Art. 26 - Lavoro a tempo parziale
Ai rapporti di lavoro a tempo parziale si applicano le norme del presente contratto collettivo nazionale di lavoro con gli adattamenti appresso stabiliti e quelli obiettivamente richiesti dalla specialità del rapporto: a) Assenze e ferie Nei confronti dei lavoratori/lavoratrici il cui orario sia concentrato in meno di cinque giorni alla settimana o in numero di giorni inferiore a quelli lavorativi nel mese o nell’anno, il computo delle ferie viene effettuato proporzionando previamente lo scaglione annuale dell’interessato al minor numero di giornate lavorative mediamente prestate nella settimana, nel mese o nell’anno, rispetto alla normale distribuzione dell’orario. Nei confronti del lavoratore/lavoratrice che nel corso dell’anno abbia trasformato il proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale verticale o viceversa e debba usufruire, in tutto o in parte, delle ferie maturate nell’anno medesimo, quanto previsto al comma precedente si applica con riferimento solamente al periodo di lavoro prestato a tempo parziale. Per i giorni di ferie goduti durante la prestazione a tempo parziale il lavoratore/lavoratrice interessato continuerà ad essere compensato con la misura retributiva corrente al momento in cui fruisce delle ferie. La disciplina dei permessi per ex festività è quella prevista dall’art. 47. Nelle giornate semifestive, i lavoratori/lavoratrici a tempo parziale osservano l’orario di entrata fissato dal contratto individuale, mentre quello di uscita viene anticipato calcolando una riduzione d’orario proporzionale a quella del personale a tempo pieno, fermo restando che la durata della prestazione lavorativa non può eccedere le 5 ore nella giornata. b) Addestramento per i neo assunti Le aziende provvedono ad un addestramento dei lavoratori/lavoratrici, appartenenti alle 3 aree professionali, assunti con contratto non a termine a tempo parziale per un numero di settimane non inferiore a quello previsto per il corrispondente personale a tempo pieno. Nel caso in cui la durata giornaliera dell’addestramento superi il limite dell’orario ordinario dell’interessato, la parte eccedente verrà compensata con la paga oraria calcolata secondo i criteri stabiliti all’art. 92, del presente contratto e non si applicheranno i limiti stabiliti dal punto 5 che segue. c) Anzianità Ai fini dei trattamenti contrattuali di ferie, malattia, scatti tabellari, automatismi e preavvisi, i periodi di lavoro a tempo parziale sono equiparati a quelli a tempo pieno agli effetti della maturazione delle anzianità previste dalle singole norme contrattuali. Norma transitoria In relazione a quanto previsto dalla presente lettera c), nei casi in cui, per effetto di previgenti disposizioni contrattuali, siano stati valutati in proporzione al minor orario i periodi trascorsi a tempo parziale, l’azienda dovrà riconsiderare tali periodi per intero. Detta ricostruzione produrrà i propri effetti economici da una data comunque non anteriore al 1° agosto 1999. d) Agevolazioni per motivi di studio Ai lavoratori/lavoratrici a tempo parziale si applicano, con l’esclusione delle previsioni relative ad assegnazioni a turni di lavoro, l’art.59 del presente contratto, o le diverse norme aziendali opzionate, con i seguenti adattamenti:
e) Formazione professionale Ai lavoratori/lavoratrici a tempo parziale si applica l’art.54 del presente contratto, proporzionando al minor orario i quantitativi annuali in esso previsti, fermo restando il pacchetto di 24 ore retribuite di cui alla lett. a) del predetto articolo. Qualora il corso cada in tutto o in parte fuori del suo orario di lavoro il lavoratore/lavoratrice ha facoltà di parteciparvi senza alcun onere a carico dell’azienda.
I rapporti di lavoro a tempo parziale (orizzontale, verticale o misto) possono essere concordati, tra l’azienda ed il lavoratore/lavoratrice, a tempo indeterminato ovvero a termine. L’azienda, in presenza di proprie esigenze tecniche, organizzative e produttive, può accogliere domande di prestazioni a tempo parziale presentate dai dipendenti in servizio o assumere lavoratori/lavoratrici a tempo parziale. L’azienda – purché ciò risulti compatibile con le esigenze di cui sopra – accoglie prioritariamente le domande di quei lavoratori/lavoratrici in servizio con l’inquadramento necessario che, appartenendo all’unità produttiva in cui si è manifestata l’esigenza, siano riconosciuti idonei a svolgere le mansioni per le quali la stessa si è determinata; ove ciò non avvenga, l’interessato può chiedere all’azienda che gli vengano forniti chiarimenti. Le aziende favoriranno – ai fini della precedenza nell’accoglimento – le domande avanzate da lavoratori/lavoratrici che abbiano comprovati motivi personali o familiari di rilevante gravità. Le aziende comunicano agli organismi sindacali aziendali le posizioni di lavoro che, in relazione alle esigenze di cui sopra, sono escluse dal rapporto a tempo parziale e rinnovano annualmente l’informativa in caso di variazioni. Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare le seguenti percentuali, fermo quanto previsto al punto 9:
Le percentuali di cui sopra si intendono riferite al complesso del personale, comprensivo dei lavoratori/lavoratrici assunti con contratto di formazione e lavoro, rilevato al 31 dicembre dell’anno precedente.
In deroga a quanto disposto dall’art. 75, 7° comma, del presente contratto e ai fini ivi previsti, nei confronti del lavoratore/lavoratrice a tempo parziale si applica esclusivamente il criterio della prevalenza, intendendosi per tale l’utilizzo nelle mansioni per un numero di ore superiore alla metà dell’orario mensile dell’interessato. Il trattamento economico del personale a tempo parziale viene determinato proporzionando la retribuzione complessiva (incluse indennità, compensi vari, ex premio di rendimento e premio aziendale) contrattualmente prevista per il lavoratore/lavoratrice ad orario intero con la stessa anzianità e inquadramento, alla minore durata della prestazione lavorativa. Se il lavoratore/lavoratrice è adibito ad attività per la quale è prevista l’indennità di rischio, la stessa gli viene corrisposta in proporzione alla durata dell’adibizione, con un minimo pari a 2/5 del valore giornaliero dell’indennità stessa. L’indennità per lavori svolti in locali sotterranei viene corrisposta al lavoratore/lavoratrice a tempo parziale quando la sua adibizione a tali attività superi mediamente nella settimana la metà del normale orario giornaliero di un lavoratore/lavoratrice a tempo pieno con il medesimo inquadramento. Ai quadri direttivi con rapporto a tempo parziale si applicano le previsioni relative alla disciplina della prestazione lavorativa di cui all’art. 71. Ai quadri direttivi di 1° e 2° livello si applica, agli effetti delle prestazioni aggiuntive, la normativa sulla flessibilità della prestazione, proporzionata rispetto alla durata dell’orario a tempo parziale. Per le 3 aree professionali, l’orario del personale a tempo parziale – fermo quanto previsto al punto 9 – viene fissato secondo i seguenti criteri:
I lavoratori/lavoratrici inquadrati nella 3a area professionale e nella 2a area professionale, 3° livello retributivo (esclusi gli addetti a mansioni operaie) a tempo parziale possono richiedere alla Direzione aziendale competente, dopo tre anni di adibizione con orario ridotto alle medesime mansioni (sei anni per i lavoratori/lavoratrici addetti alle mansioni di cui alle lett. a), c), d), e), f) dell’allegato n. 5 al presente contratto) di essere utilizzati in altre mansioni di propria pertinenza per le quali siano già in atto prestazioni di lavoro a tempo parziale. La Direzione aziendale valuterà la richiesta di cui sopra in relazione ai casi specifici. Alla scadenza del termine eventualmente convenuto per il rapporto a tempo parziale, il lavoratore/lavoratrice interessato viene assegnato – all’atto della trasformazione del rapporto a tempo pieno – alla stessa unità produttiva. L’azienda accoglierà, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative e produttive, le richieste del lavoratore/lavoratrice di ripristino del rapporto a tempo pieno prima della scadenza concordata, tenendo anche conto dell’eventuale disponibilità al trasferimento manifestata dall’interessato. Comunque, ove la richiesta avanzata non trovi accoglimento entro tre mesi dalla relativa presentazione, il lavoratore/lavoratrice – sempreché la prestazione a tempo parziale abbia superato i due anni – può chiedere alla Direzione che gli vengano forniti motivati chiarimenti. Nell’eventualità che l’azienda – tenendo anche conto della manifestata disponibilità del lavoratore/lavoratrice ad un eventuale trasferimento, da intendersi effettuato a sua richiesta – ritenga la domanda accoglibile, comunicherà all’interessato tempi e condizioni per il ripristino del suo rapporto a tempo pieno: l’interessato ha facoltà di chiedere alla Direzione stessa un colloquio nel quale esporre le proprie considerazioni in argomento, ferma restando la facoltà del medesimo di rinunciare al ripristino del rapporto a tempo pieno. Comunque, le aziende considereranno l’opportunità di accogliere le richieste di rientro a lavoro a tempo pieno, avanzate dai lavoratori/lavoratrici a tempo parziale, prioritariamente rispetto all’adibizione di altro lavoratore/lavoratrice a tempo pieno alle stesse mansioni svolte dal lavoratore/lavoratrice a tempo parziale e nella stessa unità produttiva. Qualora si presenti la necessità di indire assemblee fuori dei casi di cui agli accordi nazionali che regolano la materia, gli organismi sindacali aziendali cureranno di concordare con l’azienda le modalità, l’ora e il locale della riunione tenendo conto delle esigenze operative dello sportello. Fermo quant’altro previsto nel presente articolo, fra l’azienda e gli organismi sindacali aziendali possono intervenire intese sui seguenti aspetti, in presenza di richieste del personale e di esigenze aziendali, ovvero in presenza di tensioni occupazionali ai sensi di quanto stabilito al riguardo dal presente contratto nazionale:
* * * La prestazione di lavoro a tempo parziale non può costituire elemento di discriminazione ad alcun fine del rapporto di lavoro ed in particolare ai fini del giudizio e dello sviluppo professionale e degli automatismi. Norma transitoria Le Parti stipulanti si incontreranno entro il 30 giugno 2001 per definire eventuali modifiche ed integrazioni alla presente disciplina sulla base della vigente normativa di legge in materia e dei rinvii alla contrattazione collettiva contenuti nella medesima.
NOTE La
serie di disposizioni che regolano le peculiarità del rapporto di lavoro
a tempo parziale non costituiscono più un’appendice ma sono inserite
direttamente all’interno del corpo principale del contratto. Ciò non
modifica la forza giuridica di queste norme, che non può certo essere
diversa col variare della loro semplice collocazione “fisica”, ma
risponde alla precisa volontà di attribuire al rapporto di lavoro a tempo
parziale sempre più il carattere dell’ordinarietà, in questo anche in
coerenza con i recenti provvedimenti legislativi che spingono
inequivocabilmente in questa direzione. Il principio ispiratore è dunque
quello di raggiungere una progressiva equiparazione fra rapporto a tempo
pieno e rapporto ad orario ridotto, dove le uniche differenze siano
riconducibili a quelle direttamente conseguenti allo scarto di orario
rispetto a quello ordinario settimanale (o annuale per particolari forme
di part time). Su
questo presupposto, può apparire persino contraddittorio l’aver
mantenuto in vigore il 5° comma del punto 2. che tratta di “posizioni
escluse”. Si deve osservare che l’inammissibilità di posizioni di
lavoro incompatibili con il lavoro a tempo ridotto deve essere considerata
una regola “tendenziale”, senza che si possa escludere tassativamente
e a priori l’esistenza di particolari mansioni difficilmente espletabili
in un arco d’orario ridotto, senza aggiungervi le altre rigidità, come
il lavoro straordinario fortemente limitato, che caratterizzano tale
rapporto. Atteso che la concessione del part time è sempre subordinata
all’assenso dell’azienda, l’aver lasciato in vita la comunicazione
delle posizioni escluse che questa è tenuta a dare alle organizzazioni
sindacali aziendali può servire a far emergere scelte aziendali sulle
quali aprire un confronto, nonché la possibilità di verificare la loro
coerenza rispetto ai part time dati in concreto. Una
seconda premessa di carattere generale richiama la legge 61/2000, ma
relativamente ai contenuti di alcune norme che hanno introdotto elementi
di grande novità nel rapporto di lavoro a tempo parziale, e tutti
fortemente garantisti per i lavoratori. Suddividiamo convenzionalmente le
norme della legge fra norme compatibili con le norme di contratto e norme
in contrasto con esse. Delle
prime non vi è traccia nel testo. La differenza fra l’entrare a far
parte del testo del contratto – come contenuto e non come semplice
richiamo - e il rimanerne estraneo, rileva solo nel caso in cui una legge
successiva dovesse abrogare o peggiorare (facendo salve condizioni di
contratto di miglior favore) le disposizioni di cui si tratta. Nel primo
caso, queste sopravviverebbero avendo acquistato vita autonoma in quanto
norma di contratto, nel secondo cesserebbero di produrre effetti. Al di
fuori di questa ipotesi e sino a quel momento, nulla cambia in capo ai
diritti dei lavoratori a part time: le norme di legge vanno naturalmente
applicate esattamente come le norme di contratto. Viceversa,
non si sono potute ignorare quelle norme di legge non compatibili con
quelle contrattuali: in questo secondo caso si è necessariamente dovuto
intervenire in sede di stesura o con una modificazione della norma di
contratto o con la sua totale abrogazione. Queste
le innovazioni non meramente di forma introdotte in sede di stesura,
quindi nuove sia rispetto i contratti precedenti sia rispetto all’
Accordo 11.7.1999: -
era possibile che part time con orari particolari (ad es.
dalle 12 alle 17) non coincidenti nelle giornate semifestive con quello
praticato dall’unità produttiva, venissero, in quelle giornate,
equiparati a tale orario (es. 8,15/13,15); ebbene non solo si è
esplicitato il diritto al mantenimento dell’orario di entrata anche nei
semifestivi, ma soprattutto è stata estesa anche ai lavoratori a part
time una riduzione d’orario ovviamente proporzionata alla riduzione
prevista per i lavoratori a tempo pieno; -
la norma transitoria che segue la lett. c) del punto 1.
va posta in relazione esclusivamente all’istituto degli automatismi,
rispetto al quale i periodi a part time venivano conteggiati col criterio
proporzionale; dovendosi ora riconsiderare tali periodi per intero, la
decorrenza degli effetti economici conseguenti alla ricostruzione è stata
fissata nel 1 agosto 1999; -
in materia di agevolazioni per motivi di studio, è stato
esteso ai lavoratori a tempo parziale il diritto di fruire della normativa
sugli spostamenti di orario di cui all’art. 59, possibilità
espressamente vietata nella disciplina precedente; l’unica
differenziazione ancora rimasta rispetto al resto del personale è la
possibilità di ottenere di essere assegnati a turni di lavoro che
agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami; -
il criterio di proporzionalità, ribadito anche dalla più
volte citata legge 61/2000, che accompagna il rapporto di lavoro a tempo
parziale viene ribadito anche in tema di formazione professionale, ma
risulta immediatamente dopo affievolito in modo significativo –
naturalmente a vantaggio del lavoratore – perché comunque è garantito
un minimo retribuito, coincidente con il primo pacchetto di 24 ore da
svolgere durante l’orario di lavoro; -
come noto, l’Accordo 11.7.1999 ha esteso il rapporto di
lavoro a tempo parziale a tutta l’area dei quadri direttivi, previsione
non riportata esplicitamente dal testo in quanto superflua, dal momento
che l’articolo qui a commento è inserito nella “Parte Generale”
applicabile a tutto il personale; specificamente per i quadri di 1° e 2°
livello, la problematica relativa alle “dieci ore di flessibilità” è
stata risolta con l’applicazione di un criterio di proporzionalità
commisurato alla durata del rapporto a tempo parziale del singolo
lavoratore, perfettamente speculare al riproporzionamento tabellare della
cosiddetta “forfettizzazione” dello straordinario; -
il limite delle 32 ore e trenta come orario massimo
settimanale fissato dall’ Accordo 11.7.1999 può trovare un’eccezione
nei casi di part time con distribuzione verticale o mista mensile o
annuale, per i quali l’orario settimanale può eguagliare l’orario del
tempo pieno (il riferimento temporale al mese o all’anno è essenziale;
in assenza la norma è priva di senso); -
con intese aziendali è possibile prevedere ulteriori
esigenze organizzative che giustificano l’effettuazione di prestazioni
supplementari. [ INDICE ]
|