il concorso spese tranviarie e le indennità di rischio entrano nel computo. E’, quest’ultima, un’estensione superflua, evidenziata per compensare l’esclusione di queste due voci dalla definizione di retribuzione di cui alla precedente lettera f). In realtà, la scelta esercitata dal settore ACRI aderisce perfettamente alla disciplina di legge, che, applicata, automaticamente ricomprende il concorso spese tranviarie e le indennità di rischio in quanto emolumenti non occasionali e che non hanno carattere di rimborso spese, così come sono ricomprese tutte le eventuali voci aziendali che non abbiano il carattere dell’occasionalità.

La disciplina ASSICREDITO, sempre riferita alle medesime categorie, è all’apparenza più restrittiva e quindi meno favorevole per il lavoratore, dal momento che l’elenco delle voci ritenute utili è da considerarsi tassativo. Ma a ben vedere, se si confronta l’elenco di voci contenuto nel 2° comma con quello degli emolumenti che discendono da norme nazionali ci si accorge che rimangono escluse le diarie, e più in generale i trattamenti di missione o di trasferimento, lo straordinario, l’indennità di turno notturno, l’indennità per il lavoro al sabato (33.800), le indennità di vigilanza e di pernottamento per le prime due aree professionali, le indennità di preavviso, in altre parole tutte quelle voci che non hanno carattere continuativo, bensì in un qualche modo dipendenti da fattori occasionali e non predeterminabili, e come tali già esclusi dalla legge. Rimangono le eventuali voci aziendali, che la formulazione usata in ACRI senz’altro ricomprende mentre quella ASSICREDITO pare non richiamare. Cosa che non è. Non bisogna dimenticare che la disciplina contrattuale va sempre armonizzata con quella di legge. Questa, nel già citato art. 2120 c.c., stabilisce il criterio generale cui commisurare la retribuzione differita rappresentata dal TFR, facendo salve le eventuali previsioni dei contratti collettivi, nei quali vanno considerati ovviamente anche gli accordi aziendali. Ora, è senza dubbio vero che la deroga operabile dalla contrattazione collettiva può essere sia in meglio che in peggio, ma è anche vero che tale deroga deve essere esplicita, per cui in assenza di una previsione in tal senso si deve necessariamente applicare il criterio generale della “non occasionalità” che il 2120 enuncia. Si pensi, a titolo di esempio, al premio aziendale: il 7° comma dell’art. 40, che ripete quanto già previsto dalla vecchia normativa, lascia alla contrattazione aziendale la scelta della sua computabilità o meno nel TFR.

Discorso ancora diverso per le voci ad personam in senso stretto, cioè derivanti dalla contrattazione intuitu personae, che non possono essere mai escluse dal computo del TFR se presentano il carattere della continuità e della non occasionalità: l’unica deroga ammessa dalla legge è quella che deriva, lo ripetiamo, dalla contrattazione collettiva.

           Alle medesime conclusioni si perviene analizzando i due commi, il 3° e il 4°, relativi ai QD3 e QD4.

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