Art. 12 – Pari opportunità

1. Possono costituirsi aziendalmente Commissioni paritetiche per l’analisi e la valutazione congiunta della materia delle pari opportunità, anche allo scopo di programmare azioni positive ai sensi della l. n.125 del 1991, con l’obiettivo di valorizzare le risorse del lavoro femminile.

2. Il rapporto biennale sulla situazione del personale di cui all’ art. 9 della legge medesima, forma oggetto di esame fra le Parti aziendali.

3. L’informativa e la valutazione sono finalizzate ad individuare provvedimenti idonei alla realizzazione di pari opportunità per il personale femminile.

4. Le suddette Commissioni possono elaborare risultati e proposte anche da trasferire all’Osservatorio nazionale di cui all’ art. 8 del presente contratto.

5. A tali fini ciascun organo di coordinamento facente capo alle organizzazioni sindacali dei lavoratori/lavoratrici stipulanti il presente contratto, può sostituire fino a due dei suoi membri – anche ai fini dei permessi – con altri elementi facenti parte del personale: ciascuno di detti sostituti può, comunque, fruire di permessi retribuiti, per ogni tipo di impegno correlativo, nei limiti di 25 ore per ogni anno di calendario.

 

NOTE

I primi due commi sono  Accordo 11.7.1999; gli ultimi tre aggiornano i contenuti dell’art. 146 ASS..

 

 

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