Art. 62 - Preavviso 1. Il periodo di preavviso prestato in servizio va computato a tutti gli effetti dell’anzianità di servizio. 2. Durante il periodo di preavviso prestato in servizio, eccettuato il caso di dimissioni, l’azienda è tenuta ad accordare al lavoratore/lavoratrice adeguati permessi, non inferiori a due ore giornaliere, per consentirgli la ricerca di altra occupazione. 3. Qualora il preavviso risulti sostituito dalla corrispondente indennità, il rapporto di lavoro è risolto all’atto della effettiva cessazione del servizio. 4. In caso di risoluzione del rapporto ad iniziativa dell’azienda ai sensi delle lett. a), b) e c) dell’art. 61, spetta al lavoratore/lavoratrice un preavviso secondo quanto previsto nell’all. n. 6. 5. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per morte del lavoratore/lavoratrice (art. 61, lett. g), oltre al trattamento economico fino al termine del mese in corso, l’indennità di mancato preavviso compete agli aventi causa nelle misure riportate nel medesimo allegato n. 6. 6. Per il personale già destinatario dei contratti collettivi ACRI continueranno a trovare applicazione, limitatamente ai lavoratori/lavoratrici in servizio alla data del 1° novembre 1999, i corrispondenti trattamenti previsti dagli artt. 132 e 89 rispettivamente dai ccnl 19 dicembre 1994 e 16 giugno 1995.
NOTE L’articolo
contiene la parte normativa inerente al preavviso, mentre la
quantificazione delle mensilità spettanti nelle varie ipotesi di
risoluzione del rapporto con diritto all’indennità relativa, prima
contenuta in alcuni articoli collocati all’interno del contratto,
costituisce ora uno specifico allegato. [ INDICE ]
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