L’ABI si impegna
a chiarire quanto segue nella circolare illustrativa del testo
coordinato del ccnl 11 luglio 1999:
Occupazione (art.
17)
Ai fini della ricerca di
soluzioni alternative al licenziamento collettivo, è utile rammentare
che la possibilità di assegnare lavoratori a mansioni diverse da quelle
precedentemente espletate, anche in deroga all'art. 2103 c.c., è
possibile unicamente nell'ambito della procedura ex legge n.223 del
1991.
Rapporti tra contratto nazionale
e normativa aziendale (art. 23)
Nella fase di definizione del
testo coordinato le Parti stipulanti si sono date atto che il V comma
dell'art. 23 va interpretato
nel senso che si intendono in atto quelle normative eventualmente
contenute in regolamentazioni collettive aziendali che non siano state
oggettivamente sostituite, in quanto incompatibili, da corrispondenti
norme concordate l’11 luglio 1999.
Tale mantenimento, tuttavia, non
determina l'ampliamento del numero delle materie oggetto di
contrattazione integrativa aziendale che restano, in ogni caso,
esclusivamente quelle demandate dall'art.
22 del ccnl.
Peraltro, le Parti aziendali
hanno facoltà, d'intesa fra loro, di procedere, ove necessario, alle
opportune armonizzazioni con la predetta disciplina contrattuale.
Aspettativa (art.
48)
Nella fase di redazione del testo
coordinato da parte dell'ABI è stato chiarito ai Sindacati che nella
concessione dei congedi e delle aspettative previste dalla norma in
oggetto, le aziende terranno conto del mutato quadro legislativo di
riferimento, nel cui ambito sono stati già previsti specifici diritti
per i lavoratori in materia.
Malattie e infortuni (art.
49)
In considerazione della nuova
disciplina in tema di comporto per malattia, l'ABI ha assunto l'impegno
nei confronti delle Organizzazioni sindacali di sensibilizzare gli
Associati circa l'opportunità che le aziende segnalino ai lavoratori
interessati nei singoli casi l'approssimarsi della scadenza del periodo
di comporto contrattualmente previsto, ai fini dell'esercizio della
facoltà di essere collocati in aspettativa non retribuita.
Inoltre, sempre in considerazione
delle innovazioni introdotte in materia, l'ABI raccomanda alle aziende -
nella fase di prima applicazione - di esaminare con il massimo spirito
di comprensione quelle situazioni nelle quali la nuova disciplina del
comporto determini situazioni di sfavore rispetto a quella pregressa.
Maternità (art.
50)
Si coglie l'occasione per
rammentare che l'art. 20 dei Regolamento di esecuzione della legge 30
dicembre 1971, n. 1204 dispone che "non sono computabili, agli
effetti della durata prevista da leggi, da regolamenti o da contratti
collettivi per il trattamento normale di malattia, i periodi di
assistenza sanitaria per malattia determinata da gravidanza, ancorché
non rientrante nei casi previsti dalla lettera a) dell'art. 5 della
legge, o da puerperio".
Scatti di anzianità (art.
69)
In merito ai criteri applicativi
del passaggio al 3° livello dei quadri direttivi di lavoratori
provenienti dai livelli inferiori al 2°, si evidenzia come in tali casi
la volontà delle Parti sia quella di garantire al lavoratore promosso
direttamente da livelli inferiori il medesimo risultato finale (una
differenza di retribuzione pari ad almeno tre milioni di lire) che
avrebbe conseguito qualora avesse effettuato tutti i passaggi intermedi.
Piazza d'origine (art. 72
e 98)
In occasione della stesura dei
testo definitivo del contratto nazionale ed ai fini dell'applicazione
dell'ultimo comma dell'art. 72 e del penultimo comma dell'art. 98, le
Parti si sono date atto che per piazza d'origine si intende la prima
sede di lavoro del dipendente.
Ai fini del l'applicazione della
norma in questione le aziende sono comunque invitate ad una gestione
equilibrata, che tenga conto di situazioni particolari, quali - ad
esempio - il lungo tempo trascorso dalla prima assegnazione.
Sostituzioni (art.
83)
In relazione a quanto previsto
nella circolare n. 73 dei 13 luglio 2000, resta fermo che nei casi di
sostituzione di lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri
direttivi da parte di dipendenti inquadrati nelle aree professionali,
questi ultimi, conformemente all'art. 2103 c.c., hanno diritto, per il
tempo delle sostituzione, alla corresponsione del trattamento economico
superiore corrispondente all'attività svolta nonché all'applicazione
del regime di "prestazione lavorativa" in luogo dell'orario di
lavoro: conseguentemente, non troverà applicazione quanto previsto dal
contratto nazionale in tema di banca delle ore o compenso per lavoro
straordinario.
In fase di stesura del testo
coordinato, l'ABI ha preso l'impegno nei confronti delle Organizzazioni
sindacali di sensibilizzare le aziende affinché pongano in essere tutte
le misure organizzative idonee a rendere effettivo
il diritto dei sostituti a
recuperare le eventuali prestazioni eccedenti secondo criteri di
autogestione propri della categoria dei quadri direttivi.
In mancanza, le aziende dovranno
valutare le singole situazioni ai fini della corresponsione
dell'apposita erogazione ai sensi del 3° comma dell'art. 71 del
contratto nazionale.
Orario di sportello (art.88)
Nella fase di redazione del testo
coordinato le Parti stipulanti si sono date atto che tra le fattispecie
di cui al 3° comma dell'art. 88, rientrano anche le succursali aperte
presso fiere o mercati nelle piazze di cui, rispettivamente, agli
allegati n. 12 e A) dei CCNL ABI e ACRI del 19 dicembre 1994.
Ferie e orario multiperiodale (art.
90)
Ai fini dell'utilizzo delle ferie
per i lavoratori che effettuino l'orario multiperiodale, l'ABI, su
richiesta dei Sindacati, ha assunto l'impegno di invitare le aziende a
permettere ai lavoratori interessati, ferme le norme generali in
materia, di consentire - in una gestione equilibrata - la fruizione di
periodi di ferie anche nei periodi "di maggior lavoro"
dell'anno.
Intese aziendali sugli
inquadramenti (art. 22)
Rammentare che quando nel
contratto si fa riferimento alle intese aziendali in materia di
inquadramenti che vengono inserite nei contratti integrativi aziendali
nel rispetto delle specifiche disposizioni in materia si fa riferimento
agli art. 66 (quadri direttivi) e 75
(aree professionali).
ReperibIlità (art.
32)
Esplicitare la salvaguardia degli
accordi aziendali che disciplinano il trattamento di reperibilità per i
funzionari ex ACRI.
Tredicesima mensilità (art.
39)
Esplicitare il principio che
rientrano nel computo della tredicesima anche le voci aziendali qualora
erogate per 13 mensilità.
Festività e semifestività (art.
45)
Rammentare il trattamento
spettante ai turnisti che operano in giornata semifestiva e ai
lavoratori chiamati ad espletare la loro attività nel giorno di San
Pietro e Paolo.
Assegno ex intesa (art.
69)
Esplicitare l'incidenza sul
l'applicazione del meccanismo dell'assegno ex intesa di eventuali
trattamenti aziendali a carattere collettivo che abbiano effettiva
natura retributiva e siano a carattere continuativo (esclusi, ad
esempio, ticket pasto, premi aziendali, trattamenti intuitu personae).
Prestazione lavorativa dei quadri
direttivi (art. 71)
Esplicitare che l'orario dì
riferimento per i quadri direttivi addetti ad unità operative che
lavorano in turno è di 36 ore.
Succursali ad operatività
ridotta (art. 78)
Chiarire la nozione con
riferimento, ad esempio, alla clientela e alla attività.
Roma, 23.3.2001